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Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 26 del D.Lgs. 171/2005 disciplina i due certificati che attestano lo stato tecnico delle unità da diporto: il certificato di sicurezza, che certifica la navigabilità generale di navi e imbarcazioni e fa parte dei documenti di bordo obbligatori, e il certificato di idoneità al noleggio, che attesta lo stato di idoneità dell'unità alla specifica attività di noleggio ai sensi del D.P.R. 14 dicembre 2018, n. 152 ed è rilasciato dallo STED. Entrambi i certificati sono soggetti a rilascio, rinnovo e convalida secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione del Codice.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 26 D.Lgs. 171/2005 — Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell’unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. 1-bis. Il certificato di idoneità al noleggio attesta lo stato di idoneità dell’unità al noleggio ed è rilasciato dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. articolo precedente articolo successivo

Commento

Il certificato di sicurezza: natura e funzione

Il certificato di sicurezza è il documento tecnico che attesta, in un determinato momento, lo stato di navigabilità di una nave o di un'imbarcazione da diporto. Mentre la licenza di navigazione è un documento tendenzialmente stabile (viene rinnovata solo in caso di modifiche strutturali ex art. 24), il certificato di sicurezza ha una scadenza periodica che impone ispezioni regolari dell'unità da parte delle autorità competenti o di organismi tecnici abilitati. Fa parte dei documenti di bordo obbligatori ai sensi dell'articolo 22 del Codice e deve quindi essere tenuto a bordo in originale o copia autentica durante la navigazione. La sua assenza o scadenza espone il comandante alle sanzioni amministrative previste dal Codice.

Il procedimento di rilascio, rinnovo e convalida

Il comma 1 rinvia al regolamento di attuazione del Codice per la disciplina delle modalità di rilascio, rinnovo e convalida del certificato di sicurezza. Il regolamento di attuazione (D.P.R. 14 dicembre 2018, n. 152) stabilisce la periodicità delle ispezioni, i soggetti abilitati a effettuarle (organismi tecnici riconosciuti, Capitanerie di porto, organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e le dotazioni minime di sicurezza che devono essere presenti a bordo per il rilascio del certificato. Le dotazioni comprendono, a seconda della categoria di navigazione dell'unità, dispositivi di salvataggio (salvagenti, giubbotti, zattera), mezzi di segnalazione (bengala, fumogeni) e apparati di comunicazione (VHF, EPIRB). La convalida è la procedura intermedia tra un rinnovo completo e il semplice mantenimento del certificato: consente di prolungarne la validità dopo una verifica semplificata.

Il certificato di idoneità al noleggio: una certificazione aggiuntiva

Il comma 1-bis introduce un secondo tipo di certificato, distinto da quello di sicurezza: il certificato di idoneità al noleggio. Questo documento attesta non solo la navigabilità generale dell'unità ma la sua specifica idoneità allo svolgimento dell'attività di noleggio, che comporta requisiti aggiuntivi rispetto alla semplice navigazione privata — principalmente in termini di sicurezza dei passeggeri, dotazioni mediche di bordo, stabilità sotto carico e conformità alle norme antinfortunistiche. È rilasciato dallo STED ai sensi del D.P.R. 14 dicembre 2018, n. 152, e come il certificato di sicurezza è soggetto a rilascio, rinnovo e convalida secondo le modalità del regolamento di attuazione.

Differenza tra certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio

I due certificati non si sostituiscono ma si affiancano: un'unità destinata al noleggio deve essere in possesso di entrambi. Il certificato di sicurezza certifica la navigabilità di base che è requisito universale per qualsiasi navigazione; il certificato di idoneità al noleggio aggiunge la valutazione specifica sull'adeguatezza dell'unità per l'impiego commerciale con passeggeri a pagamento, che richiede standard più elevati di quelli minimi di sicurezza. Questa distinzione riflette il dualismo tra uso privato e uso commerciale già presente nell'articolo 2 del Codice: l'utilizzo commerciale comporta responsabilità aggiuntive verso le persone imbarcate che il legislatore ha voluto certificare separatamente.

Il rapporto con l'annotazione nell'ATCN dell'uso commerciale

L'obbligo di ottenere il certificato di idoneità al noleggio si inserisce nel più ampio sistema di annotazione dell'uso commerciale nell'ATCN previsto dall'articolo 2, comma 2, del Codice. Quando un'imbarcazione viene annotata come «commercial yacht» nell'ATCN, essa acquisisce obblighi aggiuntivi che includono, oltre al certificato di idoneità al noleggio, l'iscrizione al registro delle imprese dell'esercente, la polizza assicurativa a copertura dei passeggeri e l'eventuale possesso di titoli professionali da parte del comandante. Il certificato di idoneità al noleggio è quindi un tassello di un sistema integrato di requisiti commerciali che distingue la nautica da diporto come attività economica dalla nautica privata-ricreativa.

Conseguenze della mancanza o scadenza dei certificati

La mancanza a bordo del certificato di sicurezza in corso di validità costituisce violazione amministrativa e può giustificare il fermo amministrativo dell'unità da parte delle autorità marittime. Per le unità destinate al noleggio, l'esercizio dell'attività in assenza del certificato di idoneità al noleggio configura una violazione più grave, in quanto attiene alla tutela di soggetti terzi (i passeggeri paganti) e può rilevare anche ai fini della responsabilità civile per danni subiti dai noleggiatori. In caso di sinistro, la mancanza del certificato di idoneità potrebbe incidere sulla copertura assicurativa e sulla distribuzione delle responsabilità tra l'esercente del noleggio, il proprietario e il comandante.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Ogni quanto tempo deve essere rinnovato il certificato di sicurezza?

La periodicità del rinnovo è stabilita dal regolamento di attuazione (D.P.R. 152/2018); in linea generale per le imbarcazioni da diporto il certificato ha validità pluriennale con convalide intermedie, ma il termine esatto dipende dal tipo e dalle caratteristiche dell'unità.

Il certificato di sicurezza può essere rilasciato da qualsiasi tecnico?

No: il rilascio del certificato di sicurezza è riservato ai soggetti abilitati indicati nel regolamento di attuazione, che comprende organismi tecnici riconosciuti, ispettori delle Capitanerie di porto e organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Un'imbarcazione privata ha bisogno del certificato di idoneità al noleggio?

No: il certificato di idoneità al noleggio è richiesto esclusivamente per le unità destinate all'attività di noleggio ai sensi dell'articolo 2 del Codice; per la navigazione privata è sufficiente il certificato di sicurezza ordinario.

Cosa si verifica in sede di rilascio del certificato di idoneità al noleggio?

Oltre ai requisiti del certificato di sicurezza ordinario, si verificano le dotazioni specifiche per il trasporto di passeggeri (numero di salvagenti corrispondente alla capienza, kit di pronto soccorso, sistema di segnalazione conforme) e la conformità alle norme tecniche stabilite dal D.P.R. 152/2018 per le unità destinate al noleggio turistico.

La convalida sostituisce il rinnovo del certificato di sicurezza?

No: la convalida è una verifica semplificata che estende la validità del certificato esistente per un periodo limitato, senza sostituire il rinnovo completo; quest'ultimo richiede un'ispezione più approfondita e avviene con cadenza periodica stabilita dal regolamento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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