Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 54 D.Lgs. 259/2003 – Divieto di imporre altri oneri

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l’applicazione del canone previsto dall’ articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall’ art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12.

2. Il soggetto che presenta l’istanza di autorizzazione per l’installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell’articolo 44 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell’organismo competente a effettuare i controlli di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 44, comma 5.

3. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 45, comma 1, è tenuto, all’atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell’organismo competente a effettuare i controlli di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dall’articolo 45, al versamento di un contributo per le spese.

4. Il contributo previsto dal comma 2, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale, e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base al tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2016.

5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 non si applicano ai soggetti di cui all’ articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

6. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l’ente locale, ovvero l’ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’ente locale.

In sintesi

  • Le Pubbliche Amministrazioni, i Comuni, i concessionari di beni pubblici e ogni soggetto preposto a interessi pubblici non possono imporre oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice per l'impianto e l'esercizio delle reti di comunicazione elettronica.
  • L'unica eccezione è il canone COSAP/TOSAP ex art. 1, comma 816, della L. 160/2019, nel rispetto dei presupposti della normativa vigente.
  • Per le autorizzazioni agli impianti radioelettrici (art. 44) è dovuto solo il contributo per il parere ambientale dell'ARPA, ma soltanto se il parere è reso nei termini.
  • Gli operatori sono obbligati a tenere indenne la pubblica amministrazione dalle spese di sistemazione delle aree pubbliche e a ripristinarle a regola d'arte nei tempi stabiliti dall'ente locale.
Indice dei contenuti

Il divieto di oneri non previsti dalla legge

L'articolo 54 del Codice delle comunicazioni elettroniche è una norma di chiusura del sistema dei rapporti tra operatori di rete e autorità pubbliche in materia di oneri e canoni. Il suo comma 1 stabilisce un divieto che riguarda l'intera galassia dei soggetti pubblici: Pubbliche Amministrazioni, Regioni, Province, Comuni, consorzi, enti pubblici economici, concessionari di servizi o beni pubblici, enti pubblici non economici e qualunque soggetto preposto alla cura di interessi pubblici. Tutti questi soggetti non possono imporre oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori rispetto a quelli già previsti dal Codice per tre fattispecie: l'impianto di reti, l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, e la modifica o lo spostamento di opere e impianti reso necessario da ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche. La norma è tassativa e comprensiva: «ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo» è escluso.

La sola eccezione: il canone patrimoniale unico

La norma consente una sola deroga: il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), come modificato dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178. Questo canone - comunemente chiamato «canone unico» - unifica i precedenti canoni di occupazione del suolo pubblico (COSAP) e di esposizione pubblicitaria (TOSAP) in un unico strumento, che i Comuni possono applicare sull'occupazione del suolo pubblico da parte delle reti di comunicazione elettronica nel rispetto dei presupposti della normativa. La riforma del 2019-2020 ha tentato di semplificare il quadro dei prelievi locali sulle reti, che nel decennio precedente era caratterizzato da una proliferazione di tributi e contributi di natura dubbia contestati in sede giurisdizionale. L'art. 54 fa dunque da complemento a questa riforma, escludendo qualsiasi onere non riconducibile al canone unico.

Il contributo per il parere ARPA: un'eccezione condizionata

I commi 2, 3 e 4 introducono una fattispecie peculiare: il contributo alle spese per il rilascio del parere ambientale dell'ARPA. Questo contributo è dovuto sia nel caso delle autorizzazioni ex art. 44 (comma 2) sia nel caso della SCIA ex art. 45 (comma 3), ma soltanto se l'ARPA rende il proprio parere nei termini previsti dalle rispettive norme (trenta giorni per la SCIA, il termine del procedimento ex art. 44 per l'autorizzazione). Se l'ARPA non rispetta i termini, il contributo non è dovuto: una clausola di effettività che incentiva l'ARPA a svolgere i propri compiti con tempestività. Il contributo è calcolato in base al tariffario nazionale approvato con decreto del Ministro dell'ambiente del 14 ottobre 2016. I soggetti di cui all'art. 14, comma 3, della L. 36/2001 (sostanzialmente gli enti pubblici che gestiscono reti in favore di servizi essenziali) sono esonerati dall'applicazione di questi commi.

L'obbligo di ripristino delle aree pubbliche

Il comma 6 enuncia un obbligo speculare a vantaggio delle pubbliche amministrazioni: gli operatori che intervengono su aree pubbliche per installare o manutenere reti devono tenere indenne l'ente dalle spese di sistemazione delle aree coinvolte dagli interventi e ripristinare le aree «a regola d'arte» nei tempi stabiliti dall'ente locale. Questo obbligo bilanciato - l'ente non può imporre oneri economici arbitrari, ma l'operatore deve garantire il ripristino fisico dell'area pubblica - riflette una logica di reciprocità che caratterizza i rapporti tra operatori di rete e gestori dello spazio pubblico. Il mancato ripristino nei tempi stabiliti espone l'operatore a responsabilità per i danni arrecati alle aree pubbliche e può giustificare l'applicazione di penali contrattuali da parte dell'ente.

Casi pratici

Caso 1: Comune che tenta di imporre una tassa autonoma sulla fibra ottica

Il Comune di Sempronio adotta un regolamento che impone agli operatori di reti in fibra un contributo di 50 euro per metro lineare di cavo installato sul suolo pubblico, oltre al canone unico già previsto. L'operatore Alfa S.p.A. impugna il regolamento davanti al TAR, citando l'art. 54, comma 1, che vieta espressamente l'imposizione di oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice. Il TAR accoglie il ricorso, dichiarando nulla la disposizione regolamentare: l'unico prelievo ammesso è il canone patrimoniale unico ex art. 1, comma 816, L. 160/2019, non contributi aggiuntivi per metro di cavo.

Caso 2: Contributo ARPA non dovuto per parere tardivo

Tizio, responsabile tecnico dell'operatore Beta, presenta la SCIA per l'installazione di un impianto radioelettrico ai sensi dell'art. 45. L'ARPA regionale rilascia il parere positivo dopo quarantadue giorni (dodici giorni oltre il termine di trenta previsto dall'art. 45, comma 3). In sede di liquidazione, l'ARPA emette una fattura per il contributo alle spese del parere. Beta contesta il pagamento, richiamando l'art. 54, comma 3: il contributo è dovuto solo se il parere è reso nei termini previsti dall'art. 45. Poiché il termine è stato superato, il contributo non è dovuto. L'ARPA, verificata la correttezza dell'obiezione, rinuncia alla pretesa.

Caso 3: Ripristino tardivo di una strada dopo lo scavo per cavi

L'operatore Gamma ha effettuato uno scavo su una strada comunale per la posa di un cavo in fibra, con un piano di ripristino concordato con il Comune che prevede il completamento dei lavori di ripristino entro quindici giorni dalla conclusione dello scavo. A causa di un'organizzazione del cantiere insufficiente, Gamma non rispetta il termine. Il Comune, ai sensi del comma 6 dell'art. 54, diffida Gamma a ripristinare la sede stradale a proprie spese entro cinque giorni ulteriori, avvertendo che in caso di inadempimento provvederà direttamente con addebito delle spese a Gamma. Gamma esegue il ripristino nel termine assegnato.

Domande frequenti

Un Comune può imporre una tassa sulle antenne o sui cavi degli operatori?

No, salvo il canone patrimoniale unico previsto dalla legge di bilancio 2020. L'art. 54 vieta espressamente qualsiasi onere o canone ulteriore rispetto a quelli stabiliti nel Codice. Contributi autonomi dei Comuni, tasse locali sulle infrastrutture di rete, o canoni speciali di carattere locale non sono ammessi e possono essere impugnati davanti al TAR.

Gli operatori pagano qualcosa per il parere dell'ARPA sulle antenne?

Sì, ma solo se l'ARPA rende il parere nei termini previsti dalla legge (trenta giorni per la SCIA ex art. 45). Se l'ARPA è in ritardo, il contributo non è dovuto. L'importo è calcolato in base al tariffario ministeriale del 2016.

Se un operatore scava una strada, deve rimettere a posto l'asfalto?

Sì, è un obbligo di legge (art. 54, comma 6). L'operatore deve tenere indenne la PA dalle spese di sistemazione e ripristinare le aree a regola d'arte entro i termini stabiliti dall'ente locale. L'inadempimento espone l'operatore a responsabilità diretta per i danni e alla possibilità che l'ente provveda d'ufficio addebitando i costi.

Il canone unico si applica a tutti gli operatori o solo ad alcuni?

Si applica a tutti gli operatori che occupano il suolo pubblico con infrastrutture di rete, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente (art. 1, comma 816, L. 160/2019). È l'unica forma di prelievo locale ammessa dall'art. 54 in materia di reti di comunicazione, sostituendo i precedenti COSAP e TOSAP.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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