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Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 57 del D.Lgs. 171/2005 individua le autorità competenti a ricevere il rapporto sugli illeciti amministrativi previsti dal codice, distinguendo tra violazioni in materia di navigazione marittima — affidate alle Capitanerie di porto — e violazioni in materia di costruzione e progettazione delle unità da diporto, che seguono una procedura rafforzata con il parere delle Direzioni generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali possono disporre attività ispettive supplementari. L'articolo si raccorda con l'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che disciplina il procedimento generale degli illeciti amministrativi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 57 D.Lgs. 171/2005 — Rapporto delle violazioni

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall’ articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto.

2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall’ articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l’ordinanza di cui all’ articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive supplementari. Il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali. articolo precedente articolo successivo

Commento

Il rapporto come atto fondamentale del procedimento sanzionatorio

L'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 stabilisce che, quando non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare un rapporto circostanziato all'autorità competente all'irrogazione della sanzione. Tale rapporto costituisce l'atto propulsivo del procedimento amministrativo sanzionatorio: esso contiene la descrizione del fatto, le generalità del trasgressore, le circostanze rilevanti e la proposta di sanzione. L'articolo 57 del Codice della nautica specifica a quale autorità tale rapporto deve essere trasmesso per le violazioni nautiche, integrando e specificando la disciplina generale della legge n. 689/1981.

Le Capitanerie di porto: autorità ordinaria per le violazioni di navigazione

Il comma 1 dell'articolo 57 assegna alle Capitanerie di porto la competenza a ricevere il rapporto per tutti gli illeciti amministrativi in materia di navigazione marittima previsti dal codice. Le Capitanerie di porto sono organi periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, incardinati nel Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera, e svolgono funzioni di polizia marittima, sicurezza della navigazione e controllo sulle unità in mare. La loro competenza come autorità ricevente il rapporto non implica necessariamente che siano esse stesse a emettere l'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/1981: l'articolo 57 si limita a indicare l'ufficio destinatario del rapporto, lasciando alla disciplina generale la fase successiva di irrogazione della sanzione.

La procedura speciale per le violazioni in materia di costruzione

Il comma 2 introduce una procedura rafforzata e peculiare per gli illeciti relativi alla costruzione e progettazione delle unità da diporto. Anche in questo caso il rapporto è trasmesso alle Capitanerie di porto, che emettono l'ordinanza-ingiunzione; tuttavia, prima di farlo, esse sono tenute a sentire il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico. Queste ultime, in qualità di Autorità di vigilanza sul settore delle costruzioni navali, possono inoltre disporre attività ispettive supplementari: si tratta di un potere di intervento diretto che va oltre la semplice espressione del parere e può sfociare in ispezioni tecniche presso i cantieri o i soggetti coinvolti.

La trasmissione dei verbali alle Direzioni generali

Una disposizione particolarmente rilevante del comma 2 è quella che impone al funzionario o all'agente accertatore di trasmettere copia dei verbali alle Direzioni generali competenti anche nel caso in cui il trasgressore abbia provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981. L'obbligo di trasmissione prescinde quindi dall'esito del procedimento sanzionatorio pecuniario e serve a garantire che le autorità di vigilanza abbiano sempre piena conoscenza delle violazioni accertate in materia di costruzione, indipendentemente da come queste siano state definite sul piano amministrativo. Ciò consente alle Direzioni generali di valutare l'opportunità di attivare ulteriori controlli, anche di carattere tecnico, sulle unità o sui soggetti produttori coinvolti.

Raccordo con le autorità della navigazione interna

L'articolo 57 fa espresso riferimento alle violazioni in «materia di navigazione marittima»: per le violazioni che si verificano nelle acque interne la competenza è attribuita alle autorità della navigazione interna, secondo la distinzione generale operata dal codice tra acque marittime e acque interne. Tale ripartizione segue il criterio del luogo di accertamento della violazione e non quello del tipo di unità coinvolta, giacché lo stesso tipo di illecito può essere commesso sia in acque marittime che in acque interne. Per le unità che navigano su entrambe, l'autorità competente è quella nel cui ambito territoriale si trovava l'unità al momento dell'accertamento.

Coordinamento con il pagamento in misura ridotta

La legge n. 689/1981 prevede la facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito con il pagamento del doppio del minimo edittale entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione. In tale ipotesi il rapporto non viene trasmesso all'autorità ricevente poiché il procedimento si è già chiuso con il pagamento, eccezion fatta — come detto — per le violazioni in materia di costruzione e progettazione, per le quali il comma 2 dell'articolo 57 impone comunque la trasmissione dei verbali alle Direzioni generali. Questa asimmetria sottolinea l'importanza che il legislatore attribuisce alla vigilanza tecnica nel settore delle costruzioni nautiche rispetto alle ordinarie violazioni di navigazione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi riceve il rapporto per le violazioni nautiche commesse in mare?

Le Capitanerie di porto, che sono gli organi periferici del Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera, ai sensi dell'art. 57, comma 1.

Perché per le violazioni di costruzione serve il parere delle Direzioni generali?

Perché le Direzioni generali del MIT e del MIMIT sono le autorità di vigilanza tecnica sul settore delle costruzioni navali e possono disporre ispezioni supplementari, come previsto dal comma 2.

Se pago la sanzione in misura ridotta devo comunque aspettarmi ulteriori controlli?

Per le violazioni di navigazione ordinarie no; per le violazioni in materia di costruzione e progettazione sì: i verbali sono trasmessi comunque alle Direzioni generali anche dopo il pagamento ridotto.

Il rapporto è lo stesso atto dell'ordinanza-ingiunzione?

No: il rapporto è l'atto con cui l'agente accertatore riferisce del fatto all'autorità competente; l'ordinanza-ingiunzione è il provvedimento finale di irrogazione della sanzione emesso dall'autorità stessa.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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