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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 157 disciplina il regime risarcitorio per i danni causati dai reati previsti nel Titolo sui cavi sottomarini, rinviando agli articoli 185 e seguenti del codice penale.
  • Il risarcimento del danno segue quindi le regole generali del codice penale, che impongono al responsabile del reato l'obbligo di risarcire sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale.
  • Per le indennità previste dalla Convenzione internazionale del 1884 si applica la specifica disciplina convenzionale.
  • Il rinvio ai meccanismi del codice penale garantisce che la vittima dei danni possa costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il ristoro.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 157 D.Lgs. 259/2003 — Sanzioni civili

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice penale.

2. Per le indennità previste nella prima parte dell’articolo 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.

Commento

La dimensione civilistica dei reati sui cavi sottomarini

L'articolo 157 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) chiude il Titolo dedicato alla tutela degli impianti sottomarini occupandosi della dimensione risarcitoria. Mentre gli articoli precedenti hanno disciplinato le conseguenze penali e amministrative dei comportamenti illeciti, questa norma si occupa della tutela degli interessi economici di chi ha subito un danno dal danneggiamento dei cavi sottomarini.

Il rinvio all'articolo 185 del codice penale

Il comma 1 rinvia agli articoli 185 e seguenti del codice penale per la disciplina dei danni causati dai reati del Titolo. L'articolo 185 c.p. stabilisce che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone civilmente responsabili. Questo meccanismo consente ai soggetti danneggiati dai reati sui cavi sottomarini — tipicamente le imprese che gestiscono l'infrastruttura o che ne dipendono per la propria attività — di esercitare l'azione civile di risarcimento all'interno del processo penale, costituendosi parte civile. Il rinvio alle norme generali del codice penale evita la necessità di una disciplina civilistica speciale e inserisce i reati sui cavi sottomarini nel sistema ordinario della responsabilità da reato.

Le indennità convenzionali

Il comma 2 si occupa di un'ipotesi più specifica: le indennità previste nella prima parte dell'articolo 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884. Tale articolo convenzionale prevede, a favore degli armatori di navi che abbiano sacrificato un'ancora, una rete o altri attrezzi da pesca per evitare di danneggiare un cavo sottomarino, un'indennità a carico del proprietario del cavo. Si tratta di una forma di compensazione per le perdite subite da chi si è comportato diligentemente per proteggere l'infrastruttura. Il Codice rinvia alla disposizione del capoverso della stessa norma convenzionale per la determinazione delle modalità di calcolo e di pagamento di tali indennità, integrando così il diritto interno con il regime convenzionale specifico.

Profili pratici del risarcimento

I danni da interruzione di un cavo sottomarino di comunicazione elettronica possono essere ingenti: un cavo transoceano trasporta enormi quantità di traffico dati e la sua interruzione può determinare perdite commerciali significative per gli operatori che ne dipendono. Il regime risarcitorio dell'articolo 157, pur nella sua semplicità di rinvio, consente di agganciare questi danni al normale sistema della responsabilità civile da reato, con tutte le relative garanzie processuali.

Casi pratici

Caso 1: La compagnia che richiede il risarcimento nel processo penale

Il cargo di Tizio danneggia colposamente un cavo sottomarino in fibra ottica di proprietà della società Alfa S.p.A., causando un'interruzione del servizio per quarantotto ore. Alfa S.p.A., che gestisce il cavo e che deve rispettare accordi di livello di servizio con i propri clienti, subisce danni patrimoniali rilevanti. In sede penale, Alfa S.p.A. si costituisce parte civile nel processo contro Tizio invocando l'articolo 157 del Codice e l'articolo 185 c.p. Il giudice, in caso di condanna di Tizio, potrà liquidare il danno patrimoniale subito da Alfa S.p.A. già all'interno del processo penale.

Caso 2: Il pescatore che sacrifica la rete per proteggere il cavo

Il padrone Caio, avvedendosi che la propria rete da pesca rischia di agganciarsi a un cavo sottomarino segnalato e di trascinarlo, decide deliberatamente di tagliare la rete per evitare il danno. La rete aveva un valore di 8.000 euro. Caio chiede alla società proprietaria del cavo l'indennità prevista dalla Convenzione del 1884 per chi ha sacrificato gli attrezzi da pesca per proteggere un cavo. L'articolo 157 comma 2 rinvia alla disciplina convenzionale per determinare le modalità e l'entità dell'indennizzo.

Caso 3: Il danno non patrimoniale alle comunicazioni istituzionali

Un'istituzione pubblica dipende da un cavo sottomarino per le proprie comunicazioni internazionali. A causa del danneggiamento colposo del cavo da parte di Sempronio, le comunicazioni vengono interrotte per ore, causando disservizi e un danno di immagine. L'istituzione si chiede se possa chiedere anche il risarcimento del danno non patrimoniale. L'articolo 185 c.p., richiamato dall'articolo 157 comma 1, consente il risarcimento di entrambe le tipologie di danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivanti dal reato.

Domande frequenti

Come si ottiene il risarcimento del danno per la rottura di un cavo sottomarino?

Tramite la costituzione di parte civile nel processo penale contro l'autore del reato, in applicazione dell'articolo 185 c.p. richiamato dall'articolo 157 comma 1. È anche possibile agire in separata sede civile.

Chi ha tagliato la propria rete da pesca per proteggere un cavo sottomarino ha diritto a un'indennità?

Sì. L'articolo 7 della Convenzione del 1884, richiamato dall'articolo 157 comma 2, prevede un'indennità a favore degli armatori che abbiano sacrificato attrezzi da pesca per evitare danni al cavo.

Il risarcimento copre solo i danni patrimoniali o anche quelli non patrimoniali?

L'articolo 185 c.p., richiamato dalla norma, impone il risarcimento di tutti i danni causati dal reato, sia patrimoniali sia non patrimoniali, secondo i principi generali della responsabilità civile da illecito penale.

Che cosa sono le 'persone civilmente responsabili' richiamate dall'articolo 185 c.p.?

Sono i soggetti che, pur non avendo commesso personalmente il reato, ne rispondono civilmente per legge: ad esempio l'armatore per le condotte dei marinai imbarcati, o il datore di lavoro per i fatti dei dipendenti commessi nell'esercizio delle mansioni.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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