Testo dell'articoloVigente
Art. 9 DPR 487/1994 – Commissioni esaminatrici
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall’ articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per i concorsi di cui all’articolo 19 le amministrazioni pubblicano, attraverso il Portale di cui all’ articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione. Possono ricorrere a tale modalità anche le amministrazioni diverse da quelle di cui all’articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni.
5. Nei casi in cui le prove scritte abbiano luogo in più sedi, in ognuna di esse è costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e composto almeno da due dipendenti di qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso è stato bandito. I membri del comitato sono individuati dall’amministrazione procedente tra il proprio personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse.
6. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive previste dal presente regolamento sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di cui all’ articolo 19, e con provvedimento adottato dalla stessa autorità che ha bandito il concorso negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
7. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, le commissioni esaminatrici prevedono, con l’individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso è riferito, la partecipazione di: a) personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all’amministrazione che ha bandito il concorso o anche appartenente ad altra amministrazione; b) docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso; c) professionisti esperti o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto; d) personale non dirigenziale appartenente all’amministrazione che ha bandito il concorso, anche con funzione di segretario; e) specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto; f) esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale.
8. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.
9. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L’utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
10. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.
11. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni, oltre agli specialisti in psicologia e risorse umane di cui al comma 1.
12. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
13. I componenti delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori della commissione cessano dall’incarico, salvo conferma dell’amministrazione. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 9 del DPR 487/1994 disciplina la composizione e il funzionamento delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici. Le commissioni devono essere formate da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra dipendenti di ruolo, docenti ed esperti esterni. È esclusa la partecipazione di componenti dell'organo di direzione politica, di chi ricopre cariche politiche o di rappresentanti sindacali. Il principio della parità di genere si applica obbligatoriamente nella composizione. Le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni e avvalersi di membri aggiunti per materie specialistiche. I commissari in quiescenza sono ammessi purché non allontanati per ragioni disciplinari e con collocamento a riposo non anteriore a tre anni dalla pubblicazione del bando.Indice dei contenuti
Il ruolo delle commissioni esaminatrici nel concorso pubblico
Le commissioni esaminatrici rappresentano il nucleo tecnico del procedimento concorsuale. La loro composizione, disciplinata dall'articolo 9 del DPR 487/1994, è il risultato di un equilibrio tra esigenze di competenza specifica, imparzialità e rappresentatività. Il legislatore ha scelto un modello misto che consente di affiancare ai dipendenti di ruolo dell'amministrazione sia docenti universitari sia esperti esterni, garantendo così una valutazione che non sia autoreferenziale ma aperta a professionalità diverse. La disposizione si inserisce nel quadro più ampio dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, che presiedono all'intera attività amministrativa.
Composizione e requisiti dei componenti
Il comma 7 dell'articolo 9 elenca analiticamente le categorie di soggetti che possono far parte delle commissioni: personale dirigenziale con funzione di presidente (anche proveniente da altra amministrazione), docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso, professionisti specializzati nella valutazione delle capacità e delle attitudini individuali, personale non dirigenziale con funzione di segretario, specialisti in psicologia e risorse umane ed esperti in competenze digitali e trasversali. L'inclusione di queste ultime due categorie riflette l'evoluzione della concezione del lavoro pubblico verso una valutazione non più esclusivamente nozionistica, ma attenta alle competenze comportamentali e manageriali. La preferenza per personale di qualifica pari o superiore a quella messa a concorso garantisce che i commissari abbiano adeguata comprensione del profilo professionale da selezionare.
Incompatibilità e garanzie di imparzialità
Il comma 3 pone un divieto assoluto di nomina per i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, per chi ricopre cariche politiche e per i rappresentanti o designati sindacali. Questa norma mira a preservare la terzietà della commissione rispetto alle dinamiche di potere interno all'ente e agli interessi organizzati dei lavoratori, garantendo che la selezione sia effettuata da soggetti privi di conflitti di interesse strutturali. A questa incompatibilità «soggettiva» si aggiunge quella «procedurale» prevista dal comma 1, che impone a ciascun commissario di sottoscrivere, prima dell'inizio delle prove, la dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità rispetto ai concorrenti ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile. Vengono così coperte le cause di astensione classiche: parentela, amicizia, rapporti di interesse economico o professionale.
Parità di genere nella composizione
Il comma 1 rinvia espressamente all'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che impone alle pubbliche amministrazioni di garantire la parità di genere nelle commissioni di concorso. Il principio, introdotto in via generale dalla normativa sul pubblico impiego, è richiamato con forza nel regolamento concorsuale e si applica anche alle sottocommissioni in virtù del comma 4. La sua violazione determina l'illegittimità della composizione e può riverberarsi sulla validità degli atti adottati dalla commissione, con conseguente annullabilità degli atti del procedimento in sede giurisdizionale amministrativa.
Sottocommissioni, supplenti e modalità di lavoro
Quando il numero di partecipanti o particolari esigenze organizzative lo richiedano, la commissione può essere suddivisa in sottocommissioni (comma 8), ciascuna integrata da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e da un segretario aggiunto. Questo meccanismo consente di gestire concorsi di grande portata senza sacrificare la qualità della valutazione. Il comma 10 prevede la nomina preventiva di supplenti sia per il presidente sia per i singoli componenti, destinati a intervenire in caso di impedimento grave e documentato. Il comma 12 consente lo svolgimento dei lavori in modalità telematica, purché siano garantite la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, riflettendo la progressiva digitalizzazione del procedimento amministrativo. Il comma 13 stabilisce che i componenti il cui rapporto di impiego si risolva durante i lavori cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.
Commissari in quiescenza e nomina
Il comma 9 disciplina in modo specifico l'utilizzo di personale in quiescenza: tali soggetti possono essere scelti come presidente o componente purché abbiano posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per il concorso. Tuttavia, il loro impiego è escluso se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza, ovvero se la data di collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla pubblicazione del bando. Questo limite temporale mira a evitare che la commissione si avvalga di professionalità ormai distaccate dall'evoluzione degli ordinamenti e delle prassi amministrative. Le commissioni sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per i concorsi unici (articolo 19) e con provvedimento dell'autorità che ha bandito il concorso negli altri casi, con comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
Raccolta candidature e avvisi sul Portale InPA
Il comma 2 prevede che, per i concorsi unici di cui all'articolo 19, le amministrazioni pubblichino specifici avvisi sul Portale InPA per raccogliere candidature a componente di commissione. Questa procedura di evidenza pubblica nella selezione dei commissari rappresenta un'ulteriore garanzia di trasparenza, estendendo i principi concorsuali anche alla formazione degli organi valutativi. Le amministrazioni diverse da quelle tenute ai concorsi unici possono facoltativamente ricorrere alla stessa modalità. L'avviso pubblico permette di ampliare il bacino di esperti disponibili e di documentare in modo tracciabile il percorso che ha condotto alla scelta dei singoli commissari.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un componente dell'organo politico può fare parte della commissione esaminatrice?
No. Il comma 3 dell'articolo 9 vieta espressamente la nomina di componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, di chi ricopre cariche politiche e di rappresentanti o designati sindacali.
Cosa succede se un commissario non dichiara una situazione di incompatibilità?
La mancata dichiarazione espone il procedimento a rischio di illegittimità. I candidati pregiudicati possono impugnare gli atti concorsuali davanti al TAR competente, contestando la regolarità della composizione della commissione.
Un ex dipendente in pensione da quattro anni può essere nominato commissario?
No. Il comma 9 consente l'utilizzo di personale in quiescenza solo se il collocamento a riposo non risale a oltre un triennio dalla pubblicazione del bando. Oltre tale termine, la nomina non è ammessa.
La commissione può lavorare a distanza in modalità telematica?
Sì. Il comma 12 consente lo svolgimento dei lavori in modalità telematica, purché siano garantite la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
È obbligatoria la parità di genere nella composizione delle commissioni?
Sì. Il comma 1 richiama espressamente l'articolo 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 165/2001, che impone il rispetto del principio della parità di genere. Il medesimo obbligo si applica alle sottocommissioni.