- L'articolo 159 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza sull'organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della navigazione marittima.
- Il Ministero può avvalersi di titolari di apposita autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di reti di stazioni costiere e satellitari Inmarsat.
- I rapporti tra il Ministero e il titolare dell'autorizzazione sono regolati da uno specifico accordo bilaterale.
- Le stazioni costiere militari sono gestite direttamente dal Ministero della difesa.
- Le stazioni costiere delle Amministrazioni dello Stato che operano sulle frequenze del servizio mobile marittimo sono soggette al consenso ministeriale, previa verifica della compatibilità con la rete di cui al comma 1.
Testo dell'articoloVigente
Art. 159 D.Lgs. 259/2003 — Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della navigazione marittima
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione aerea, la competenza sull’organizzazione dei servizi radioelettrici costieri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, per lo svolgimento di tale servizio, può avvalersi di idonei titolari di apposita autorizzazione generale per l’istallazione e l’esercizio di una rete di stazioni costiere allo scopo di prestare il servizio mobile marittimo e di stazioni terrene allo scopo di prestare il servizio mobile via satellite Inmarsat. I rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il titolare del suddetto provvedimento, all’uopo individuato dal Ministero, sono regolati mediante uno specifico accordo tra le parti.
2. All’impianto ed all’esercizio delle stazioni costiere ad esclusivo uso militare provvede direttamente il Ministero della difesa. L’impianto e l’esercizio da parte delle Amministrazioni dello Stato di stazioni costiere che operino nelle gamme di frequenza attribuite al servizio mobile marittimo o mobile marittimo via satellite dal regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, è sottoposto al consenso di cui all’articolo 100, che è rilasciato previa verifica della compatibilità con la rete di cui allo stesso comma 1 del presente articolo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 159 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 159 D.Lgs. 209/2005 — Cancellazione dal ruolo
- Art. 159 D.Lgs. 42/2004 — Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica
- Art. 159 Codice Civile: Del regime patrimoniale legale tra i coniugi
- Articolo 159 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 159 Codice della Strada: Rimozione e blocco dei veicoli
Commento
Il sistema dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della navigazione
L'articolo 159 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) disciplina l'organizzazione di uno degli elementi infrastrutturali più critici per la sicurezza della vita umana in mare: i servizi radioelettrici costieri che consentono la comunicazione tra le navi e la terraferma. Questi servizi, che includono sia le stazioni terrestri sia quelle che interagiscono con il sistema satellitare Inmarsat, sono essenziali per le operazioni di soccorso, per la trasmissione di avvisi ai naviganti e per la gestione delle emergenze in mare.
La competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il comma 1 attribuisce la competenza in materia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662. Questa scelta riflette la logica funzionale della norma: la sicurezza della navigazione marittima rientra nella missione istituzionale del Ministero dei trasporti, non di quello delle comunicazioni elettroniche in senso stretto. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy interviene solo a valle, per il rilascio delle autorizzazioni generali necessarie agli operatori che gestiscono le stazioni. Il Ministero delle infrastrutture può avvalersi di titolari di apposita autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio sia della rete di stazioni costiere per il servizio mobile marittimo, sia delle stazioni terrene per il servizio mobile marittimo via satellite attraverso il sistema Inmarsat. I rapporti tra il Ministero e questo operatore sono regolati da uno specifico accordo bilaterale, strumento che consente una disciplina flessibile e adattabile all'evoluzione tecnologica.
Le stazioni militari e le altre stazioni pubbliche
Il comma 2 prevede due regimi distinti. Le stazioni costiere a esclusivo uso militare sono gestite direttamente dal Ministero della difesa, senza necessità di ulteriori autorizzazioni. Le stazioni costiere delle altre Amministrazioni dello Stato che operano sulle bande di frequenza attribuite al servizio mobile marittimo o mobile marittimo via satellite dall'UIT sono invece soggette al consenso del Ministero delle imprese e del Made in Italy, il quale è rilasciato solo previa verifica della compatibilità tecnica con la rete di cui al comma 1. Questa verifica di compatibilità è fondamentale: le frequenze del servizio mobile marittimo sono assegnate internazionalmente e la loro gestione richiede un coordinamento preciso per evitare interferenze che potrebbero compromettere le comunicazioni di emergenza in mare.
Profilo europeo e sistema GMDSS
Il contesto in cui opera l'articolo 159 è quello del Sistema Globale di Soccorso e Sicurezza Marittima (GMDSS), adottato dall'Organizzazione Marittima Internazionale e obbligatorio per la gran parte delle navi commerciali. Il GMDSS si fonda su una rete integrata di stazioni costiere e satellitari che devono garantire la copertura radio in tutto il mondo. Le stazioni Inmarsat richiamate dall'articolo 159 sono parte integrante di questo sistema, e la loro organizzazione in Italia deve conformarsi agli standard internazionali del GMDSS.
Casi pratici
Caso 1: La gara per la gestione delle stazioni costiere
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve individuare un operatore titolato a installare e gestire la rete di stazioni costiere per il servizio mobile marittimo. L'operatore selezionato, Alfa S.p.A., deve essere titolare di apposita autorizzazione generale rilasciata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy. I rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e Alfa S.p.A. vengono formalizzati con uno specifico accordo bilaterale che definisce le obbligazioni di servizio, i livelli di qualità e le condizioni economiche.
Caso 2: La Guardia Costiera e il coordinamento delle frequenze
Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera intende installare nuove stazioni costiere radioelettriche su frequenze del servizio mobile marittimo. Non si tratta di stazioni a esclusivo uso militare, quindi non rientra nell'eccezione del comma 2 prima parte. Prima di procedere, occorre acquisire il consenso del Ministero delle imprese e del Made in Italy, che verifica la compatibilità delle nuove stazioni con la rete di stazioni già operante ai sensi del comma 1, per evitare interferenze con le comunicazioni di soccorso in mare.
Caso 3: Il Ministero della difesa e le stazioni costiere militari
La Marina Militare intende potenziare la propria rete di stazioni costiere per uso esclusivamente militare. L'articolo 159 comma 2 prevede che le stazioni a esclusivo uso militare siano gestite direttamente dal Ministero della difesa, senza necessità di acquisire il consenso del Ministero delle imprese e del Made in Italy. Questa deroga è giustificata dalla natura strategica e riservata delle comunicazioni militari, che non possono essere soggette alle stesse procedure autorizzative previste per gli operatori civili.
Domande frequenti
Chi ha la competenza sui servizi radioelettrici costieri per la sicurezza marittima?
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del D.P.R. 662/1994 richiamato dall'articolo 159 comma 1. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy interviene per il rilascio delle autorizzazioni agli operatori che gestiscono le stazioni.
Le stazioni costiere militari sono soggette allo stesso regime autorizzativo?
No. Le stazioni costiere a esclusivo uso militare sono gestite direttamente dal Ministero della difesa e non richiedono il consenso ministeriale previsto per le altre stazioni.
Un ente pubblico diverso dal Ministero della difesa può installare stazioni sulle frequenze del servizio mobile marittimo?
Sì, ma deve acquisire il consenso del Ministero delle imprese e del Made in Italy, che viene rilasciato solo dopo verifica della compatibilità tecnica con la rete di stazioni costiere di cui al comma 1.
Cosa regola lo specifico accordo tra il Ministero delle infrastrutture e il gestore delle stazioni costiere?
I rapporti operativi tra il Ministero e il titolare dell'autorizzazione generale che gestisce le stazioni costiere: obblighi di servizio, standard tecnici, copertura territoriale e condizioni economiche.
Cos'è il sistema Inmarsat richiamato dall'articolo 159?
Inmarsat è un sistema internazionale di comunicazioni satellitari marittime. L'articolo 159 prevede che il Ministero delle infrastrutture possa avvalersi di operatori autorizzati per gestire le stazioni terrene italiane che si collegano a questo sistema, garantendo la copertura del servizio mobile marittimo via satellite.
Vedi anche