In sintesi
L'articolo 42 del D.Lgs. 171/2005 definisce la locazione di unità da diporto come il contratto con cui una parte cede il godimento dell'unità per un periodo determinato verso corrispettivo. Con la locazione il conduttore assume la temporanea detenzione dell'unità e con essa i rischi derivanti dalla sua condotta. Per le imbarcazioni e le navi da diporto, il contratto deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, e l'originale o copia conforme deve essere tenuto a bordo durante la navigazione. La stessa forma scritta è richiesta per la sublocazione e per la cessione del contratto.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42 D.Lgs. 171/2005 — Locazione e forma del contratto
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto
1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
2. Con l’unità da diporto locata ai sensi del comma 1 il conduttore assume la temporanea detenzione della stessa e con essa i rischi derivanti dalla sua condotta.
3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.
4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 42 D.Lgs. 504/1995 — Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
- Articolo 42 L. 184/1983: Divieto di doppia procedura adottiva sullo stesso minore
- Art. 42 Reg. (UE) 2024/1689 — Presunzione di conformità a determinati requisiti
- Art. 42 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 42 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati
- Art. 42 D.Lgs. 159/2011 — Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La definizione di locazione nautica: elementi essenziali del contratto
L'articolo 42 del Codice della nautica da diporto fornisce la definizione legale del contratto di locazione di unità da diporto, identificandone gli elementi costitutivi: la cessione del godimento dell'unità (non della proprietà); la determinazione temporale del periodo di godimento; la previsione di un corrispettivo (non si tratta quindi di comodato gratuito). La definizione ricalca in parte quella del contratto di locazione del codice civile (articolo 1571 c.c.), adattandola alle specificità della nautica. Il riferimento al «godimento» dell'unità implica che il locatario abbia diritto a utilizzarla per le finalità di diporto consentite dalla licenza di navigazione, nel rispetto dei limiti indicati nell'articolo 46 (uso conforme alle caratteristiche tecniche e alle finalità di diporto).
La detenzione e il trasferimento dei rischi al conduttore
Il comma 2 chiarisce che con la consegna dell'unità al locatario si realizza la «temporanea detenzione» dell'imbarcazione e il contestuale trasferimento «dei rischi derivanti dalla sua condotta». Si tratta di una norma di fondamentale importanza pratica: dal momento della consegna in poi, il locatario-conduttore assume la responsabilità per i danni che derivano dal modo in cui utilizza e governa l'unità. Questo trasferimento di rischi non è assoluto: il locatore rimane responsabile per i vizi della cosa locata (articoli 1578 e 1579 c.c.) e per le caratteristiche intrinseche dell'unità che potrebbero aver contribuito al sinistro. La responsabilità civile verso i terzi è disciplinata dall'articolo 40, che prevede la solidarietà tra proprietario e locatario.
La forma scritta a pena di nullità: una scelta di protezione
Il comma 3 introduce per la locazione di imbarcazioni e navi da diporto un requisito di forma ad substantiam: il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità. Questa scelta legislativa si discosta dalla regola generale della libertà di forma dei contratti di locazione nel codice civile e si giustifica con la necessità di: tutelare il locatario (spesso un consumatore) da condizioni contrattuali non chiare; garantire la certezza delle condizioni della navigazione (tipo, periodo, limiti d'uso); agevolare i controlli dell'autorità marittima in porto. Il contratto scritto o la sua copia conforme deve essere tenuto a bordo durante la navigazione, diventando così un documento di bordo di fatto, richiesto in caso di controlli. La nullità è di protezione ma comporta l'inefficacia del contratto non scritto, con le conseguenti problematiche di regolazione del rapporto tra le parti.
La distinzione dalla locazione finanziaria (leasing)
L'articolo 42 disciplina la locazione ordinaria, che va distinta dalla locazione finanziaria o leasing nautico, regolata dall'articolo 16 del codice. Nella locazione ex articolo 42, il locatore è solitamente il proprietario privato o una società di charter che cede il godimento dell'unità senza mantenerne la gestione nautique. Nel leasing finanziario, invece, l'unità viene acquistata o costruita su incarico dell'utilizzatore da una società finanziaria che ne rimane proprietaria formale fino all'esercizio dell'opzione di riscatto. I due istituti hanno disciplina e iscrizione nell'ATCN distinte: l'articolo 16 prevede l'iscrizione a nome del locatore con annotazione dell'utilizzatore, mentre la locazione ordinaria non implica annotazioni speciali sulla licenza.
Sublocazione e cessione: applicazione della stessa forma
Il comma 4 estende il requisito della forma scritta a pena di nullità alla sublocazione (locazione che il conduttore fa a sua volta a un terzo) e alla cessione del contratto (trasferimento a un terzo della posizione contrattuale del conduttore). La norma è di chiusura e mira a evitare che il passaggio successivo del contratto avvenga in modo informale, con potenziali problemi di individuazione del responsabile in caso di sinistri. Per la validità della sublocazione occorre in genere il consenso del locatore originario (in analogia con la disciplina della sublocazione di beni mobili del codice civile), salvo diverso accordo contrattuale. La cessione del contratto richiede, oltre alla forma scritta, il consenso del locatore.
Il contratto di locazione e la responsabilità fiscale
Il contratto scritto di locazione di imbarcazione da diporto ha rilevanza anche sul piano fiscale. Ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), i proventi derivanti dalla locazione di imbarcazioni da diporto costituiscono redditi diversi o redditi d'impresa a seconda delle modalità dell'attività. L'articolo 2 del codice della nautica prevede l'annotazione dell'uso commerciale nell'ATCN, con indicazione del proprietario e degli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, proprio al fine di coordinare la disciplina civilistica con quella fiscale e previdenziale. Il contratto scritto è il documento fondamentale per la determinazione dei redditi da locazione e per gli eventuali controlli dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cos'è la locazione di un'unità da diporto secondo il codice?
È il contratto con cui il locatore cede il godimento dell'unità al conduttore per un periodo determinato verso corrispettivo, trasferendo a quest'ultimo la detenzione e i rischi derivanti dalla sua condotta (articolo 42, commi 1 e 2).
Il contratto di locazione di una barca deve essere scritto?
Sì, per le imbarcazioni (scafo da 10 a 24 metri) e per le navi da diporto (oltre 24 metri) il contratto scritto è richiesto a pena di nullità. Per i natanti (fino a 10 metri) non vige questo requisito formale.
Dove deve trovarsi il contratto di locazione durante la navigazione?
A bordo dell'unità, in originale o copia conforme, come previsto dall'articolo 42, comma 3. L'autorità marittima può richiederlo durante i controlli.
Si può sublocare un'imbarcazione presa in locazione?
È possibile se il locatore originario lo consente e purché il contratto di sublocazione rispetti la forma scritta a pena di nullità prevista dall'articolo 42, comma 4. In assenza di forma scritta, la sublocazione è nulla.
Qual è la differenza tra locazione e noleggio di un'imbarcazione?
Nella locazione (articolo 42) il conduttore assume la detenzione e il governo dell'unità, con i relativi rischi. Nel noleggio (articolo 47) l'unità rimane nella disponibilità del noleggiante e l'equipaggio resta alle sue dipendenze: il noleggiatore usa l'unità ma non la governa.
Vedi anche