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Art. 48 D.Lgs. 259/2003 — Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica) (ex novo

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Art. 48 D.Lgs. 259/2003 — Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica) (ex novo

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell’autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all’Ente nazionale per l’aviazione civile, all’Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, e acquisito il preventivo parere dell’aeronautica militare conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, i termini di rilascio del nulla osta da parte dell’autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45. articolo precedente articolo successivo