Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 53 D.Lgs. 259/2003 – Servitù

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 52, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall’articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.

2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall’autorità competente ed è subordinato all’osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.

3. L’occorrente procedura, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è promossa dall’Autorità espropriante che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l’indennità dovuta ai sensi dell’ articolo 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall’ articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell’ articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.

8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l’equo compenso per l’onere già subito. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Fuori dai casi di passaggio libero ex art. 52, le servitù di passaggio per cavi e impianti di reti di pubblica utilità possono essere imposte coattivamente, anche su beni demaniali, ai sensi del T.U. Espropriazione (D.P.R. 327/2001).
  • La procedura è promossa dall'autorità espropriante, che impone la servitù e determina l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente.
  • Il proprietario può ricorrere contro il provvedimento di imposizione ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 327/2001.
  • La servitù deve essere costituita nel modo più conveniente allo scopo e meno pregiudizievole per il fondo servente.
  • Il proprietario può innovare sul proprio fondo anche se ciò comporta il ricollocamento dei cavi, senza pagare indennità; ma se ottiene la cancellazione di una servitù già indennizzata, deve restituire l'indennità ricevuta (meno un equo compenso per l'onere subito).
Indice dei contenuti

La servitù coattiva per le reti di comunicazione: nozione e presupposti

L'articolo 53 del Codice delle comunicazioni elettroniche disciplina la costituzione coattiva delle servitù di passaggio per le reti di comunicazione elettronica, collocandosi nel continuum normativo che inizia con la qualificazione di pubblica utilità delle reti (art. 51) e prosegue con le limitazioni legali della proprietà (art. 52). La servitù ex art. 53 opera laddove non sia sufficiente la limitazione legale (il passaggio libero e gratuito dei fili aerei senza appoggio disciplinato dall'art. 52, comma 1): quando i cavi devono appoggiarsi al suolo, al sottosuolo o a strutture fisiche della proprietà privata - il che è la norma per le reti interrate in fibra - è necessaria una servitù che attribuisce all'operatore il diritto reale di uso della proprietà altrui. Questo diritto, se non ottenuto consensualmente, è imposto coattivamente dall'autorità espropriante ai sensi del D.P.R. 327/2001.

Il presupposto applicativo dell'art. 53 è negativo: si applica «fuori dei casi previsti dall'articolo 52». L'art. 52 consente il passaggio libero e gratuito dei soli fili senza appoggio al di sopra delle proprietà e davanti ai lati ciechi degli edifici. Ogni altro tipo di installazione - cavi interrati, appoggio di condutture su muri, attraversamento di fondi con cavi appoggiati al suolo - richiede una servitù formale. La servitù può essere costituita consensualmente, con un accordo tra operatore e proprietario, oppure imposta coattivamente dalla procedura dell'art. 53. La procedura coattiva è la via obbligata quando il proprietario non voglia trattare o quando i termini economici siano contestati.

La procedura di imposizione coattiva

Il comma 3 descrive la procedura: l'autorità espropriante avvia il procedimento su istanza dell'operatore, corredata del progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi. Verificati i presupposti (pubblica utilità degli impianti, necessità della servitù), l'autorità impone la servitù e determina l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 327/2001. La norma del T.U. Espropriazione richiamata disciplina il calcolo dell'indennità sulla base del valore venale del diritto ceduto e del pregiudizio concreto che la servitù arreca alla proprietà. Il comma 4 rinvia all'art. 3, comma 3, della L. 166/2002, che integra la procedura con disposizioni specifiche per le reti di comunicazione. Contro il provvedimento di imposizione il proprietario può ricorrere ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 327/2001 - norma che stabilisce i rimedi giurisdizionali avverso i provvedimenti espropriativi.

I principi di necessità e proporzionalità della servitù

Il comma 6 stabilisce un principio di proporzionalità: la servitù deve essere costituita nel modo «più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine». Questo significa che l'operatore non può scegliere arbitrariamente il percorso dei cavi attraverso un fondo privato: deve percorrere la tratta che minimizza il pregiudizio al proprietario, compatibilmente con le esigenze tecniche. Se esistono percorsi alternativi che garantiscono la stessa funzionalità tecnica con minor impatto sulla proprietà, l'autorità espropriante è tenuta a privilegiarli. Il principio interagisce con la valutazione delle proprietà vicine: se il percorso può essere deviato verso una proprietà che sarebbe meno compromessa, questa deviazione può essere imposta.

Il diritto del proprietario di innovare: rimborso dell'indennità alla cancellazione

I commi 7 e 8 disciplinano due fattispecie di modifica della situazione successiva alla costituzione della servitù. Il comma 7 garantisce al proprietario la libertà di innovare sul proprio fondo - costruire, ristrutturare, piantare - anche se ciò comporta la rimozione o il diverso collocamento dei cavi: e in questo caso il proprietario non deve alcuna indennità all'operatore per i costi di ricollocamento. Il comma 8 disciplina il caso speculare: il proprietario che abbia ricevuto un'indennità per la servitù e poi ottenga di essere liberato da essa deve restituire la somma ricevuta, detratto un «equo compenso» per l'onere già subito durante la vigenza della servitù. Questo meccanismo di restituzione bilanciata incentiva i proprietari a tollerare la servitù senza abusare del diritto di cancellazione, e garantisce all'operatore il recupero parziale dei costi della servitù non più necessaria.

Casi pratici

Caso 1: Imposizione della servitù per il passaggio di cavi interrati su un fondo agricolo

L'operatore Alfa S.p.A. deve far passare un cavo in fibra ottica interrato attraverso un fondo agricolo di proprietà di Tizio. Il cavo deve appoggiarsi sul suolo e non può passare in aria (come consentito dall'art. 52): serve una servitù. Alfa offre a Tizio un'indennità per la servitù di passaggio, ma le parti non raggiungono l'accordo sul valore. Alfa presenta istanza all'autorità espropriante, che avvia il procedimento ex art. 53, valuta il pregiudizio al fondo tramite l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, impone la servitù con il tracciato meno invasivo e determina l'indennità. Tizio può impugnare il provvedimento e contestare il valore dell'indennità in sede giurisdizionale.

Caso 2: Proprietario che costruisce e richiede la rimozione dei cavi

Caio ha consentito alla costituzione di una servitù per il passaggio di cavi telefonici sul suo terreno senza ricevere indennità (servitù consensuale). Dopo cinque anni, Caio ottiene un permesso di costruire per un edificio il cui ingombro interessa il tracciato dei cavi. Ai sensi del comma 7, Caio ha diritto di chiedere la rimozione e il diverso collocamento dei cavi senza pagare alcuna indennità all'operatore. L'operatore deve provvedere a proprie spese al ricollocamento del cavo, scegliendo il tracciato alternativo meno pregiudizievole.

Caso 3: Restituzione dell'indennità alla cancellazione della servitù

Sempronio aveva ricevuto un'indennità di 8.000 euro per la servitù di passaggio di un cavo interrato costituita cinque anni prima. A seguito della demolizione dell'edificio cui serviva il cavo e dell'aggiornamento del piano di rete dell'operatore, la servitù non è più necessaria. Sempronio chiede all'autorità competente di essere liberato dalla servitù. L'autorità accoglie la richiesta ma, ai sensi del comma 8, Sempronio deve restituire i 8.000 euro ricevuti, detratto un equo compenso per i cinque anni di onere subito. Il compenso equo viene determinato in 2.500 euro: Sempronio restituisce 5.500 euro all'operatore e la servitù viene cancellata.

Domande frequenti

Quando si applica la servitù coattiva invece della limitazione legale dell'art. 52?

La servitù coattiva si applica quando i cavi devono appoggiarsi fisicamente alla proprietà privata - su terreno, nel sottosuolo o su strutture - e l'operazione non rientra nella categoria del passaggio libero dei fili aerei senza appoggio disciplinato dall'art. 52. In pratica, tutti i cavi interrati o agganciati a strutture private richiedono una servitù formale.

Il proprietario di un fondo deve essere indennizzato per la servitù coattiva?

Sì. A differenza delle limitazioni legali dell'art. 52 (che non danno diritto ad alcuna indennità), la servitù coattiva imposta ai sensi dell'art. 53 prevede un'indennità determinata dall'autorità espropriante sulla base del pregiudizio concreto che la servitù arreca al fondo, secondo i criteri dell'art. 44 del D.P.R. 327/2001.

Il proprietario può fare lavori sul suo fondo anche se c'è una servitù per cavi?

Sì. Il comma 7 garantisce al proprietario la piena libertà di innovare sul proprio fondo, anche se ciò comporta la rimozione o il diverso collocamento dei cavi. In questo caso l'operatore non ha diritto a un'indennità per il ricollocamento, che avviene a spese del proprietario se la rimozione è necessaria per le sue innovazioni.

Come si impugna il provvedimento che impone la servitù?

Ai sensi del comma 5, contro il provvedimento di imposizione è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 327/2001. Questo significa che il proprietario può ricorrere alla Corte d'Appello per contestare sia la legittimità del provvedimento sia la congruità dell'indennità determinata.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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