Testo dell'articoloVigente
Art. 25 DPR 487/1994 — Procedure per l’avviamento a selezione a livello locale o periferico
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 — Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi
1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di una sola centro per l’impiego, inoltrano direttamente al centro medesimo la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l’indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle elenchi di collocamento e del livello retributivo. La centro per l’impiego, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l’ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.
2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quelle di competenza di più centri per l’impiego, inoltrano a ciascuno di detti centri richiesta di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. La richiesta deve essere trasmessa anche all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate più circoscrizioni della stessa provincia, ovvero all’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perché formulino, sulla base dei punteggi comunicati dalle centri interessate, apposita graduatoria unica integrata dai lavoratori individuati dalle sezioni medesime secondo l’ordine delle rispettive graduatorie approvate. La graduatoria unica è resa pubblica mediante affissione all’albo degli uffici e delle sezioni interessate. L’ufficio provinciale o l’ufficio regionale del lavoro, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, sono tenuti ad avviare a selezionare i lavoratori secondo l’ordine della graduatoria unica in numero corrispondente al doppio dei posti da ricoprire. Fino alla comunicazione dell’avvenuta assunzione i lavoratori già avviati a selezione possono essere avviati a nuova selezione presso altre amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta.
3. Le amministrazioni e gli enti richiedenti indicano nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai sensi degli articoli 678 e 1014 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
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- Art. 25 Reg. (UE) 2024/1689 — Responsabilità lungo la catena del valore dell'IA
- Art. 25 Cod. Amb. — Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
- Art. 25 D.Lgs. 148/2015 — Procedimento
- Art. 25 D.Lgs. 159/2011 — (Sequestro e confisca per equivalente)
Commento
Il meccanismo della richiesta di avviamento
L'articolo 25 del DPR 487/1994 disciplina il procedimento operativo mediante il quale le amministrazioni e gli enti locali o periferici attivano la procedura di avviamento numerico a selezione. Il modello delineato dal legislatore e improntato a criteri di celerita e semplicita: l'amministrazione inoltra direttamente al centro per l'impiego competente la richiesta di avviamento, indicando il titolo di studio richiesto, la qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e il livello retributivo. Il centro per l'impiego ha l'obbligo di rispondere entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, avviando a selezione i lavoratori nel numero corrispondente al doppio dei posti da ricoprire. La moltiplicazione per due serve a garantire all'amministrazione una rosa di candidati sufficiente anche nel caso in cui alcuni avviati non si presentino, non superino le prove o rinuncino alla nomina.
Il regime per le amministrazioni con piu circoscrizioni territoriali
Il comma 2 dell'articolo 25 regola la situazione piu complessa in cui l'amministrazione o l'ente opera su un territorio che si estende oltre i confini di una singola circoscrizione del centro per l'impiego. In questo caso la richiesta deve essere inoltrata a ciascuno dei centri per l'impiego competenti, chiedendo a ognuno un numero di lavoratori pari al doppio dei posti. Il coordinamento delle diverse graduatorie circoscrizionali e affidato all'ufficio provinciale del lavoro — quando le circoscrizioni interessate ricadono nella stessa provincia — o all'ufficio regionale del lavoro, quando appartengono a province diverse. Questi uffici, sulla base dei punteggi comunicati dai singoli centri per l'impiego, elaborano una graduatoria unica integrata, resa pubblica attraverso affissione all'albo degli uffici e delle sezioni interessati. La pubblicita della graduatoria integrata e condizione essenziale per l'esercizio del diritto di opposizione da parte dei lavoratori.
Il termine di dieci giorni e la sua natura
Il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 per gli uffici provinciali e regionali del lavoro — analogamente a quello fissato per i singoli centri nel comma 1 — ha una natura ordinatoria, modulata dall'inciso «salvo eccezionale e motivato impedimento». Non si tratta dunque di un termine perentorio la cui inosservanza comporti la nullita degli atti, ma di un termine di sollecitazione alla celerita del procedimento. Tuttavia, la necessita di motivare l'eventuale superamento del termine garantisce una forma di trasparenza e responsabilizzazione degli uffici procedenti. In un sistema in cui la tempestivita dell'avviamento e essenziale per le esigenze organizzative delle amministrazioni richiedenti, il rispetto del termine costituisce un parametro di buona amministrazione rilevante anche ai fini della responsabilita dirigenziale.
La doppia convocabilita dei lavoratori gia avviati
Una disposizione di particolare rilievo pratico e quella contenuta nell'ultima parte del comma 2: fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione, i lavoratori gia avviati a selezione possono essere avviati a nuova selezione presso altre amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta. Questa regola di mobilita concorrente e coerente con la struttura del mercato del lavoro locale: il semplice avviamento a selezione non vincola il lavoratore a una specifica procedura, mantenendo aperta la possibilita di collocazione piu favorevole. Solo l'avvenuta assunzione — comunicata all'ufficio competente — cristallizza la posizione del lavoratore, facendolo uscire dalla disponibilita delle graduatorie per le posizioni interessate. Questo meccanismo riflette la ratio di massimizzare le possibilita occupazionali degli iscritti nelle liste.
Le riserve militari nella richiesta di avviamento
Il comma 3 impone alle amministrazioni richiedenti di indicare nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai sensi degli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Questi articoli riconoscono particolari agevolazioni ai militari volontari congedati e ai loro equiparati nell'accesso al pubblico impiego. L'indicazione dei posti riservati gia nella fase della richiesta di avviamento consente al centro per l'impiego di selezionare in modo mirato i soggetti titolari del beneficio, verificando la nota apposta a margine della graduatoria ai sensi dell'articolo 24, comma 4. La mancata indicazione della riserva nella richiesta potrebbe compromettere la corretta applicazione del meccanismo preferenziale.
Profili di coordinamento con la normativa sul collocamento
L'articolo 25 si inserisce in un sistema normativo piu ampio che comprende la legge 28 febbraio 1987, n. 56, in materia di organizzazione del mercato del lavoro, e la legge 12 marzo 1999, n. 68, sul diritto al lavoro dei disabili, che ha ridisegnato la struttura del collocamento obbligatorio. Le riforme successive hanno progressivamente modificato il ruolo dei centri per l'impiego, che hanno assunto funzioni piu ampie di orientamento e intermediazione del lavoro. Tuttavia, le procedure di avviamento numerico descritte dall'articolo 25 hanno mantenuto la loro struttura di fondo, rappresentando ancora oggi il meccanismo con cui le amministrazioni pubbliche attivano il collocamento per i profili meno qualificati, nel rispetto dei principi di ordine, trasparenza e imparzialita che connotano l'accesso al pubblico impiego.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Entro quanti giorni il centro per l'impiego deve rispondere alla richiesta di avviamento?
Il centro per l'impiego deve avviare i lavoratori a selezione entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, come previsto dal comma 1 dell'articolo 25.
Quanti lavoratori vengono avviati rispetto ai posti disponibili?
Il numero di lavoratori avviati a selezione e pari al doppio dei posti da ricoprire, per garantire all'amministrazione una rosa sufficiente di candidati in caso di rinunce o mancato superamento delle prove.
Come si forma la graduatoria unica quando l'ente opera su piu circoscrizioni?
L'ufficio provinciale o regionale del lavoro raccoglie i punteggi comunicati dai singoli centri per l'impiego e forma una graduatoria unica integrata, resa pubblica mediante affissione all'albo degli uffici interessati.
Un lavoratore gia avviato a selezione puo essere convocato da un'altra PA?
Si, fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione. Il lavoratore gia avviato resta nella disponibilita delle graduatorie e puo essere convocato da altre amministrazioni che ne facciano richiesta.
Vedi anche