Testo dell'articoloVigente
Art. 59 D.Lgs. 171/2005 — Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto
1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività commerciale, sono esenti dall’obbligo di presentazione della nota di informazioni all’autorità marittima all’arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.
2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell’Unione europea adibite ad attività commerciale e alle navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all’Unione europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di arrivo presso l’autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché a espletare le formalità di partenza quando lasciano l’ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l’estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorità la lista dei componenti l’equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 59 D.Lgs. 504/1995 — Sanzioni (Art. 20 T.U. energia elettrica 1924 Art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562
- Articolo 59 L. 184/1983: Modifica del capo I del titolo VIII del codice civile
- Art. 59 Reg. (UE) 2024/1689 — Ulteriore trattamento dei dati personali per lo sviluppo nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA di determinati sistemi di IA nell'interesse pubblico
- Art. 59 Cod. Amb. — competenze della Conferenza Stato-regioni
- Art. 59 D.Lgs. 159/2011 — Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo
- Art. 59 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti e procedura
Commento
Il principio di esenzione per le unità da diporto private
Il comma 1 dell'articolo 59 introduce una deroga significativa rispetto al regime ordinario della navigazione commerciale: le unità da diporto di qualsiasi bandiera, quando non sono adibite ad attività commerciale, sono esonerate dall'obbligo di presentare la nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e dall'obbligo di ottenere le spedizioni prima della partenza. Si tratta di un'agevolazione rilevante per il diportismo, che consente di entrare e uscire dai porti italiani senza dover espletare le formalità burocratiche previste per le navi mercantili. L'esenzione opera «di qualsiasi bandiera», il che significa che anche le unità di diporto straniere (comunitarie o extracomunitarie) private beneficiano del medesimo trattamento quando non svolgono attività commerciale.
Le unità commerciali UE: estensione dell'esenzione
Il comma 2 estende l'esenzione di cui al comma 1 alle unità da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attività commerciale (quelle di cui all'articolo 2 del codice) nonché alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (navi da crociera o passeggeri utilizzate anche per finalità di diporto). Per queste unità, benché svolgano attività commerciale, l'appartenenza al mercato unico europeo giustifica un regime di semplificazione analogo a quello delle unità private. La ratio è coerente con il principio della libera prestazione dei servizi all'interno del mercato unico UE e con il divieto di discriminazione in base alla bandiera tra operatori comunitari.
Le unità commerciali extra-UE: obblighi di arrivo e partenza
Il comma 3 stabilisce il regime applicabile alle unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite ad attività commerciale. Tali unità sono tenute a: espletare le formalità di arrivo presso l'autorità marittima del primo porto di approdo nazionale; ottenere le spedizioni per mare con validità di un anno; espletare le formalità di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le «spedizioni» sono i documenti che l'autorità marittima rilascia per abilitare la nave a partire verso la destinazione indicata: il loro rilascio con validità annuale consente alle unità extra-UE di muoversi tra i porti italiani senza dover ripetere le formalità a ogni scalo durante l'anno di validità.
La telematizzazione delle formalità e il raccomandatario marittimo
Il comma 3 prevede che le formalità di arrivo e partenza per le unità extra-UE commerciali possano essere espletate per via telematica, anche tramite il locale raccomandatario marittimo. Il raccomandatario marittimo, disciplinato dalla legge 4 aprile 1977, n. 135, è il soggetto che per conto dell'armatore straniero cura le pratiche amministrative portuali. Egli invia all'autorità competente la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri, entrambe sottoscritte dal comandante: questi documenti costituiscono il nucleo informativo essenziale che le autorità portuali e di frontiera necessitano per i controlli di immigrazione, sicurezza e dogana.
Raccordo con la disciplina doganale e fiscale
L'esenzione dalle formalità marittime di cui ai commi 1 e 2 non esime dal rispetto delle vigenti normative doganali e fiscali. Le unità straniere che entrano nel territorio doganale dell'Unione europea sono soggette alle procedure di importazione temporanea regolate dal codice doganale dell'Unione ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013, con le conseguenti esenzioni dalle imposte per le unità destinate al transito temporaneo. Le formalità di carattere marittimo e quelle doganali sono quindi procedimenti paralleli e distinti: l'articolo 59 semplifica le prime senza incidere sulle seconde.
Ambito di applicazione e navi di cui alla legge n. 172/2003
Il richiamo all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, inserito già nel titolo dell'articolo 59, riguarda le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche (cosiddetti «yacht da crociera») che per stazza o caratteristiche tecniche non rientrano nella definizione di unità da diporto ai sensi dell'articolo 3 del Codice della nautica, ma operano nel medesimo contesto del turismo nautico. L'equiparazione di tali navi alle unità commerciali UE ai fini delle esenzioni dell'articolo 59 semplifica la loro operatività nei porti italiani e rende omogeneo il regime amministrativo per l'intero settore del turismo nautico commerciale di bandiera europea.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un'imbarcazione da diporto privata straniera deve fare formalità all'arrivo in porto?
No: il comma 1 esonera tutte le unità da diporto non commerciali, di qualsiasi bandiera, dall'obbligo di nota informativa e spedizioni.
Le unità commerciali di bandiera UE sono trattate come le unità private?
Sì: il comma 2 estende la medesima esenzione alle unità da diporto commerciali battenti bandiera UE e alle navi di cui alla legge n. 172/2003.
Con quale frequenza le unità extra-UE commerciali devono rinnovare le spedizioni?
Le spedizioni per mare hanno validità di un anno: al loro rinnovo l'unità deve tornare al primo porto nazionale per le formalità di arrivo, oppure usufruire della procedura telematica.
Le esenzioni dell'art. 59 valgono anche per le procedure doganali?
No: le formalità marittime sono distinte da quelle doganali. L'esenzione dell'art. 59 riguarda solo le pratiche marittime; le procedure doganali UE (Reg. n. 952/2013) rimangono applicabili.
Vedi anche