Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 29 D.Lgs. 171/2005 – Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall’autorità competente.

2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall’autorità competente.

3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l’obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell’apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell’autorità competente.

4. L’istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico, rivolta all’autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata allo Sportello telematico del diportista (STED), che provvede: a) all’assegnazione del nominativo internazionale; b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio; c) alla trasmissione all’autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all’apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell’apparato stesso.

6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all’ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall’unità su cui l’apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato ad alcun esame.

7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all’obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

8. I contratti per l’esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all’autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assunzione di responsabilità della funzionalità dell’apparato e l’impegno ad utilizzare l’apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l’impiego dell’apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

10. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando io ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell’amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.

11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è altresì obbligatoria l’installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare, o con apparato equivalente, della posizione. 11-bis. Il comandante dell’unità da diporto è responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo. 11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unità da diporto, incluse le navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l’individuazione dei mezzi di salvataggio, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all’innovazione tecnologica. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 29 del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005) regola gli obblighi di dotazione di apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto e le procedure per il rilascio e la gestione delle relative licenze di esercizio. Le unità con scafo superiore a 24 metri devono installare un impianto radio in radiotelefonia ad onde ettometriche (MF/HF); quelle con scafo fino a 24 metri che navigano oltre sei miglia dalla costa devono avere almeno un apparato VHF. Le imbarcazioni e le navi da diporto che navigano oltre le dodici miglia devono installare anche un apparato per la rilevazione satellitare della posizione. Il comandante è responsabile del rispetto di questi obblighi, e il regolamento di attuazione disciplina le dotazioni di sicurezza minime per tutte le unità.
Indice dei contenuti

Obblighi di dotazione radio in base alla lunghezza e alla navigazione

L'articolo 29 articola l'obbligo di dotazione di apparati ricetrasmittenti in funzione di due parametri: la lunghezza dello scafo e la distanza dalla costa. Il comma 1 impone alle unità con scafo superiore a 24 metri - corrispondenti alle navi da diporto ai sensi dell'articolo 3 - l'installazione di un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia ad onde ettometriche (frequenze MF/HF, tradizionalmente denominate «onde corte» e capaci di coprire distanze molto elevate), secondo le norme dell'autorità competente. Il comma 2 stabilisce per le unità con scafo fino a 24 metri che navigano a distanza superiore a sei miglia dalla costa l'obbligo di dotarsi almeno di un apparato VHF (onde metriche), che può essere anche portatile. Il VHF è lo strumento radio marittimo per eccellenza, utilizzato per le comunicazioni a breve-media distanza (fino a circa 20-30 miglia nautiche), per i canali di soccorso (canale 16 VHF) e per i servizi portuali.

Regime degli apparati conformi: esonero da collaudo e ispezioni

Il comma 3 introduce una semplificazione significativa per gli apparati conformi alla normativa vigente: tali apparati sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, ad eccezione delle stazioni radio per il traffico di corrispondenza pubblica. Il costruttore o il suo rappresentante legale rilascia una dichiarazione di conformità alla normativa vigente; per unità provenienti da Stati non comunitari, la conformità può essere attestata rispetto alle norme di uno Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo. Gli apparati privi di certificazione di conformità restano invece soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente, che è il Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico) tramite i propri ispettorati territoriali.

Procedura per il rilascio della licenza di esercizio tramite STED

Il comma 4 disciplina la procedura amministrativa per ottenere la licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico a bordo di navi e imbarcazioni da diporto: l'istanza, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata allo Sportello telematico del diportista (STED), che provvede all'assegnazione del nominativo internazionale (indicativo di chiamata), al rilascio della licenza provvisoria di esercizio e alla trasmissione della documentazione all'autorità competente per il rilascio della licenza definitiva. Il comma 5 precisa che la licenza provvisoria resta valida fino al rilascio della definitiva, e che la licenza è riferita all'apparato e va sostituita solo in caso di sostituzione dello stesso. Per i natanti (comma 6), la domanda di licenza è presentata direttamente all'ispettorato territoriale competente per la residenza del richiedente, senza obbligo di esame.

Esonero da concessione e canone per gli apparati non commerciali

Il comma 7 prevede che gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica - ossia la stragrande maggioranza delle imbarcazioni private - non siano soggetti all'obbligo di affidamento della gestione a una società concessionaria né al pagamento del relativo canone. Questa disposizione libera il diportista da oneri economici e burocratici significativi. Il comma 8 disciplina il recesso dai contratti già stipulati con società concessionarie: è possibile recedere alla scadenza, inviando copia della disdetta all'autorità competente con dichiarazione sostitutiva di assunzione di responsabilità sulla funzionalità dell'apparato per i soli fini di emergenza e sicurezza della navigazione. La licenza di traffico commerciale (comma 9) ha validità anche per l'utilizzo dell'apparato in funzioni di sicurezza.

Obbligo di apparato GPS oltre le dodici miglia e poteri di ispezione

Il comma 11 introduce un obbligo ulteriore per le imbarcazioni e le navi da diporto che navigano oltre le dodici miglia dalla costa: l'installazione di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare della posizione (GPS o sistema equivalente). Questo requisito, coerente con gli standard internazionali di sicurezza della navigazione, consente al comandante di conoscere in ogni momento la propria posizione con precisione, essenziale per la navigazione al largo in caso di avaria o in condizioni meteo avverse. Il comma 11-bis attribuisce al comandante la responsabilità degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11. Il comma 11-ter rinvia al regolamento di attuazione per la definizione delle condizioni di rilascio delle certificazioni di sicurezza e delle dotazioni minime di bordo per tutte le unità da diporto, aggiornabili in base all'innovazione tecnologica. Il comma 10 attribuisce al Ministero delle imprese e del made in Italy il potere di disporre ispezioni e controlli periodici presso costruttori, importatori, distributori e utenti degli apparati radioelettrici.

Coordinamento con il quadro normativo internazionale e UE

La disciplina dell'articolo 29 si inserisce nel più ampio quadro normativo internazionale della radiocomunicazione marittima, governato dalle convenzioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) e, per i profili di sicurezza, dalla Convenzione SOLAS (Safety of Life at Sea) e dal Sistema globale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS). A livello europeo, la direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio (RED), attuata in Italia dal D.Lgs. 2 agosto 2017, n. 128, stabilisce i requisiti tecnici armonizzati per la marcatura CE degli apparati radioelettrici. La licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, unitamente al certificato operatore radio, costituisce la documentazione completa richiesta a bordo per soddisfare sia gli obblighi nazionali sia quelli internazionali nelle acque straniere.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quali unità da diporto devono avere un apparato VHF a bordo?

Le unità con scafo fino a 24 metri che navigano a distanza superiore a sei miglia dalla costa sono obbligate ad avere almeno un apparato VHF, anche portatile, ai sensi del comma 2.

Le unità da diporto private devono pagare un canone per l'apparato radio?

No. Il comma 7 esonera dall'obbligo di concessione e dal canone tutti gli apparati a bordo di unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica, vale a dire la quasi totalità delle imbarcazioni private.

È obbligatorio il GPS a bordo di una barca da diporto?

L'apparato per la rilevazione satellitare della posizione è obbligatorio solo per le imbarcazioni e navi da diporto che navigano oltre le dodici miglia dalla costa, ai sensi del comma 11.

Chi è responsabile delle dotazioni radio a bordo?

Il comandante dell'unità da diporto è responsabile degli obblighi relativi all'impianto radio ettometrico (comma 1), all'apparato VHF (comma 2) e all'apparato GPS (comma 11), nonché di quelli previsti dal regolamento di attuazione.

Serve la patente radio per utilizzare il VHF su una barca da diporto?

Per i natanti da diporto il rilascio della licenza di esercizio non richiede alcun esame (comma 6). Per le imbarcazioni e navi da diporto è necessaria la licenza rilasciata tramite STED; l'eventuale certificato operatore radio segue la normativa ITU e le disposizioni del Ministero competente.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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