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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 11 del DPR 487/1994 definisce gli adempimenti procedurali che la commissione esaminatrice è tenuta a svolgere prima e durante le prove concorsuali. Prima dell'inizio delle prove la commissione predispone tre tracce segrete per ciascuna prova scritta, elaborate in modalità digitale; la traccia da sottoporre ai candidati è scelta tramite sorteggio. I candidati vengono identificati prima dell'accesso alla sede d'esame. La commissione è tenuta a concludere l'intera procedura entro 180 giorni dalla chiusura delle prove scritte; il superamento del termine deve essere giustificato con motivata relazione. La graduatoria finale deve essere pubblicata sul Portale InPA e sul sito istituzionale entro termini ravvicinati dalla conclusione della valutazione dei titoli.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 11 DPR 487/1994 — Adempimenti della commissione esaminatrice

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 — Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

1. Prima dell’inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata di cui al comma 4, la programmazione delle fasi endoprocedimentali che dovrà essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni. I componenti, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell’ articolo 51 del codice di procedura civile. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

2. L’accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.

3. In ogni fase della procedura la commissione addotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al presidente e al segretario che ne garantiscono l’integrità e la riservatezza, anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica.

4. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L’inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica o all’amministrazione o ente che ha proceduto all’emanazione del bando di concorso e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto.

5. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d’esame. Successivamente all’espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall’ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l’amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale articolo precedente articolo successivo

Commento

Il momento preparatorio: tracce, segretezza e sorteggio

L'articolo 11 del DPR 487/1994 disciplina la fase «interna» del procedimento concorsuale, quella cioè riservata alla commissione esaminatrice e funzionale a garantire la regolarità delle prove. La norma impone che, prima dell'inizio delle prove, la commissione elabori tre tracce per ciascuna prova scritta, mantenendole segrete. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati avviene mediante sorteggio da parte di almeno due candidati, con ciò assicurando che nemmeno i commissari possano prevedere in anticipo quale traccia verrà estratta. Questo meccanismo, che può apparire meramente formale, è in realtà essenziale: elimina qualsiasi possibilità di accordo preventivo tra commissari e candidati sulla traccia da svolgere, rendendo il sorteggio un atto pubblico e verificabile.

Segretezza delle tracce e sicurezza informatica

Il comma 1 precisa che le tracce sono elaborate con modalità digitale e che ne è vietata la divulgazione. La custodia è affidata congiuntamente al presidente e al segretario della commissione, che ne garantiscono l'integrità e la riservatezza anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica. Il comma 3 rafforza questo obbligo imponendo l'adozione di misure di sicurezza in ogni fase della procedura. La previsione della elaborazione digitale delle tracce, introdotta dalla versione vigente del regolamento, risponde all'esigenza di adeguare il sistema concorsuale alle tecnologie disponibili, riducendo il rischio di manomissioni fisiche dei documenti e consentendo un più efficace controllo della catena di custodia.

Identificazione dei candidati e accesso alla sede

Il comma 2 stabilisce che l'accesso al luogo di svolgimento della prova è consentito esclusivamente previa identificazione dei candidati. Questo adempimento, apparentemente banale, è uno dei presidi fondamentali contro la sostituzione di persona, che rappresenta una delle forme di frode concorsuale più insidiose. L'identificazione deve avvenire prima dell'ingresso in aula e deve essere documentata; la sua omissione espone la procedura al rischio di contestazioni che potrebbero travolgere i risultati dell'intera prova. In combinato disposto con le norme sull'anonimato degli elaborati (oggetto di altre disposizioni del regolamento), l'identificazione preventiva assicura che la persona valutata sia effettivamente quella che ha presentato domanda.

Il termine di 180 giorni e l'obbligo di motivazione

Una delle norme di maggior rilievo pratico contenute nell'articolo 11 è quella del comma 4, che fissa in 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte il termine ordinatorio entro cui la procedura concorsuale deve concludersi. Il rispetto di questo termine è un obiettivo di buon andamento dell'amministrazione: l'eccessiva durata dei concorsi è stata a lungo uno dei punti critici del sistema di reclutamento pubblico italiano, con conseguenze negative sulla programmazione delle amministrazioni e sulle aspettative dei candidati. L'inosservanza del termine non determina automaticamente l'illegittimità della procedura, ma impone alla commissione di giustificare collegialmente il ritardo con una motivata relazione da inviare al Dipartimento della funzione pubblica e all'amministrazione che ha bandito il concorso. Le amministrazioni sono inoltre tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale la durata effettiva di ciascun concorso, introducendo un elemento di trasparenza che consente il monitoraggio esterno dell'efficienza selettiva.

Esiti delle prove orali e valutazione dei titoli

Il comma 5 stabilisce una scansione temporale precisa per le fasi finali del concorso. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame, consentendo ai candidati di conoscere immediatamente il proprio risultato. Dopo il completamento delle prove orali, la commissione procede alla valutazione dei titoli, che deve concludersi entro trenta giorni dall'ultima sessione. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la commissione elabora la graduatoria finale e l'amministrazione la pubblica contestualmente, con effetti legali immediati, sia sul Portale InPA sia sul proprio sito istituzionale. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa in sede giurisdizionale.

Programmazione endoprocedimentale e coerenza con le sottocommissioni

Il comma 1 prevede che la commissione, prima di avviare le prove, stabilisca la programmazione delle fasi endoprocedimentali, che deve essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni. Questo obbligo di pianificazione preventiva risponde a un'esigenza organizzativa fondamentale: quando un concorso si articola su più sedi o si avvale di sottocommissioni, la mancanza di un calendario comune rischia di creare disparità di trattamento tra candidati esaminati in momenti diversi o con ritmi differenti. La programmazione condivisa garantisce l'uniformità del procedimento e facilita la successiva verifica di regolarità in sede di controllo o giurisdizionale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quanto tempo la commissione deve concludere la procedura concorsuale?

Di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte, ai sensi del comma 4. Il superamento del termine non determina illegittimità automatica ma impone una motivata relazione giustificativa alla commissione.

Chi sceglie la traccia della prova scritta?

La traccia è scelta tramite sorteggio effettuato da almeno due candidati tra le tre tracce segrete preparate dalla commissione, come previsto dal comma 1.

Quando vengono pubblicati i risultati delle prove orali?

Al termine di ogni sessione giornaliera d'esame, secondo il comma 5. La graduatoria finale viene pubblicata entro quindici giorni dalla conclusione della valutazione dei titoli.

Un candidato può entrare in aula senza essere identificato?

No. Il comma 2 prevede che l'accesso al luogo di svolgimento della prova sia consentito esclusivamente previa identificazione del candidato.

Dove viene pubblicata la graduatoria finale?

Contestualmente sul Portale InPA e sul sito istituzionale dell'amministrazione, con effetti legali immediati dalla data di pubblicazione. Da quel momento decorrono i termini per l'impugnativa.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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