Testo dell'articoloVigente
Art. 55 D.Lgs. 171/2005 – Esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto
1. Chiunque esercita le attività di cui all’articolo 2, comma 1, del presente codice senza l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro.
2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esercita le attività di cui all’articolo 2, comma 1, in assenza della dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 3.
3. Nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica è sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione è reiterata nel biennio, la patente nautica è revocata. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 55 del D.Lgs. 171/2005 sanziona con una somma da 2.775 a 11.017 euro l'esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto. La norma colpisce tre ipotesi distinte: svolgere le attività di cui all'articolo 2 (locazione, noleggio, istruzione professionale, assistenza a immersioni, assistenza all'ormeggio, traino, somministrazione itinerante) senza le annotazioni sull'ATCN prescritte dall'articolo 2, comma 2; impiegare l'unità per attività diverse da quelle annotate; utilizzare un'unità da diporto per trasportare persone a pagamento ai sensi degli articoli 396-418 del codice della navigazione, con conseguente sospensione - e in caso di reiterazione biennale, revoca - della patente nautica.Indice dei contenuti
Il quadro delle attività commerciali ammesse e l'obbligo di annotazione
L'articolo 2 del Codice della nautica da diporto consente l'utilizzo commerciale di imbarcazioni e navi da diporto in un numero definito di ipotesi: locazione, noleggio, insegnamento professionale della navigazione, supporto alle immersioni subacquee sportive, assistenza all'ormeggio, attività di assistenza e traino, somministrazione itinerante di cibo e bevande. Per ciascuna di queste attività, la legge impone che l'uso commerciale sia annotato nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) con indicazione delle attività svolte e dei dati dell'esercente, nonché la relativa iscrizione nel registro delle imprese. L'annotazione è condizione necessaria e sufficiente per la legittimità dell'uso commerciale: senza di essa l'attività resta abusiva anche se svolta in modo professionale e continuativo.
La prima ipotesi: attività commerciale senza annotazione ATCN
Il comma 1 dell'articolo 55 punisce con la sanzione da 2.775 a 11.017 euro chiunque eserciti le attività di cui all'articolo 2, comma 1, senza rispettare le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, in materia di annotazione. In questa ipotesi rientrano sia chi opera senza avere mai richiesto l'annotazione sia chi la esercita con un'annotazione scaduta o non rinnovata. La norma non richiede che l'attività sia svolta in modo fraudolento o intenzionale: è sufficiente l'esercizio di fatto dell'attività commerciale in assenza del titolo amministrativo. Ciò significa che anche l'occasionalità non esonera dalla sanzione, in quanto l'articolo 2, comma 1, definisce l'utilizzo commerciale per tipologia di attività svolta e non in funzione della sua frequenza o continuità.
La seconda ipotesi: uso per attività diverse da quelle annotate
Sempre il comma 1 colpisce chi utilizza l'unità da diporto per attività diverse da quelle cui è adibita secondo l'annotazione ATCN. Si tratta di una fattispecie di «travisamento del titolo»: l'operatore ha regolarmente annotato, ad esempio, la destinazione al noleggio ma di fatto svolge anche attività di trasporto professionale di persone a pagamento, oppure ha annotato l'uso come unità di appoggio alle immersioni ma la impiega come imbarcazione da locazione. L'annotazione ATCN circoscrive l'ambito dell'uso commerciale consentito, e il suo superamento integra l'illecito, indipendentemente dal fatto che l'attività effettivamente svolta rientri in una delle categorie ammesse dall'articolo 2: manca il titolo specifico per quella attività.
La terza ipotesi: trasporto di persone a titolo oneroso
Il comma 1 sanziona infine chi esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso disciplinate dagli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione: si tratta del trasporto marittimo commerciale, riservato a unità iscritte nei registri delle navi passeggeri e soggette a norme di sicurezza molto più stringenti rispetto alle unità da diporto. L'uso di un'imbarcazione da diporto per effettuare traghettamenti o corse turistiche a pagamento sistematiche integra questo illecito. Oltre alla sanzione pecuniaria, il comma 3 prevede la sospensione della patente nautica da uno a tre mesi; in caso di reiterazione nel biennio, la patente è revocata: si tratta della risposta più severa tra quelle previste dall'articolo 55, che riflette la pericolosità di impiegare un'unità da diporto per funzioni passeggeri senza le dotazioni di sicurezza previste per le navi adibite a tale scopo.
La seconda fattispecie del comma 2: assenza della dichiarazione sostitutiva per unità straniere
Il comma 2 estende la sanzione a chiunque eserciti le attività commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 2, comma 3. Quest'ultima disposizione riguarda i soggetti che operano stabilmente in Italia con unità da diporto battenti bandiera di un Paese dell'Unione europea o di un Paese terzo: in quel caso la dichiarazione sostitutiva presentata allo STED sostituisce l'annotazione ATCN prevista per le unità italiane. L'omissione di tale dichiarazione - pur in presenza di una regolare attività commerciale - configura l'illecito del comma 2, che copre anche gli operatori stranieri che svolgono attività nautiche commerciali in acque italiane.
Sanzioni accessorie e raccordo con le norme penali
Le sanzioni accessorie previste dal comma 3 - sospensione e revoca della patente nautica - si aggiungono alla sanzione pecuniaria e operano automaticamente al ricorrere della fattispecie del trasporto oneroso di persone. L'articolo 55 opera in via sussidiaria rispetto alle norme penali: se la condotta integra il reato di esercizio abusivo di attività di trasporto marittimo, le sanzioni penali prevalgono su quelle amministrative ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 689/1981. Il procedimento sanzionatorio segue le regole generali della legge n. 689/1981, con il rapporto trasmesso alle Capitanerie di porto ai sensi dell'articolo 57 del codice.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la differenza tra articolo 54 e articolo 55?
L'art. 54 punisce l'uso improprio dell'autorizzazione temporanea; l'art. 55 punisce l'esercizio di attività commerciali con unità da diporto senza le annotazioni ATCN o senza la dichiarazione sostitutiva previste dall'art. 2.
Basta una sola corsa turistica a pagamento per integrare la violazione?
La legge non richiede abitualità: anche una singola corsa a pagamento può integrare il trasporto di persone a titolo oneroso ai sensi degli artt. 396-418 del codice della navigazione.
L'annotazione ATCN scaduta equivale a non averla?
Sul piano della violazione sì: svolgere attività commerciale con annotazione scaduta equivale ad agire senza il titolo previsto dall'art. 2, comma 2, e comporta la sanzione del comma 1 dell'art. 55.
Quando scatta la revoca della patente nautica per l'articolo 55?
Solo per il trasporto oneroso di persone (terza ipotesi del comma 1): prima si ha la sospensione da uno a tre mesi; la revoca scatta se la medesima violazione è reiterata nel biennio (comma 3).
Gli operatori stranieri che noleggiano in acque italiane devono annotare l'uso sull'ATCN?
No, ma devono presentare allo STED la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 2, comma 3. La sua omissione integra la violazione del comma 2 dell'art. 55.