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Art. 12 DPR 487/1994 — Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali

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Art. 12 DPR 487/1994 — Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 — Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, n. 82.

3. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all’ articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all’ articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale di cui all’articolo 4 da parte dell’amministrazione cui è indirizzata l’istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato. articolo precedente articolo successivo