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Ultimo aggiornamento: 20 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero delle attività produttive esercitano congiuntamente la vigilanza sull'osservanza delle norme sulle limitazioni legali delle zone di rispetto (articolo 208).
  • La vigilanza si svolge tramite ispezioni da parte di funzionari tecnici su qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico.
  • La facoltà d'ispezione è congiuntamente attribuita ai due Ministeri, garantendo coordinamento nell'attività di controllo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 213 D.Lgs. 259/2003 — Vigilanza

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull’osservanza delle norme di cui all’articolo 208. articolo precedente articolo successivo

Commento

L'attività di vigilanza sulla compatibilità elettromagnetica e sulle zone di rispetto

L'articolo 213 definisce il regime di vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'articolo 208, relative alle limitazioni legali nelle zone di rispetto intorno alle stazioni radio adibite a servizi pubblici. La norma attribuisce la facoltà ispettiva congiuntamente al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle attività produttive, oggi confluito nel Ministero delle imprese e del made in Italy stesso a seguito delle successive riorganizzazioni governative.

I soggetti della vigilanza

La vigilanza è esercitata congiuntamente dai due Ministeri richiamati, che agiscono tramite propri funzionari tecnici. La competenza congiunta riflette la duplice natura della materia: da un lato, il profilo della protezione dello spettro radioelettrico e delle stazioni radio di servizio pubblico (di competenza del Ministero delle comunicazioni, ora Ministero delle imprese); dall'altro, il profilo della compatibilità dei prodotti elettrici e degli impianti industriali (di competenza del Ministero delle attività produttive, ora anch'esso assorbito nel Ministero delle imprese). Il coordinamento tra le due strutture ministeriali nell'esercizio della vigilanza consente di disporre delle competenze tecniche necessarie per valutare sia il profilo radioelettrico sia quello degli impianti industriali.

L'oggetto dell'ispezione

I funzionari possono ispezionare «qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico» al fine di verificare l'osservanza delle norme dell'articolo 208. L'elenco è ampio e comprende sia i luoghi di produzione degli apparati sia le installazioni dove essi vengono utilizzati. La parola «qualsiasi» evidenzia la natura potenzialmente capillare della vigilanza, che non si limita alle attività segnalate come problematiche ma può investire qualsiasi soggetto che rientri nell'ambito delle norme dell'articolo 208. L'ispezione tecnica è lo strumento privilegiato, coerentemente con la natura tecnica della materia: la verifica del rispetto delle norme sulle zone di rispetto richiede competenze specifiche che i soli funzionari amministrativi non sempre posseggono.

Implicazioni per i soggetti ispezionati

Per i soggetti che operano in prossimità delle stazioni radio di servizio pubblico o che producono o installano impianti elettrici nella fascia di rispetto, la norma impone la cooperazione con l'attività ispettiva. Il rifiuto di consentire l'accesso ai funzionari ministeriali per le ispezioni costituisce di per sé una violazione delle norme del Codice, indipendentemente dall'esito dell'ispezione stessa. La norma garantisce anche la possibilità di ispezioni a sorpresa, senza preavviso, compatibilmente con le garanzie procedimentali generali applicabili all'attività ispettiva della pubblica amministrazione.

Casi pratici

Caso 1: Ispezione su uno stabilimento industriale nella fascia di rispetto

Un nuovo stabilimento di Alfa Metalli S.p.A. viene costruito a 700 metri da una stazione radio adibita a servizi pubblici, rientrando nella fascia di rispetto dell'articolo 208. I funzionari tecnici del Ministero effettuano un'ispezione per verificare il rispetto delle limitazioni imposte con DPR. L'ispezione rivela che alcuni apparati elettrici dello stabilimento generano campi elettromagnetici superiori ai limiti previsti. Il Ministero diffida Alfa Metalli a installare schermi e filtri adeguati e a ridurre l'emissione entro i limiti prescritti.

Caso 2: Ispezione a seguito di segnalazioni di degradazione del segnale

La gestione di una stazione radio di servizio pubblico segnala al Ministero un degrado del segnale nelle ore diurne, compatibile con interferenze da impianti elettrici nelle vicinanze. I funzionari del Ministero effettuano un'ispezione sulle fabbriche e gli impianti nell'area. La verifica individua che una lavanderia industriale di Tizio, situata a 400 metri dalla stazione, ha installato nuovi macchinari ad alta potenza che non rispettano le limitazioni del DPR di cui all'articolo 208. Tizio viene diffidato a sostituire i macchinari o a schermarli adeguatamente.

Caso 3: Verifica della conformità di una nuova linea elettrica

Una società di distribuzione di energia elettrica intende installare una nuova linea ad alta tensione che passerebbe a 300 metri da una stazione radio di servizio pubblico soggetta alle limitazioni dell'articolo 208. Prima dell'installazione, i funzionari ministeriali effettuano una verifica preventiva per accertare se il progetto rispetti le limitazioni imposte. La verifica richiede sia competenze di ingegneria radioelettrica sia di ingegneria elettrica, e viene quindi condotta congiuntamente dai due Ministeri ai sensi dell'articolo 213. Il progetto viene approvato con prescrizioni specifiche sul tipo di isolamento dei conduttori.

Domande frequenti

Quale Ministero esercita la vigilanza ai sensi dell'articolo 213?

La vigilanza è esercitata congiuntamente dal Ministero delle imprese e del made in Italy (in origine Ministero delle comunicazioni) e dal Ministero delle attività produttive (anch'esso ora assorbito nel Ministero delle imprese). La competenza congiunta garantisce l'apporto delle competenze tecniche necessarie per valutare sia il profilo radioelettrico sia quello degli impianti industriali.

L'ispezione ai sensi dell'articolo 213 può avvenire senza preavviso?

La norma non prevede un obbligo di preavviso e il termine «facoltà» attribuita ai Ministeri lascia intendere che l'ispezione possa essere disposta discrezionalmente. Compatibilmente con le garanzie procedimentali generali dell'attività ispettiva amministrativa, le ispezioni a sorpresa sono possibili quando la natura della verifica lo richiede.

Cosa può essere oggetto di ispezione ai sensi dell'articolo 213?

I funzionari possono ispezionare qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico. L'elenco è volutamente ampio e comprende sia i luoghi di produzione sia le installazioni di utilizzo, garantendo una capacità di vigilanza capillare su tutti i tipi di fonte potenziale di disturbo nelle zone di rispetto.

Il soggetto ispezionato può opporre il segreto industriale all'ispezione ministeriale?

Le esigenze di riservatezza industriale non possono giustificare il rifiuto dell'ispezione, che è un atto d'autorità. Tuttavia, l'amministrazione è tenuta a trattare con riservatezza le informazioni industriali acquisite durante l'ispezione. Il rifiuto di accesso ai funzionari costituisce violazione del Codice e aggrava la posizione del soggetto ispezionato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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