In sintesi
L'articolo 37 del D.Lgs. 171/2005 demanda a un decreto interministeriale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero del lavoro) la definizione dei titoli e delle qualifiche professionali necessari per svolgere i servizi di bordo sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto impiegate in attività di noleggio. Il decreto doveva essere adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del codice. La disposizione riconosce che le unità noleggiate richiedono standard professionali specifici, diversi da quelli del diporto privato, in considerazione delle responsabilità verso i passeggeri-clienti e della natura commerciale dell'attività.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 37 D.Lgs. 171/2005 — Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attività di noleggio.
Stesso numero, altri codici
- Art. 37 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni particolari per il vino
- Articolo 37 L. 184/1983: Informazioni sull'origine del minore adottato internazionalmente
- Art. 37 Reg. (UE) 2024/1689 — Contestazione della competenza degli organismi notificati
- Art. 37 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 37 D.Lgs. 148/2015 — Requisiti di competenza e assenza di conflitto di interesse
- Art. 37 D.Lgs. 159/2011 — Compiti dell'amministratore giudiziario
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La ratio della norma: professionalità nel noleggio nautico
L'articolo 37 del Codice della nautica da diporto colma il divario tra la disciplina del personale di bordo nelle imbarcazioni private (articolo 36) e le esigenze di tutela più elevate che caratterizzano le unità adibite al noleggio commerciale. Quando un'imbarcazione o una nave da diporto è messa a disposizione di clienti paganti attraverso un contratto di noleggio (articolo 47 del codice), il noleggiante ha obblighi di sicurezza rafforzati nei confronti dei noleggiatori (articolo 48), e il personale di bordo deve essere adeguatamente formato e qualificato. Il rinvio a un decreto interministeriale consente di stabilire requisiti calibrati sulla varietà delle attività di noleggio, dal charter velico al turismo nautico costiero.
Il decreto interministeriale: struttura e contenuto atteso
La norma prevede che il decreto sia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (legge sulla presidenza del Consiglio e sull'attività normativa del Governo), il che lo qualifica come regolamento ministeriale. Il decreto deve stabilire «i titoli e le qualifiche professionali» per lo svolgimento dei servizi di bordo: si tratta quindi non solo dei titoli nautici (come la patente di cui all'articolo 39 per il comando), ma anche delle qualifiche per il personale addetto ai servizi di coperta, macchina, ospitalità e sicurezza. Il termine di novanta giorni previsto per l'adozione del decreto è di carattere ordinatorio e il suo eventuale superamento non sospende l'applicazione delle disposizioni di legge già vigenti in materia.
Il coordinamento con la disciplina del lavoro marittimo
Le qualifiche professionali per i servizi di bordo sulle unità noleggiate si intersecano con la normativa sul lavoro marittimo. Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, che ha attuato la direttiva 2001/25/CE sull'addestramento dei marittimi, e le convenzioni STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) dell'IMO fissano standard minimi di addestramento e certificazione per il personale di bordo delle navi commerciali. Nella misura in cui le unità da diporto adibite al noleggio rientrano nell'ambito di applicazione di tali strumenti (in funzione della stazza e del tipo di navigazione), il decreto ministeriale deve tenere conto di questi requisiti e assicurarne il rispetto. La Convenzione del lavoro marittimo (MLC 2006) può trovare applicazione per il personale professionale imbarcato sulle navi da diporto di maggiori dimensioni adibite al noleggio.
I titoli professionali del diporto nel quadro vigente
In attesa e a completamento del decreto interministeriale, il quadro dei titoli professionali del diporto è stato definito dal decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante la disciplina delle professioni nel settore della nautica da diporto. Tale decreto ha istituito figure professionali specifiche come il motorista navale da diporto, l'ufficiale di navigazione da diporto e il direttore di macchina da diporto, con percorsi formativi e requisiti di abilitazione propri. Il regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152) ha ulteriormente precisato i titoli professionali richiesti in funzione delle caratteristiche dell'unità e del tipo di navigazione effettuata.
Le responsabilità del noleggiante rispetto al personale di bordo
Il noleggiante che impiega personale privo dei requisiti professionali previsti per i servizi di bordo delle unità noleggiate si espone a responsabilità plurime. Sul piano amministrativo, le violazioni delle disposizioni del codice e dei relativi regolamenti attuativi sono sanzionate dall'articolo 53. Sul piano civile, l'articolo 48 del codice impone al noleggiante di mettere a disposizione un'unità «armata ed equipaggiata convenientemente»: impiegare personale non qualificato viola questa obbligazione contrattuale, con conseguente risarcimento dei danni ai noleggiatori in caso di sinistro. Sul piano penale, il mancato rispetto degli standard professionali può rilevare in caso di infortuni a bordo.
Il settore del charter nautico: dimensioni e rilevanza pratica
L'articolo 37 ha un impatto diretto su uno dei settori più dinamici dell'economia marittima italiana: il charter nautico. L'Italia è tra i principali mercati europei per il noleggio di imbarcazioni e yacht, con migliaia di unità offerte ogni stagione in destinazioni come la Sardegna, la Sicilia, le Eolie e la Costiera Amalfitana. Gli skipper e il personale di bordo impiegati dalle società di charter devono rispettare i requisiti professionali stabiliti dal decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 37, oltre alle previsioni del decreto legislativo n. 104 del 2011. La verifica di questi requisiti è affidata alle autorità marittime nell'ambito dei controlli ordinari sull'esercizio delle attività di noleggio, anche attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) per le annotazioni sull'uso commerciale delle unità ai sensi dell'articolo 2 del codice.
Differenze rispetto al diporto privato
La distinzione tra la disciplina dell'articolo 36 (personale su unità private) e quella dell'articolo 37 (personale su unità noleggiate) riflette una scelta di politica del diritto coerente con la diversa natura dei due contesti. Nel diporto privato prevale l'autonomia del comandante nella gestione dell'equipaggio; nel noleggio commerciale la tutela del consumatore-noleggiatore e la sicurezza della navigazione richiedono standard professionali certi e verificabili. Questa distinzione è confermata dall'articolo 27, comma 7, che per i natanti e le moto d'acqua utilizzati ai fini commerciali (incluso il noleggio) impone l'obbligo di patente nautica, requisiti di sicurezza rafforzati e limiti al numero di persone trasportabili.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa stabilisce esattamente l'articolo 37?
Rinvia a un decreto interministeriale (MIT-Ministero del lavoro) la definizione dei titoli e delle qualifiche professionali necessari per il personale di bordo delle imbarcazioni e navi da diporto adibite al noleggio.
Qual è la differenza tra la disciplina del personale di bordo nelle unità private e in quelle noleggiate?
Nelle unità private (articolo 36), il comandante ha maggiore flessibilità e può avvalersi degli ospiti per molti servizi. Nelle unità noleggiate (articolo 37), il personale deve avere titoli e qualifiche specifiche definite dal decreto ministeriale, con standard più rigorosi a tutela dei clienti.
Quali sono i titoli professionali attualmente richiesti per il personale delle unità da noleggio?
Oltre alla patente nautica dell'articolo 39 per il comando, il D.Lgs. 104/2011 e il D.P.R. 152/2018 definiscono figure come l'ufficiale di navigazione da diporto e il motorista navale da diporto, con requisiti formativi specifici.
Il noleggiante risponde se il personale di bordo non ha i requisiti previsti?
Sì. Il noleggiante ha l'obbligo contrattuale di mettere a disposizione un'unità «armata ed equipaggiata convenientemente» (articolo 48): impiegare personale non qualificato viola questa obbligazione e può comportare responsabilità civile in caso di danni ai noleggiatori.
La convenzione STCW si applica al personale delle navi da diporto noleggiate?
Dipende dalla stazza e dal tipo di navigazione. Per le navi da diporto di maggiori dimensioni adibite al noleggio, le norme STCW e la MLC 2006 possono trovare applicazione, e il decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 37 deve tenerle in considerazione.
Vedi anche