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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per l'installazione di apparati 4G (e tecnologie successive) su infrastrutture radioelettriche già esistenti è sufficiente la SCIA, indipendentemente dalla potenza dell'impianto.
  • L'organismo di controllo (ARPA) deve ricevere copia della segnalazione e dispone di trenta giorni per emettere un parere negativo; in assenza, l'intervento può proseguire.
  • Per gli impianti punto-punto e punto-multipunto con potenza al connettore d'antenna fino a 10 Watt e superficie radiante non superiore a 0,5 m² è sufficiente l'autocertificazione di attivazione.
  • Gli apparati di rete con potenza uplink fino a 100 mW, downlink fino a 5 W e ingombro non superiore a 20 litri non richiedono alcuna comunicazione a Comune o ARPA.
  • Negli interventi con rilevanza sismica, la SCIA deve essere corredata da asseverazione strutturale di professionista abilitato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 45 D.Lgs. 259/2003 — Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l’interessato trasmette all’ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell’impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 44 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza impregiudicata l’operatività del regime di cui ai commi 4-bis e 4-ter, al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate. In assenza del portale telematico la segnalazione, conforme alla modulistica prevista dall’ articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.

2. Contestualmente, copia della segnalazione è trasmessa tramite portale telematico, all’organismo di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza. In mancanza del portale telematico deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.

3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l’organismo competente rilasci un parere negativo, l’ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all’ art. 19 della L. 241/1990,adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

4. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta è corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente, la segnalazione è priva di effetti. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e, salvo che per gli interventi di minore rilevanza di cui all’ articolo 94-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, collaudo statico a firma del professionista incaricato. 4-bis. Sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all’attuazione dell’intervento all’ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modificazioni, ivi comprese le modificazioni delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui al presente articolo, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima al connettore d’antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati. 4-ter. L’installazione e l’attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all’ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 APRILE 2023, N. 41. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Per l'installazione di apparati 4G (e tecnologie successive) su infrastrutture radioelettriche già esistenti è sufficiente la SCIA, indipendentemente dalla potenza dell'impianto.
  • L'organismo di controllo (ARPA) deve ricevere copia della segnalazione e dispone di trenta giorni per emettere un parere negativo; in assenza, l'intervento può proseguire.
  • Per gli impianti punto-punto e punto-multipunto con potenza al connettore d'antenna fino a 10 Watt e superficie radiante non superiore a 0,5 m² è sufficiente l'autocertificazione di attivazione.
  • Gli apparati di rete con potenza uplink fino a 100 mW, downlink fino a 5 W e ingombro non superiore a 20 litri non richiedono alcuna comunicazione a Comune o ARPA.
  • Negli interventi con rilevanza sismica, la SCIA deve essere corredata da asseverazione strutturale di professionista abilitato.
Indice dei contenuti

La logica della semplificazione graduata

L'articolo 45 del Codice delle comunicazioni elettroniche costruisce un sistema di semplificazione graduata per le installazioni di impianti radioelettrici che si inseriscono su infrastrutture già esistenti, o che per la loro modesta dimensione presentano un ridotto impatto sull'ambiente e sulla sicurezza. La ratio è evidente: se un traliccio è già autorizzato e installato, richiedere un nuovo procedimento autorizzatorio pieno per aggiungere un apparato 4G a quello preesistente significa duplicare inutilmente gli oneri procedimentali, rallentando il dispiegamento delle reti senza un corrispondente beneficio in termini di controllo dell'impatto ambientale ed elettromagnetico. L'articolo distingue tre livelli di semplificazione, in ordine decrescente di onere: SCIA ordinaria (comma 1), autocertificazione di attivazione (comma 4-bis), assenza di comunicazione (comma 4-ter).

La SCIA per gli impianti su infrastrutture preesistenti

Il regime principale del comma 1 si applica all'installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture che già ospitano impianti radioelettrici, oppure alla modifica delle caratteristiche trasmissive di impianti esistenti. In questi casi, a prescindere dalla potenza dell'apparato, è sufficiente la SCIA trasmessa tramite portale telematico. Il presupposto è che l'infrastruttura fisica — il traliccio, la torre, il tetto — sia già stata oggetto di un procedimento autorizzatorio compiuto; ciò che si aggiunge è un apparato elettronico, il cui impatto ambientale si misura essenzialmente in termini di emissioni elettromagnetiche, non di impatto visivo o strutturale. Il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici della legge 36/2001 rimane obbligatorio. L'ARPA riceve copia della segnalazione e dispone di trenta giorni per esprimere un parere negativo; in assenza, il silenzio vale come assenso e l'intervento può proseguire.

La soglia per l'autocertificazione (comma 4-bis)

Un regime ancora più snello si applica alle installazioni e modifiche di impianti radioelettrici punto-punto e punto-multipunto che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: potenza massima al connettore d'antenna non superiore a 10 Watt e superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati. Per questi impianti è sufficiente l'autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e all'ARPA. Non vi è un periodo di attesa: l'operatore attiva l'impianto e notifica simultaneamente l'evento. Il controllo è quindi posticipato e si svolge sulla documentazione certificata dal richiedente. Questo regime risponde alle esigenze delle reti di accesso radio a breve raggio (small cell, microcelle) che sono alla base della copertura capillare del 5G.

L'esenzione totale da comunicazione (comma 4-ter)

La norma più innovativa è il comma 4-ter: gli apparati di rete con potenza massima in uplink non superiore a 100 mW, potenza massima al connettore di antenna in downlink non superiore a 5 W e ingombro fisico non superiore a 20 litri possono essere installati e attivati senza alcuna comunicazione al Comune o all'ARPA. Si tratta delle cosiddette femtocelle e piccole celle indoor, dispositivi simili a router di grandi dimensioni che gli operatori mobili installano all'interno di edifici, in gallerie ferroviarie, in stazioni o in altri ambienti chiusi per migliorare la copertura in aree critiche. L'impatto elettromagnetico di questi apparati è minimo — assimilabile a quello di un comune router Wi-Fi — e il loro dispiegamento massivo è una condizione tecnica dello sviluppo delle reti 5G dense. Il regime di esenzione elimina del tutto gli oneri procedimentali, consentendo un rollout rapido della copertura indoor.

Il caso degli interventi sismicamente rilevanti

Il comma 4 introduce un'eccezione alla semplificazione per le installazioni che, pur rientrando nell'ambito applicativo del comma 1, sono rilevanti ai fini sismici. In queste ipotesi, la SCIA deve essere corredata da un'asseverazione strutturale di un professionista abilitato, che certifica il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni. L'asseverazione va inviata al Dipartimento del Genio Civile competente per territorio. Al termine dei lavori è necessaria anche la comunicazione di fine lavori e, per gli interventi non di minore rilevanza, il collaudo statico firmato dal professionista. Questa previsione equilibra la semplificazione procedimentale con le esigenze di sicurezza strutturale, particolarmente rilevanti nelle zone sismiche del territorio italiano dove il rischio di cedimento delle infrastrutture radio in caso di terremoto può compromettere le comunicazioni di emergenza.

Casi pratici

Caso 1: Aggiornamento 4G su traliccio già autorizzato

L'operatore Alfa S.p.A. deve installare nuovi apparati LTE-Advanced su un traliccio già autorizzato in zona collinare. Poiché il traliccio ospita già impianti radioelettrici precedentemente autorizzati, Alfa si avvale del regime dell'art. 45, comma 1: presenta la SCIA al Comune tramite portale telematico, allegando la descrizione dell'impianto e la dichiarazione di rispetto dei limiti elettromagnetici, e invia copia all'ARPA regionale. L'ARPA non si pronuncia entro trenta giorni. Alfa avvia i lavori il giorno successivo alla scadenza, senza aspettare un provvedimento espresso del Comune. Al termine dei lavori, l'impianto viene attivato senza ulteriori formalità.

Caso 2: Installazione di small cell indoor in una stazione ferroviaria

Tizio, responsabile del piano di copertura indoor dell'operatore Beta, deve installare una small cell 5G all'interno di una stazione ferroviaria per migliorare la copertura in galleria. L'apparato ha potenza in uplink di 50 mW, potenza al connettore di antenna in downlink di 3 W e volume di circa 10 litri: rientra nei limiti del comma 4-ter dell'art. 45. Tizio installa l'apparato e non invia alcuna comunicazione al Comune o all'ARPA. L'intervento è conforme alla legge: gli apparati con queste caratteristiche sono esonerati da qualsiasi obbligo di notifica.

Caso 3: SCIA con asseverazione sismica per antenna in zona ad alta pericolosità

Caio, tecnico di una società di infrastrutture, pianifica l'aggiornamento degli apparati su un traliccio in un Comune dell'Appennino centrale classificato in zona sismica 1. La potenza dell'impianto supera i 20 Watt (inapplicabile la SCIA ordinaria dell'art. 44) ma si tratta di una modifica su infrastruttura preesistente (applicabile il comma 1 dell'art. 45). Poiché l'intervento è sismicamente rilevante, Caio deve corredare la SCIA con l'asseverazione di un ingegnere strutturista, da inviare al Genio Civile. Predispone la documentazione, presenta la SCIA al Comune e all'ARPA, allega l'asseverazione per il Genio Civile, e dopo l'esecuzione invia la comunicazione di fine lavori con il collaudo statico.

Domande frequenti

Per installare un antenna 5G su un traliccio già esistente serve l'autorizzazione del Comune?

No, se si tratta di un apparato su infrastruttura preesistente rientra nell'art. 45, comma 1, e basta la SCIA. L'operatore trasmette la segnalazione al Comune tramite portale telematico e copia all'ARPA. Se entro trenta giorni l'ARPA non emette parere negativo, l'intervento può proseguire senza aspettare un provvedimento espresso.

Quando si può installare un'antenna senza fare nemmeno una comunicazione?

Quando l'apparato ha potenza in uplink fino a 100 mW, potenza al connettore in downlink fino a 5 W e ingombro non superiore a 20 litri (art. 45, comma 4-ter). Si tratta delle piccole celle indoor tipicamente usate per la copertura 5G all'interno di edifici, gallerie e stazioni. Per questi dispositivi non serve alcuna comunicazione a Comune o ARPA.

Cosa cambia tra la SCIA dell'art. 44 e quella dell'art. 45?

L'art. 44 prevede la SCIA per impianti con potenza per singola antenna fino a 20 Watt, indipendentemente dalla presenza di infrastrutture preesistenti. L'art. 45 prevede la SCIA per apparati installati su infrastrutture già autorizzate, indipendentemente dalla potenza: il limite dei 20 Watt non si applica in questo caso. Nei casi di sovrapposizione (es. potenza sotto 20W su infrastruttura preesistente) si può seguire indifferentemente uno dei due regimi.

Cosa deve fare l'operatore se installa un apparato in zona sismica?

Se l'intervento è rilevante ai fini sismici, la SCIA deve essere corredata da un'asseverazione strutturale di un professionista abilitato da inviare al Genio Civile. Al termine dei lavori servono la comunicazione di fine lavori e, salvo per gli interventi di minore rilevanza, il collaudo statico. Questo obbligo non elimina la semplificazione procedurale ma la condiziona a una certificazione tecnica della sicurezza strutturale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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