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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 22 del D.Lgs. 171/2005 individua i documenti obbligatori di navigazione per le navi e le imbarcazioni da diporto: la licenza di navigazione (anche provvisoria) e il certificato di sicurezza. Per le navi da diporto la licenza abilita alla navigazione senza alcun limite; per le imbarcazioni, il tipo di navigazione consentito dipende dalle caratteristiche costruttive certificate dalla dichiarazione di conformità UE o dall'attestazione di idoneità. Le imbarcazioni con marcatura CE sono suddivise in quattro categorie di progettazione (A, B, C, D), ciascuna corrispondente a specifiche condizioni meteomarine; le imbarcazioni senza marcatura CE possono navigare senza limite nelle acque marittime e interne ovvero fino a sei miglia dalla costa.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 22 D.Lgs. 171/2005 — Documenti di navigazione e tipi di navigazione

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all’atto dell’iscrizione, sono: a) fatta salva la disciplina prevista dall’articolo 15-ter, comma 3, lettera a), per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite; b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.

2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all’atto dell’iscrizione, sono: a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell’unità, indicate nella dichiarazione di conformità, UE, rilasciata, ai sensi dell’allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell’articolo 14, comma 3, del medesimo decreto ovvero da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.

3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione: a) imbarcazioni senza marcatura CE: 1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne; 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne; b) imbarcazioni con marcatura CE: 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all’allegato II; 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all’allegato II; 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all’allegato II; 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all’allegato II. articolo precedente articolo successivo

Commento

I documenti di bordo obbligatori: licenza e certificato di sicurezza

L'articolo 22 stabilisce un quadro documentale uniforme per tutte le unità da diporto soggette all'obbligo di iscrizione nell'ATCN. I documenti di bordo fondamentali sono due: la licenza di navigazione, che certifica l'idoneità dell'unità alla navigazione e ne individua i limiti, e il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità intesa in senso tecnico-strutturale. Entrambi sono rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) al momento dell'iscrizione e devono essere tenuti a bordo in originale o copia autentica ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del medesimo Codice. La mancanza a bordo di questi documenti costituisce violazione amministrativa punibile ai sensi delle disposizioni sanzionatorie del Codice.

Navi da diporto: abilitazione senza limiti

Per le navi da diporto — le unità con scafo superiore a 24 metri — la licenza di navigazione abilita, come regola generale, alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite di distanza dalla costa. Il comma 1, lettera a), prevede tuttavia una deroga per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, per le quali si applica la disciplina speciale di cui all'articolo 15-ter, comma 3, lettera a), del Codice: una norma introdotta nell'ambito della riforma del noleggio nautico che prevede per questi natanti una licenza di navigazione di tipo particolare, coerente con le specifiche esigenze operative del noleggio turistico di fascia alta.

Imbarcazioni da diporto: il tipo di navigazione consentito

Per le imbarcazioni da diporto (da 10 a 24 metri di lunghezza dello scafo) la licenza di navigazione abilita al «tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unità», come descritto nella dichiarazione di conformità UE — rilasciata ai sensi dell'allegato XIV del D.Lgs. 5/2016 — ovvero nell'attestazione di idoneità per le unità prive di marcatura CE. La norma ribadisce quindi il principio che è il costruttore — o l'organismo tecnico notificato — a stabilire, sulla base delle caratteristiche strutturali dello scafo, quali condizioni di mare l'unità è in grado di sopportare in sicurezza; la licenza si limita a recepire tale valutazione tecnica.

Le imbarcazioni senza marcatura CE: i due regimi di navigazione

Il comma 3, lettera a), distingue due possibilità per le imbarcazioni prive di marcatura CE. Il primo regime consente la navigazione «senza alcun limite nelle acque marittime ed interne» qualora la costruzione dell'unità lo permetta. Il secondo consente di navigare «fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne»: un limite prudenziale che, in assenza della certificazione europea armonizzata, lascia all'attestazione di idoneità il compito di circoscrivere l'ambito operativo consentito.

Le categorie di progettazione CE: il sistema A-B-C-D

Il comma 3, lettera b), disciplina le imbarcazioni con marcatura CE, classificate in quattro categorie di progettazione secondo l'allegato II del Codice (che recepisce l'allegato I, parte A, della Direttiva 2013/53/UE): (1) Categoria A — navigazione senza alcun limite, adatta ad alto mare con venti forti e onde molto alte; (2) Categoria B — vento fino a forza 8 della scala Beaufort e onde di altezza significativa fino a quattro metri (mare agitato), adatta a navigazione offshore; (3) Categoria C — vento fino a forza 6 e onde fino a due metri di altezza significativa (mare molto mosso), per acque costiere e grandi baie; (4) Categoria D — vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la navigazione in acque protette come laghi, fiumi, canali e acque costiere riparate. Il sistema CE ha introdotto una graduazione tecnica standardizzata a livello europeo che sostituisce le categorie puramente geografiche (miglia dalla costa) con una valutazione oggettiva delle condizioni meteomarine che l'unità è progettata ad affrontare.

Interazione tra documenti di navigazione e regime sanzionatorio

La violazione dei limiti di navigazione indicati nella licenza — ad esempio navigare oltre le sei miglia dalla costa con un'imbarcazione abilitata solo a tale distanza, o navigare in condizioni di forza 8 con un'unità di categoria C — espone il comandante dell'unità alle sanzioni amministrative previste dal Codice della nautica da diporto. La responsabilità per il rispetto dei limiti di navigazione cade sul comandante in quanto soggetto che esercita il comando dell'unità e che è tenuto a conoscere le caratteristiche e i limiti della propria unità prima di intraprendere una rotta. Le Capitanerie di Porto e la Guardia Costiera effettuano controlli in mare per verificare la corrispondenza tra le condizioni meteomarine effettive, il tipo di navigazione praticata e i documenti di bordo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa distingue la licenza di navigazione dal certificato di sicurezza?

La licenza di navigazione abilita l'unità al tipo di navigazione consentito dalle sue caratteristiche costruttive e identifica il proprietario; il certificato di sicurezza attesta invece lo stato di navigabilità tecnica dell'unità in un determinato momento e ha una scadenza periodica.

Un'imbarcazione di categoria CE-C può navigare in oceano aperto?

No: la categoria C consente navigazione con vento fino a forza 6 e onde fino a 2 metri; la navigazione oceanica richiede la categoria A, senza limiti, che presuppone caratteristiche costruttive notevolmente superiori.

Le categorie di progettazione CE possono essere modificate dopo la costruzione?

In linea di principio la categoria dipende dal progetto strutturale certificato; modifiche strutturali sostanziali che incidano sulla categoria richiedono una nuova valutazione da parte di un organismo notificato e l'aggiornamento della dichiarazione di conformità UE e della licenza di navigazione.

Un'imbarcazione con licenza provvisoria ha gli stessi limiti di navigazione di quella con licenza ordinaria?

Sì: la licenza provvisoria abilita al medesimo tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche costruttive dell'unità; non introduce limitazioni aggiuntive rispetto alla licenza definitiva.

Cosa si intende per «acque protette» nella categoria D?

Si intendono acque in cui vento e onde sono strutturalmente contenuti dalle caratteristiche geografiche: laghi, corsi d'acqua navigabili, estuari, acque portuali e baie molto riparate; non sono ammesse uscite in mare aperto nemmeno sotto costa.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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