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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli operatori dominanti che intendono dismettere o sostituire parti della rete — in particolare la rete in rame — devono comunicare anticipatamente e tempestivamente all'AGCOM la propria intenzione.
  • L'AGCOM assicura che il processo di dismissione avvenga con calendario e condizioni trasparenti, idoneo periodo di preavviso per la transizione e disponibilità di prodotti di accesso alternativi di qualità almeno comparabile.
  • Gli obblighi regolamentari possono essere revocati solo dopo la verifica che l'operatore ha messo a disposizione un prodotto alternativo adeguato e ha rispettato le condizioni del processo di migrazione.
  • La revoca degli obblighi non pregiudica i prodotti regolamentati che possono essere imposti sulla nuova infrastruttura aggiornata.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 92 D.Lgs. 259/2003 — Migrazione dalle infrastrutture preesistenti

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 78 comunicano anticipatamente e tempestivamente all’Autorità l’intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 79 a 91.

2. L’Autorità provvede affinchè il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e preveda la disponibilità di prodotti alternativi per l’accesso alle infrastrutture di rete aggiornate, di qualità almeno comparabile a quella degli elementi sostituiti, se necessario, per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto riguarda le attività proposte per la disattivazione o la sostituzione, l’Autorità può revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso: a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualità almeno comparabile al prodotto disponibile nell’ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l’accesso di raggiungere gli stessi utenti finali; b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all’Autorità conformemente al presente articolo.

3. La revoca è attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

4. Il presente articolo non pregiudica la disponibilità di prodotti regolamentati imposta dall’Autorità sull’infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli articoli 78 e 79. articolo precedente articolo successivo

Commento

La migrazione infrastrutturale come sfida regolatoria

La dismissione della rete in rame e la migrazione verso le reti in fibra ottica rappresentano una delle trasformazioni più profonde che il settore delle telecomunicazioni stia attraversando in questa fase storica. In Italia, come in altri paesi europei, l'operatore storico ha ereditato una rete capillare in rame che raggiunge praticamente ogni abitazione, costruita nel corso di decenni con fondi pubblici e in regime di monopolio. Su questa rete sono stati costruiti negli anni gli obblighi regolamentari di accesso che consentono agli operatori alternativi di offrire i propri servizi agli utenti finali. La dismissione di questa rete e la migrazione verso infrastrutture in fibra pone una questione regolatoria essenziale: cosa succede agli operatori alternativi — e ai loro clienti — se la rete su cui si basano viene spenta?

L'obbligo di comunicazione preventiva

Il primo comma impone agli operatori con significativo potere di mercato di comunicare «anticipatamente e tempestivamente» all'AGCOM l'intenzione di disattivare o sostituire parti della rete, incluse le infrastrutture necessarie per far funzionare la rete in rame, soggette agli obblighi regolamentari degli articoli 79-91. Il requisito della tempestività è fondamentale: l'AGCOM e gli operatori alternativi devono avere tempo sufficiente per pianificare la migrazione, adeguare le proprie offerte ai clienti finali e garantire la continuità del servizio. Una dismissione improvvisa della rete in rame senza adeguato preavviso causerebbe interruzioni di servizio per milioni di utenti finali che dipendono indirettamente dalle infrastrutture dell'operatore storico attraverso gli operatori alternativi.

Le condizioni per la revoca degli obblighi regolamentari

Il secondo comma stabilisce le condizioni che l'AGCOM deve verificare prima di revocare gli obblighi regolamentari in relazione alle parti di rete in dismissione. Il fornitore di accesso deve aver: a) stabilito condizioni adeguate per la migrazione, mettendo a disposizione un prodotto di accesso alternativo di qualità almeno comparabile a quello disponibile sulla rete preesistente, che consenta ai richiedenti l'accesso di raggiungere gli stessi utenti finali; b) rispettato le condizioni e il processo comunicati all'AGCOM. Queste condizioni sono cruciali: garantiscono che la migrazione non si traduca in un deterioramento delle condizioni di accesso per gli operatori alternativi, che altrimenti si troverebbero costretti ad accettare prodotti di qualità inferiore o a uscire dal mercato.

La preservazione della regolamentazione sulla nuova rete

Il quarto comma introduce un'importante clausola di salvaguardia: la revoca degli obblighi sulla rete preesistente non pregiudica la disponibilità di prodotti regolamentati sulla nuova infrastruttura aggiornata. Questo significa che la migrazione dalla rete in rame alla rete in fibra non comporta automaticamente la deregolamentazione: se l'operatore mantiene la propria posizione dominante nel mercato dell'accesso fisico wholesale sulla nuova infrastruttura, l'AGCOM può imporre obblighi di accesso regolamentato anche sulla rete FTTH, sulla base di una nuova analisi di mercato ai sensi degli articoli 78 e 79.

Casi pratici

Caso 1: Notifica del piano di dismissione della rete in rame e negoziazione delle condizioni di migrazione

Alfa S.p.A. notifica all'AGCOM un piano quinquennale di dismissione della propria rete in rame, con un calendario che prevede la disattivazione progressiva in 200 centrali. L'Autorità verifica che il preavviso sia adeguato — almeno trenta mesi per i comuni con maggior concentrazione di clienti degli operatori alternativi — e che il prodotto di accesso sulla rete FTTH sostitutiva abbia qualità comparabile (stessa velocità minima garantita, stessi SLA, condizioni economiche equivalenti). Beta e Gamma partecipano alla consultazione e segnalano che alcune loro installazioni di apparati in coubicazione nelle centrali richiedono ulteriore tempo per la migrazione. L'AGCOM adegua il calendario di alcuni siti specifici.

Caso 2: Verifica delle condizioni di migrazione prima della revoca degli obblighi

Alfa S.p.A. richiede la revoca degli obblighi regolamentari per le prime cinquanta centrali in rame già dismesse e sostituite con la rete in fibra. L'AGCOM verifica che Alfa abbia messo a disposizione degli operatori alternativi il prodotto di accesso FTTH con qualità almeno comparabile al rame: la verifica tecnica conferma che velocità e SLA sono equivalenti o superiori. Constata anche che il calendario comunicato è stato rispettato e che tutti gli operatori alternativi hanno avuto il tempo necessario per migrare i propri clienti. Procede alla revoca degli obblighi sulla rete in rame dismessa, mantenendoli sulla rete FTTH sostitutiva sulla base del quadro regolamentare vigente per quella infrastruttura.

Caso 3: Garanzia di qualità comparabile del prodotto alternativo per gli operatori alternativi

Durante il processo di migrazione, l'operatore Gamma S.r.l. segnala all'AGCOM che il prodotto di accesso FTTH offerto da Alfa S.p.A. in sostituzione del rame non consente di raggiungere gli stessi utenti finali: alcune abitazioni collegate in rame non sono ancora raggiunte dalla fibra e Alfa non offre soluzioni alternative (es. FTTN o soluzioni radio). L'AGCOM verifica la segnalazione: in effetti, il 3% degli utenti finali serviti da Gamma tramite rame non ha un'alternativa comparabile sulla nuova rete. L'Autorità sospende la revoca degli obblighi per le centrali interessate, imponendo ad Alfa di trovare una soluzione tecnica adeguata prima di procedere alla dismissione.

Domande frequenti

Con quanto anticipo l'operatore dominante deve comunicare all'AGCOM la dismissione della rete in rame?

Il Codice richiede una comunicazione «anticipata e tempestiva», senza fissare un termine minimo espresso. Nella pratica, l'AGCOM tende a richiedere preavvisi di almeno uno-tre anni per le aree con maggiore dipendenza degli operatori alternativi dalla rete in rame, per garantire tempi adeguati per la migrazione tecnica e commerciale.

Gli operatori alternativi mantengono diritti di accesso sulla nuova rete in fibra dopo la dismissione del rame?

Sì, se l'AGCOM lo prevede sulla base di un'analisi di mercato. La revoca degli obblighi sulla rete in rame dismessa non pregiudica l'imposizione di obblighi sulla nuova rete FTTH sostitutiva: se l'operatore rimane dominante nel mercato dell'accesso fisico wholesale, la regolamentazione segue l'infrastruttura aggiornata.

Cosa si intende per 'qualità almeno comparabile' del prodotto alternativo?

Il prodotto alternativo sulla nuova rete deve consentire agli operatori alternativi di raggiungere gli stessi utenti finali, con velocità, livelli di servizio garantiti (SLA) e condizioni economiche almeno equivalenti a quelle del prodotto sulla rete preesistente. Non è sufficiente che la nuova rete sia tecnicamente superiore: il prodotto di accesso offerto deve essere effettivamente fruibile nelle stesse condizioni pratiche.

Cosa succede se Alfa dismette la rete in rame prima che siano disponibili prodotti alternativi adeguati?

L'AGCOM può impedire la revoca degli obblighi e, se necessario, contestare la prematura dismissione. Gli utenti finali e gli operatori alternativi che dipendono dalla rete in rame hanno diritto a una transizione ordinata: una dismissione unilaterale senza prodotti alternativi adeguati costituirebbe una violazione degli obblighi regolamentari dell'operatore dominante.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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