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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per quanto non disciplinato specificatamente dal Capo dedicato alle navi da pesca, si applicano le norme generali sull'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, contenute nel Capo III del medesimo Titolo.
  • La norma assicura che le navi da pesca siano soggette alla disciplina radioelettrica generale, salvo le deroghe espressamente previste per il settore della pesca.
  • Il criterio di specialità garantisce che le norme del Capo IV dedicate alla pesca prevalgano su quelle generali del Capo III, ma che quest'ultime colmino le eventuali lacune.
  • Questa tecnica di rinvio evita duplicazioni normative e garantisce coerenza sistematica nel Codice.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 192 D.Lgs. 259/2003 — Disposizioni applicabili

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima si applicano le disposizioni relative all’esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo. articolo precedente articolo successivo

Commento

La tecnica del rinvio nella codificazione

L'articolo 192 è una norma di chiusura del Capo dedicato alle navi da pesca, che opera un rinvio alle disposizioni generali del Capo III, relativo all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi. Si tratta di una tecnica normativa classica nella codificazione: anziché riprodurre per il settore della pesca una disciplina completa e autonoma, il legislatore ha preferito costruire un sistema per differenza, disciplinando solo le specificità del settore ittico e rinviando per il resto al regime comune navale.

Il rapporto tra disciplina speciale e disciplina generale

Il principio applicato è quello della specialità: le disposizioni del Capo IV (navi da pesca) prevalgono sulle disposizioni del Capo III (navi in generale) nei settori che espressamente regolano, ma queste ultime continuano ad applicarsi in tutti i casi non diversamente disciplinati. In pratica, ciò significa che tutta la disciplina del Capo III — che comprende le norme tecniche generali sulle stazioni radioelettriche navali, le regole sui collaudi, le ispezioni, la sorveglianza ministeriale e l'organizzazione del servizio di sicurezza — si applica integralmente anche alle navi da pesca, a meno che una norma specifica del Capo IV non preveda un regime diverso.

Le disposizioni del Capo III applicabili per rinvio

Il Capo III del medesimo Titolo contiene le norme generali che disciplinano: il servizio di corrispondenza pubblica e il servizio di sicurezza sulle navi; le norme tecniche per le stazioni e gli apparati radioelettrici navali; il regime delle licenze di esercizio e i relativi obblighi; le ispezioni ministeriali e i controlli di conformità; le qualificazioni del personale addetto all'esercizio delle stazioni. Tutte queste norme si applicano anche alle navi da pesca, salvo che il Capo IV non preveda una deroga espressa. L'utilità del rinvio è evidente: garantisce che la disciplina delle navi da pesca sia sempre aggiornata rispetto all'evoluzione della normativa generale, senza necessità di interventi normativi specifici ogni volta che il regime generale viene modificato.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del settore della pesca, l'articolo 192 impone di considerare non solo le norme specifiche degli articoli 188-191, ma anche il complesso del regime generale del Capo III. In sede di controllo, i funzionari ministeriali applicheranno pertanto alle navi da pesca le medesime procedure di ispezione e verifica previste per le altre navi, a meno che una norma speciale del Capo IV non preveda deroghe. Anche le sanzioni del Capo III per violazioni delle norme generali troveranno applicazione nel settore della pesca per i comportamenti non espressamente disciplinati dalle norme speciali.

Casi pratici

Caso 1: Applicazione delle norme generali di ispezione a un peschereccio

Un funzionario del Ministero effettua un'ispezione ordinaria sugli impianti radioelettrici di un peschereccio. In assenza di norme specifiche nel Capo IV sulle modalità di ispezione, il funzionario applica per rinvio ai sensi dell'articolo 192 le procedure di ispezione previste dal Capo III per le navi in generale: verifica la licenza di esercizio, controlla la corrispondenza tra gli apparati elencati nella licenza e quelli effettivamente installati, testa il funzionamento delle stazioni di sicurezza, e redige il verbale secondo i moduli standardizzati del regime generale.

Caso 2: Qualificazioni del personale su un peschereccio d'altura

Tizio, armatore di un peschereccio d'altura, deve assicurarsi che il personale a bordo responsabile delle comunicazioni radioelettriche possegga le qualificazioni previste. Poiché il Capo IV non contiene norme specifiche sulle qualificazioni del personale delle navi da pesca, si applica per rinvio dell'articolo 192 la disciplina generale del Capo III. Tizio verifica che il radiotelegrafista abbia il certificato previsto dal regime generale e che sia in regola con i requisiti di aggiornamento periodico.

Caso 3: Applicazione del regime sanzionatorio generale a un armatore di peschereccio

Caio, armatore di un peschereccio, utilizza la stazione radioelettrica per comunicazioni non autorizzate dalla licenza di esercizio. Il Capo IV non prevede una sanzione specifica per questo comportamento. Per effetto del rinvio dell'articolo 192, si applica la sanzione prevista nel Capo III per la medesima condotta. Il Ministero irroga la sanzione amministrativa corrispondente, calcolata sulla base delle tariffe del regime generale, che Caio è tenuto a pagare entro i termini previsti.

Domande frequenti

Le norme del Capo III si applicano alle navi da pesca anche se non espressamente richiamate?

Sì, l'articolo 192 opera un rinvio generale: tutte le disposizioni del Capo III sull'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi si applicano anche alle navi da pesca, salvo che il Capo IV non preveda espressamente un regime diverso per una specifica materia.

Come si risolve un conflitto tra una norma del Capo III e una del Capo IV per le navi da pesca?

Prevale la norma speciale del Capo IV. Il principio di specialità fa sì che le disposizioni specificamente dettate per le navi da pesca nel Capo IV derogino alle norme generali del Capo III. Quest'ultime si applicano solo in via sussidiaria, per colmare le lacune della disciplina speciale.

Il regime sanzionatorio del Capo III si applica anche alle navi da pesca?

Sì, per effetto del rinvio dell'articolo 192, il regime sanzionatorio del Capo III si applica anche alle navi da pesca per tutti i comportamenti non espressamente sanzionati dalle norme speciali del Capo IV. Si tratta di un'applicazione del principio di completezza normativa che il rinvio è destinato a garantire.

L'articolo 192 si applica anche alle modifiche successive del Capo III?

Sì, il rinvio dell'articolo 192 è un rinvio mobile, vale a dire che si riferisce alle disposizioni del Capo III nel testo vigente al momento dell'applicazione. Ogni modifica del Capo III si riflette automaticamente sulla disciplina applicabile alle navi da pesca, senza necessità di aggiornare il Capo IV.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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