Art. 48 D.Lgs. 259/2003 — Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica) (ex novo
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell’autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all’Ente nazionale per l’aviazione civile, all’Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, e acquisito il preventivo parere dell’aeronautica militare conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, i termini di rilascio del nulla osta da parte dell’autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 48 D.Lgs. 504/1995 — Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa
- Articolo 48 L. 184/1983: Responsabilità genitoriale e amministrazione dei beni nell'adozione
- Art. 48 Reg. (UE) 2024/1689 — Marcatura CE
- Art. 48 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 48 D.Lgs. 159/2011 — Destinazione dei beni e delle somme
- Art. 48 D.Lgs. 209/2005 — Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo