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Ultimo aggiornamento: 4 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 165 definisce cosa si intende per «nave» ai fini del Titolo sul servizio mobile marittimo, rinviando al Codice della navigazione con esclusione delle navi militari e delle forze di polizia di Stato.
  • Per tutti gli altri termini tecnici del servizio radioelettrico mobile marittimo, si applicano le definizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT).
  • Il doppio rinvio — al Codice della navigazione per la nozione di nave e all'UIT per i termini tecnici radioelettrici — garantisce coerenza con la normativa di settore nazionale e internazionale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 165 D.Lgs. 259/2003 — Definizione di nave – Altre definizioni

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Ai fini del presente Titolo, per navi si intendono quelle definite dal Codice della navigazione, escluse le navi militari e quelle appartenenti alle forze di polizia di Stato.

2. Per tutti gli altri termini relativi al servizio radioelettrico mobile marittimo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT. articolo precedente articolo successivo

Commento

La funzione definitoria di raccordo

L'articolo 165 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) svolge una funzione tecnica di raccordo tra le norme del Titolo sul servizio mobile marittimo e le definizioni vigenti in altri corpi normativi. Anziché ridefinire autonomamente concetti già disciplinati altrove — con i rischi di disallineamento e incoerenza che ne deriverebbero — il legislatore opera due rinvii recettizi a fonti specialistiche: il Codice della navigazione e il Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT. La norma è breve ma svolge un ruolo tecnico fondamentale: delimita con precisione il perimetro soggettivo di applicazione dell'intero Titolo dedicato al servizio mobile marittimo.

La nozione di nave: esclusione delle navi militari e di polizia

Il comma 1 stabilisce che, ai fini del Titolo, per «navi» si intendono quelle definite dal Codice della navigazione, con due categorie escluse: le navi militari e quelle appartenenti alle forze di polizia di Stato. Questa esclusione è coerente con le esenzioni dall'obbligo di abilitazione del personale previste dall'articolo 162 e con la gestione separata delle stazioni costiere militari affidata al Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 159. Le navi militari operano in un regime giuridico autonomo, con norme specifiche sulle comunicazioni che non si sovrappongono a quelle del Codice delle comunicazioni elettroniche. Le navi delle forze di polizia di Stato — Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri — sono analogamente escluse, pur non avendo il medesimo status militare, in ragione delle specifiche esigenze operative e di riservatezza delle comunicazioni istituzionali. La ratio è chiara: le comunicazioni delle forze di polizia e delle forze armate devono essere riservate e non assoggettate a regole pensate per il traffico radioelettrico commerciale e civile.

Il rinvio al Regolamento UIT per i termini tecnici

Il comma 2 rinvia al Regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni per tutte le altre definizioni tecniche relative al servizio radioelettrico mobile marittimo. L'UIT è l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite competente in materia di telecomunicazioni e il suo Regolamento delle radiocomunicazioni costituisce il principale strumento del diritto internazionale delle telecomunicazioni. Questo rinvio garantisce che i termini tecnici utilizzati in Italia abbiano lo stesso significato riconosciuto a livello internazionale, favorendo la cooperazione nelle operazioni di soccorso in mare — che per natura sono sempre multilaterali — e la compatibilità tecnica tra i sistemi di comunicazione dei diversi Paesi. Il Regolamento UIT definisce, tra l'altro, le categorie di servizio, i tipi di stazione, le modalità di chiamata e le frequenze di distress, termini essenziali per l'applicazione delle norme del Titolo.

Coerenza con il sistema GMDSS

Il rinvio all'UIT assume rilevanza particolare nel contesto del Sistema Globale di Soccorso e Sicurezza Marittima (GMDSS), che si fonda su definizioni e procedure standardizzate a livello internazionale. L'adozione delle definizioni UIT da parte del Codice italiano garantisce che il sistema radioelettrico marittimo nazionale sia perfettamente integrato con quello internazionale: una nave italiana in difficoltà in acque straniere, o una nave straniera in difficoltà nelle acque italiane, può contare su una terminologia e procedure identiche, indipendentemente dalla nazionalità delle parti coinvolte nell'operazione di soccorso.

Casi pratici

Caso 1: La motovedetta della Guardia di Finanza

Una motovedetta della Guardia di Finanza opera nelle acque del Tirreno. L'articolo 165 comma 1 esclude espressamente le navi delle forze di polizia di Stato dall'ambito del Titolo sul servizio mobile marittimo. Le norme sulle stazioni radioelettriche, le abilitazioni del personale e gli obblighi di corrispondenza pubblica previsti dagli articoli successivi non si applicano alle motovedette della Guardia di Finanza, che sono disciplinate da un regime speciale istituzionale.

Caso 2: Il termine tecnico controverso in sede di ispezione

Durante un'ispezione a bordo del cargo di Alfa S.p.A., sorgono questioni interpretative sul significato tecnico del termine «stazione di bordo» ai fini della classificazione degli apparati radioelettrici. L'articolo 165 comma 2 rinvia al Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT per le definizioni tecniche: l'ispettore consulta il testo UIT e risolve la questione adottando la definizione internazionale ufficialmente riconosciuta.

Caso 3: La distinzione tra nave civile e nave militare

Una nave ausiliaria della Marina Militare, formalmente classificata come nave militare ai sensi del Codice della navigazione, trasporta materiale per uso civile. Tizio, imprenditore che ha noleggiato spazio a bordo, si chiede se le comunicazioni radioelettriche della nave siano soggette al Codice delle comunicazioni elettroniche. L'articolo 165 esclude le navi militari dall'ambito applicativo del Titolo: la classificazione formale della nave prevale sulla natura del carico trasportato, e le comunicazioni rimangono soggette al regime militare.

Domande frequenti

Le navi militari sono soggette alle norme del Titolo sul servizio mobile marittimo?

No. L'articolo 165 comma 1 esclude espressamente le navi militari dall'ambito applicativo del Titolo, rinviando al Codice della navigazione per la definizione di nave e precisando che le navi militari ne sono escluse.

Le navi della Guardia di Finanza sono soggette al Titolo?

No. L'esclusione riguarda sia le navi militari sia quelle appartenenti alle forze di polizia di Stato, categoria in cui rientra la Guardia di Finanza.

Dove si trovano le definizioni tecniche del servizio mobile marittimo?

Nel Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, a cui l'articolo 165 comma 2 rinvia per tutti i termini tecnici relativi al servizio radioelettrico mobile marittimo non espressamente definiti nel Codice.

Perché il legislatore ha preferito rinviare al Codice della navigazione invece di definire autonomamente cosa sia una nave?

Per garantire coerenza sistematica ed evitare duplicazioni o disallineamenti: la nozione di nave è già definita in modo preciso nel Codice della navigazione, strumento specialistico di settore. Un'autonoma ridefinizione nel Codice delle comunicazioni elettroniche avrebbe rischiato di creare incertezze interpretative.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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