- Per la realizzazione di nuove stazioni radio base su infrastrutture dell'autorità aeronautica, senza variazioni plano-altimetriche, è sufficiente la comunicazione preventiva a ENAC, Aeronautica militare e ENAV per eventuali accertamenti, oltre al parere dell'Aeronautica conformemente agli artt. 44 e 45 del Codice.
- Per tutte le altre installazioni su infrastrutture che comportano valutazione di compatibilità per ostacoli alla navigazione aerea, i termini per il rilascio del nulla osta aeronautico sono conformi ai termini degli artt. 44 e 45.
- La norma armonizza il procedimento aeronautico con il regime generale di semplificazione del Codice, evitando che le valutazioni di sicurezza della navigazione aerea possano ritardare indefinitamente il dispiegamento delle reti mobili.
Testo dell'articoloVigente
Art. 48 D.Lgs. 259/2003 — Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica) (ex novo
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell’autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all’Ente nazionale per l’aviazione civile, all’Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, e acquisito il preventivo parere dell’aeronautica militare conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, i termini di rilascio del nulla osta da parte dell’autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 48 D.Lgs. 504/1995 — Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa
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- Art. 48 Reg. (UE) 2024/1689 — Marcatura CE
- Art. 48 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 48 D.Lgs. 159/2011 — Destinazione dei beni e delle somme
- Art. 48 D.Lgs. 209/2005 — Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
Commento
Le infrastrutture aeronautiche e le comunicazioni elettroniche
L'articolo 48 del Codice delle comunicazioni elettroniche affronta una specifica intersezione tra due settori regolati: quello delle comunicazioni elettroniche e quello della sicurezza della navigazione aerea. Antenne, tralicci e stazioni radio base installate nelle vicinanze di aeroporti, eliporti, aviosuperfici o sulle infrastrutture stesse dell'autorità aeronautica possono costituire ostacoli o fonti di disturbo per la navigazione aerea. La disciplina aeronautica (Codice della navigazione aerea, D.Lgs. 151/1999, regolamenti ENAC) impone che in determinate zone — le cosiddette aree di rispetto aeronautico — le nuove installazioni debbano essere valutate e autorizzate dall'autorità aeronautica competente. L'articolo 48 coordina questa esigenza di sicurezza con le semplificazioni procedurali introdotte dagli artt. 44 e 45 del Codice.
Il caso delle installazioni su infrastrutture aeronautiche senza variazioni fisiche
Il comma 1 disciplina il caso più semplice: la realizzazione di nuove stazioni radio base o la modifica di quelle esistenti su infrastrutture di proprietà o in gestione all'autorità aeronautica, quando l'intervento non comporta variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro. In questi casi, non è necessaria un'autorizzazione formale: è sufficiente inviare una comunicazione preventiva a tre soggetti — ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), Aeronautica militare e ENAV S.p.A. — per eventuali accertamenti. È comunque richiesto il preventivo parere dell'Aeronautica militare, da acquisire conformemente alle procedure degli artt. 44 e 45. La logica è chiara: se l'impianto non modifica fisicamente le dimensioni dell'infrastruttura (nessun aumento di altezza, nessuna variazione di ingombro), il rischio per la navigazione aerea è minimale e non si giustifica un procedimento autorizzatorio pieno.
Il coordinamento dei termini per le valutazioni di compatibilità aeronautica
Il comma 2 affronta il caso più delicato: le installazioni e modifiche di stazioni radio base che richiedono una valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea (ad esempio, in zone di rispetto delle superfici di decollo e atterraggio). In questi casi, il nulla osta dell'autorità aeronautica è obbligatorio. La disposizione stabilisce che i termini per il rilascio di tale nulla osta devono conformarsi a quelli previsti dagli artt. 44 e 45: vale a dire, l'autorità aeronautica è tenuta a rispettare i termini accelerati (sessanta giorni per le autorizzazioni ordinarie, trenta per la SCIA) e non può dilatarli indefinitamente invocando la complessità delle valutazioni di sicurezza. Se il nulla osta non viene rilasciato entro il termine applicabile, si applicano le regole generali (silenzio-assenso o silenzio-inadempimento a seconda della fattispecie), con le conseguenze già viste per il regime ordinario.
Il bilanciamento tra sicurezza aerea e sviluppo delle reti
L'articolo 48 riflette un bilanciamento legislativo tra due interessi pubblici: la sicurezza della navigazione aerea — che richiede controlli rigorosi su tutto ciò che può costituire un ostacolo o una fonte di interferenza nelle zone aeroportuali — e lo sviluppo delle reti di comunicazione mobile, che per garantire la copertura capillare prevista dai piani nazionali (PNRR, Piano Banda Ultralarga) deve poter installare infrastrutture anche in prossimità delle aree aeronautiche. Il legislatore ha risolto la tensione non eliminando il controllo aeronautico (sarebbe irragionevole per ragioni di sicurezza), ma imponendo all'autorità aeronautica di rispettare i termini procedurali accelerati del Codice delle comunicazioni. In questo modo si garantisce che le valutazioni di compatibilità siano svolte con la dovuta diligenza ma anche con la necessaria tempestività.
Casi pratici
Caso 1: Installazione di una small cell su un edificio aeroportuale senza modifica strutturale
L'operatore Alfa S.p.A. vuole installare una piccola cella 5G all'interno del terminal di un aeroporto gestito da ENAC, senza modifiche strutturali all'edificio. Poiché non vi sono variazioni plano-altimetriche, si applica il comma 1 dell'art. 48: Alfa invia la comunicazione preventiva a ENAC, all'Aeronautica militare e a ENAV. L'Aeronautica militare emette il parere di competenza entro i termini previsti dall'art. 44, confermando che l'impianto non interferisce con le operazioni di volo. Alfa procede con l'installazione conformemente alle procedure di semplificazione previste dall'art. 45 (SCIA su infrastruttura preesistente).
Caso 2: Traliccio in zona di rispetto aeroportuale: nulla osta ENAC nei termini
L'operatore Beta vuole installare un traliccio per reti mobili in una zona industriale che ricade nelle superfici di protezione dell'aeroporto locale, richiedendo la valutazione di compatibilità per ostacoli alla navigazione aerea. Beta presenta l'istanza ai sensi dell'art. 44 e, contestualmente, chiede il nulla osta a ENAC. Ai sensi del comma 2 dell'art. 48, ENAC deve rispettare i termini dell'art. 44 (sessanta giorni totali). ENAC verifica le caratteristiche dell'impianto, accerta che l'altezza del traliccio non penetra nelle superfici di limitazione degli ostacoli, e rilascia il nulla osta al quarantesimo giorno. Il procedimento si conclude nei termini.
Caso 3: Silenzio-assenso del nulla osta aeronautico
Caio, project manager dell'operatore Gamma, presenta un'istanza di installazione di un'antenna in zona soggetta a valutazione di compatibilità aeronautica. La documentazione tecnica dimostra che l'antenna non supera le superfici di limitazione degli ostacoli. Trascorsi sessanta giorni senza risposta da parte dell'autorità aeronautica, Caio verifica se si sia formato il silenzio-assenso. L'art. 48, comma 2, prevede che i termini del nulla osta aeronautico siano conformi agli artt. 44 e 45: si applica quindi il regime del silenzio-assenso dell'art. 44. Gamma procede all'installazione, documentando la formazione del silenzio-assenso per il nulla osta aeronautico.
Domande frequenti
Per installare un'antenna vicino a un aeroporto serve un permesso speciale?
Dipende dalla posizione. Se l'installazione ricade nelle zone di rispetto aeronautico (superfici di limitazione degli ostacoli), è necessaria la valutazione di compatibilità dell'autorità aeronautica (ENAC o Aeronautica militare). Tuttavia, l'art. 48 impone che questo nulla osta venga rilasciato nei medesimi termini previsti dagli artt. 44 e 45 per le autorizzazioni ordinarie: l'autorità aeronautica non può dilatare indefinitamente i tempi.
L'Aeronautica militare può bloccare l'installazione di un'antenna vicino a una base aerea?
Può esprimere un parere negativo entro i termini previsti dagli artt. 44 e 45 del Codice. Se il parere è negativo, il procedimento non può concludersi favorevolmente. Tuttavia, il parere deve essere motivato con riferimento alla sicurezza della navigazione aerea e rispettare i principi di proporzionalità. Un silenzio entro il termine comporta l'applicazione del meccanismo del silenzio-assenso previsto dall'art. 44.
Cosa si intende per variazione plano-altimetrica ai fini dell'art. 48?
Si tratta di modifiche che alterano il profilo verticale o orizzontale dell'infrastruttura: aumento dell'altezza dell'antenna o del traliccio, ampliamento delle dimensioni fisiche degli apparati. Se l'installazione non comporta tali variazioni (ad esempio, aggiunta di un apparato elettronico all'interno di un'infrastruttura già esistente senza modificarne le dimensioni esterne), si applica il regime semplificato del comma 1: solo comunicazione preventiva ai tre soggetti indicati.
Chi sono i soggetti da avvisare per le installazioni su infrastrutture aeronautiche?
Il comma 1 individua tre destinatari della comunicazione preventiva: ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), l'Aeronautica militare e ENAV S.p.A. (la società che gestisce i servizi di navigazione aerea). Tutti e tre devono ricevere la comunicazione per eventuali accertamenti. L'Aeronautica militare, in particolare, deve esprimere un preventivo parere secondo le procedure degli artt. 44 e 45.
Vedi anche