Testo dell'articoloVigente
Art. 65 D.Lgs. 171/2005 — Regolamento di attuazione
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate: a) modalità di iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto; b) procedure relative alla cancellazione delle unità da diporto dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto; d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unità da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE); e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo; f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l’introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l’uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori; g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo; h) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229; i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido; l) disciplina relativa alla… navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione; m) disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione.
2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.
Stesso numero, altri codici
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Commento
La funzione del regolamento di attuazione nel sistema delle fonti
L'articolo 65 del D.Lgs. 171/2005 rappresenta la norma di chiusura del Codice della nautica da diporto sotto il profilo tecnico-attuativo: esso demanda a un regolamento ministeriale la disciplina di dettaglio delle materie che il codice ha normato a livello di principio. La scelta di utilizzare la fonte regolamentare ministeriale ex articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è coerente con la struttura della normativa sulla nautica, che presenta caratteri tecnico-amministrativi marcati e richiede una disciplina di dettaglio flessibile, aggiornabile con relativa rapidità in risposta all'evoluzione tecnologica del settore. Il regolamento di attuazione non modifica la legge delegante (il decreto legislativo stesso) ma ne riempie i contenuti precettivi lasciati aperti: definisce modalità, procedure, modelli, tempistiche e requisiti tecnici che il codice enuncia solo nei loro tratti generali. L'articolo 65 si iscrive dunque in una tecnica legislativa di «codice cornice» ormai consolidata nell'ordinamento italiano, in cui la norma primaria fissa i principi e rimanda la disciplina di dettaglio a fonti secondarie più agevolmente modificabili.
Le materie oggetto del regolamento
Il comma 1 dell'articolo 65 elenca in modo analitico le materie che il regolamento di attuazione deve disciplinare. Si tratta di un elenco molto articolato, che copre l'intero ciclo amministrativo dell'unità da diporto: dalla nascita giuridica (iscrizione nell'ATCN, anche per imbarcazioni autocostruite e per le iscrizioni provvisorie) alla fine (cancellazione, perdita di possesso), passando per la gestione ordinaria (documenti di bordo, apparati ricetrasmittenti, sicurezza). Particolarmente rilevante è la lettera f), che demanda al regolamento la disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando e la condotta delle unità da diporto, con espressa menzione dell'introduzione di criteri specifici per le persone disabili: il codice anticipava così l'esigenza di un approccio inclusivo nella regolazione dell'accesso alla nautica sportiva, poi sviluppata nel regolamento attuativo. La lettera f) prevede anche l'introduzione dell'uso obbligatorio di dispositivi elettronici che, in caso di caduta in mare, consentano l'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori: una disposizione con forte valenza di sicurezza attiva, che riflette l'evoluzione tecnologica dei sistemi di protezione del diportista. La lettera h) è stata abrogata dal D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, e la lettera l) demanda la disciplina della navigazione temporanea e delle condizioni di sicurezza.
Il decreto ministeriale del 14 dicembre 2018, n. 152
La previsione del termine di novanta giorni per l'adozione del regolamento non è stata rispettata nei tempi indicati — circostanza comune per i decreti attuativi di testi legislativi complessi — ma il regolamento è stato infine adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, entrato in vigore nel 2019. Questo regolamento costituisce oggi il testo di riferimento per la disciplina attuativa del Codice della nautica da diporto: esso disciplina in modo sistematico le materie elencate dall'articolo 65, aggiornando e razionalizzando le disposizioni previgenti che avevano continuato ad applicarsi in forza del comma 2 dell'articolo 65. Il D.P.R. n. 152/2018 ha anche recepito le modifiche apportate al codice dal D.Lgs. n. 229/2017, che aveva significativamente riformato la parte amministrativa della nautica da diporto, introducendo l'ATCN in luogo dei previgenti registri cartacei e rafforzando il ruolo dello STED come sportello unico digitale per il settore. La previsione dell'articolo 65 ha quindi trovato piena attuazione con un significativo ritardo rispetto al termine originario, ma il meccanismo di continuità normativa garantito dal comma 2 ha evitato vuoti regolatori nel periodo transitorio.
La clausola di salvaguardia del comma 2
Il comma 2 dell'articolo 65 svolge una funzione essenziale di continuità normativa: in attesa dell'adozione del regolamento di attuazione, si applicano le disposizioni regolamentari previgenti. Questa clausola di salvaguardia risolve uno dei problemi più delicati della tecnica legislativa per delega: evitare che l'entrata in vigore di una legge di principio crei un vuoto normativo nelle materie di dettaglio, in attesa che le fonti subordinate riempiano i contenuti. Per la nautica da diporto, le disposizioni previgenti erano principalmente contenute nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (regolamento di attuazione del previgente D.Lgs. n. 171/2005 nella versione originaria) e in altri decreti ministeriali di settore. La clausola di continuità ha garantito la certezza del diritto durante il lungo periodo intercorso tra l'entrata in vigore del codice (2005) e l'approvazione del nuovo regolamento (2019), consentendo alle Capitanerie di porto, alle Motorizzazioni civili e agli operatori privati di operare in un quadro normativo definito.
Le materie di particolare rilievo: sicurezza e titoli abilitativi
Tra le materie demandate al regolamento, due assumono un rilievo speciale sia per la complessità tecnica sia per l'impatto sulla vita dei diportisti. La prima è la sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, di cui alla lettera g): il regolamento deve definire le dotazioni minime di sicurezza, le modalità di omologazione dei dispositivi di salvataggio, le condizioni per il rilascio dei certificati di sicurezza. La seconda è la disciplina dei titoli abilitativi, di cui alla lettera f): il regolamento deve fissare i requisiti di età, di preparazione tecnica e di idoneità fisica per il conseguimento della patente nautica, le modalità d'esame, le condizioni per il riconoscimento di titoli esteri e le norme speciali per le persone disabili. Queste ultime rappresentano un'innovazione significativa rispetto alla tradizione normativa della nautica da diporto: l'articolo 65 ha espressamente mandato al regolamento di prevedere criteri inclusivi, riconoscendo che la disabilità non deve automaticamente precludere l'accesso alla nautica sportiva, purché siano garantite condizioni di sicurezza adeguate al tipo di navigazione praticata.
Rilevanza pratica per diportisti e operatori
Per i diportisti e gli operatori del settore, la conoscenza dell'articolo 65 è utile sotto due profili. In primo luogo, consente di comprendere la struttura delle fonti normative della nautica da diporto: quando si cerca la disciplina di dettaglio su una specifica materia (come le dotazioni di sicurezza, le modalità di iscrizione o i requisiti per la patente), occorre consultare il D.P.R. n. 152/2018 e i decreti ministeriali adottati in sua attuazione, non direttamente il testo del D.Lgs. 171/2005. In secondo luogo, l'articolo 65 offre un quadro sinottico delle materie che il legislatore ha considerato rilevanti per la regolazione amministrativa della nautica: questo elenco può orientare la ricerca normativa e agevolare la comprensione del sistema delle fonti nel settore. Ogni qualvolta si rende necessario verificare la regola applicabile a una situazione concreta — dalla procedura di immatricolazione alla richiesta di annotazione di uso commerciale — il punto di partenza è il D.Lgs. 171/2005 e il punto di arrivo è il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 65, eventualmente integrato dai decreti ministeriali di settore.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Dove si trova la disciplina di dettaglio sulla patente nautica, le iscrizioni e le dotazioni di sicurezza?
Nel regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 65 del D.Lgs. 171/2005, ovvero il D.P.R. 14 dicembre 2018, n. 152. Per le materie non ancora coperte dal regolamento, si applicano le disposizioni regolamentari previgenti in forza del comma 2 dell'articolo 65.
Il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 65 è già stato adottato?
Sì. Il D.P.R. 14 dicembre 2018, n. 152, costituisce il regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto. È entrato in vigore nel 2019 e disciplina tutte le materie elencate dall'articolo 65, comma 1.
La normativa previgente si applica ancora in qualche materia?
In linea di principio, il D.P.R. n. 152/2018 ha sostituito le disposizioni regolamentari previgenti. La clausola di salvaguardia del comma 2 dell'articolo 65 aveva funzione transitoria, ora superata dall'entrata in vigore del regolamento. Tuttavia, possono residuare provvedimenti ministeriali di settore non ancora abrogati che continuano ad applicarsi in materie specifiche non coperte dal D.P.R. n. 152/2018.
Cosa prevede il codice per le persone disabili che vogliono conseguire la patente nautica?
L'articolo 65, lettera f), ha espressamente incaricato il regolamento di attuazione di introdurre criteri specifici per i candidati con disabilità, riconoscendo che le condizioni di salute non debbano precludere automaticamente l'accesso alla patente nautica. Il D.P.R. n. 152/2018 ha quindi previsto requisiti e procedure ad hoc, valutando l'idoneità caso per caso in relazione al tipo di navigazione e all'unità da diporto utilizzata.
Vedi anche