- Le autorità che gestiscono il suolo pubblico devono decidere sulle domande di installazione di infrastrutture entro sessanta giorni dalla richiesta, con procedure semplici, trasparenti e non discriminatorie.
- Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e le reti in fibra ottica per la banda ultralarga sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, pur restando di proprietà degli operatori.
- L'autorizzazione all'installazione vale come titolo unico e comprende la valutazione di compatibilità urbanistica ed edilizia.
- Gli elementi di rete in fibra ottica non costituiscono unità immobiliari e non rilevano ai fini della rendita catastale.
- Restano ferme le tutele per beni ambientali, culturali e servitù militari, nonché i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici della legge 36/2001.
- Per i cavi sottomarini si applicano il D.L. 77/1989 e il Codice della navigazione (R.D. 327/1942).
Testo dell'articoloVigente
Art. 43 D.Lgs. 259/2003 — Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50, nell’esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture: a) su proprietà pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica; b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.
2. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico rispettano i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l’esercizio di tali diritti. Le procedure possono differire nei casi di cui alle lettere a) e b) in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione elettronica o meno.
3. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
4. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all’interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’ articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 44 e 49 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. L’autorizzazione all’installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilità delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per la loro installazione. Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’ articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.
5. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell’ordinamento militare, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 44 e 49.
6. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione.
7. L’Autorità vigila affinchè, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un’effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.
8. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all’ articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
9. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni e al Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base della modulistica prevista dall’ articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207.
10. Il Ministero può delegare un altro Ente la tenuta degli archivi telematici e di tutte le comunicazioni trasmettesse. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 43 D.Lgs. 504/1995 — Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche
- Articolo 43 L. 184/1983: Cittadini italiani all'estero e minori in stato di abbandono
- Art. 43 Reg. (UE) 2024/1689 — Valutazione della conformità
- Art. 43 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 43 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni finanziarie
- Art. 43 D.Lgs. 159/2011 — Rendiconto di gestione
Commento
La qualificazione delle infrastrutture di rete come opere di urbanizzazione primaria
L'articolo 43 del Codice delle comunicazioni elettroniche costituisce la norma di raccordo tra il diritto delle telecomunicazioni e il diritto urbanistico-edilizio. Il suo nucleo più rilevante, contenuto nel comma 4, opera una qualificazione giuridica di portata sistematica: le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione — e in particolare le reti in fibra ottica per la banda ultralarga — sono assimilate a tutti gli effetti alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Questa equiparazione non è meramente simbolica: le opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature, acquedotti, reti del gas, energia elettrica) godono di un regime speciale che facilita la loro realizzazione su terreni privati, la loro inclusione nei piani urbanistici e il loro inserimento nei rapporti tra costruttori e Comuni. Applicare questo regime alle reti in fibra significa rimuovere ostacoli burocratici storicamente rilevanti nello sviluppo delle infrastrutture digitali.
Il procedimento autorizzatorio e il termine di sessanta giorni
Il comma 1 individua nelle autorità competenti alla gestione del suolo pubblico i destinatari primari delle norme procedurali: Comuni, Province, gestori di parchi e riserve naturali devono decidere sulle domande di installazione «senza indugio» e, in ogni caso, entro sessanta giorni dalla richiesta (salvo per i casi di espropriazione). Il termine è perentorio e segue l'impostazione di semplificazione che permea il Codice: il ritardo ingiustificato nella concessione dei diritti di passaggio costituisce una forma di ostacolo allo sviluppo delle reti, perseguibile non solo in sede giurisdizionale ma anche attraverso il potere di vigilanza di AGCOM sul comportamento delle amministrazioni. Le procedure devono essere semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, rispecchiando i quattro pilastri dell'intera regolamentazione del settore.
Il titolo unico e la valutazione integrata
L'autorizzazione all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica «comprende la valutazione di compatibilità delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per la loro installazione». Questa disposizione, di notevole impatto pratico, elimina la necessità di ottenere separatamente il permesso di costruire (o la SCIA edilizia) per le opere accessorie alle reti: scavi, plinti, tralicci, pozzetti, condotti — tutto ciò che è funzionale alla rete — è coperto dall'unico provvedimento autorizzatorio. Si tratta di una semplificazione che risponde a una storica criticità del settore: l'obbligo di ottenere molteplici titoli da amministrazioni diverse (Comune, Soprintendenza, ARPA, gestore della rete idrica) allungava i tempi di dispiegamento delle reti in modo spesso incompatibile con i piani di investimento degli operatori.
Il regime fiscale e catastale delle infrastrutture di rete
La seconda parte del comma 4 introduce una disposizione di grande interesse fiscale: gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità «non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale». Questa norma risolve un problema applicativo che aveva generato contenzioso tra Agenzia delle Entrate e operatori: l'eventuale imponibilità catastale delle reti (con conseguente accatastamento come beni immobili) avrebbe comportato costi fiscali significativi e potenziali applicazioni dell'IMU. La qualificazione come bene mobile — o comunque come bene non classificabile come unità immobiliare — esclude queste conseguenze. Va tuttavia precisato che la disposizione riguarda la rete in quanto tale (cavi, armadi, permutatori), non gli edifici ospitanti i locali tecnici degli operatori, che seguono il regime catastale ordinario.
Tutele ambientali, culturali e limiti elettromagnetici
Il comma 5 mantiene ferme le tutele per i beni culturali e paesaggistici (D.Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali) e per le servitù militari (Codice dell'ordinamento militare). Ciò significa che anche nell'ambito del procedimento semplificato, qualora l'installazione interessi zone soggette a vincolo culturale o paesaggistico, i competenti organi del Ministero della Cultura devono essere coinvolti. Il comma 8 richiama la legge 36/2001 (legge quadro sui campi elettromagnetici) per i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità: ogni installazione deve rispettare questi parametri, che sono fissati uniformemente a livello nazionale e non possono essere modificati da enti locali. Il comma 9 impone agli operatori di reti radiomobili pubbliche di inviare ai Comuni e al Ministero la descrizione di ogni impianto installato, assicurando trasparenza e tracciabilità del dispiegamento della rete sul territorio.
Separazione strutturale in caso di enti pubblici operatori
Il comma 7 affronta una delicata questione di conflitto di interessi: quando un ente pubblico (Stato, Regione, Comune) mantiene la proprietà o il controllo di un operatore di comunicazioni, la funzione di concessione dei diritti di installazione deve essere strutturalmente separata dalle funzioni legate alla proprietà o al controllo dell'operatore. AGCOM vigila su questo obbligo. La norma recepisce il principio europeo di separazione tra regolazione e operatività che attraversa l'intera direttiva 2018/1972, garantendo che gli enti pubblici non favoriscano i propri operatori controllati nell'accesso alle infrastrutture fisiche pubbliche.
Casi pratici
Caso 1: Silenzio del Comune sulla domanda di installazione di una centrale in fibra
L'operatore Alfa S.p.A. presenta al Comune di Sempronio una domanda per installare un armadio di distribuzione in fibra ottica su suolo pubblico, corredando l'istanza di tutta la documentazione prevista dall'art. 44 del Codice. Trascorsi settanta giorni senza alcun riscontro, Alfa diffida il Comune richiamando l'art. 43, comma 1, che fissa il termine perentorio di sessanta giorni. Il Comune eccepisce la necessità di acquisire il parere dell'ARPA regionale sui campi elettromagnetici, ma Alfa fa notare che il parere dell'organismo di controllo è disciplinato dall'art. 44 e non sospende il decorso del termine di sessanta giorni per le installazioni che rientrano nel silenzio-assenso. Il TAR Lazio, adito da Alfa, ordina al Comune di procedere entro quindici giorni.
Caso 2: Accatastamento di armadi di rete e IMU
Il Comune di Caio notifica a un operatore di telefonia fissa un avviso di accertamento IMU, sostenendo che gli armadi di distribuzione in fibra ottica installati su suolo pubblico del territorio comunale costituiscano unità immobiliari soggette a rendita catastale. L'operatore contesta l'atto richiamando l'art. 43, comma 4, del Codice: gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità non costituiscono unità immobiliari ai sensi del D.M. 28/1998 e non rilevano ai fini della rendita catastale. La Commissione tributaria provinciale annulla l'accertamento, confermando che la norma del Codice esclude espressamente questi beni dall'ambito di applicazione dell'IMU.
Caso 3: Installazione di antenna in zona soggetta a vincolo paesaggistico
Tizio, responsabile tecnico dell'operatore Beta, pianifica l'installazione di una stazione radio base 5G in un Comune con ampie aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004. L'autorizzazione edilizia unica è stata concessa dal Comune, ma il responsabile del procedimento non ha acquisito il nulla osta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. La Soprintendenza, intervenuta d'ufficio, sospende i lavori. Tizio verifica che il comma 5 dell'art. 43 mantiene ferme le tutele del Codice dei beni culturali anche nell'ambito del regime semplificato: l'assenso soprintendentizio era obbligatorio. Beta presenta nuova istanza convocando la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 44, includendo la Soprintendenza tra le amministrazioni da coinvolgere.
Domande frequenti
Le reti in fibra ottica sono equiparate alle strade e alle fognature?
Ai fini giuridici e urbanistici sì: l'art. 43, comma 4, assimila le infrastrutture di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità alle opere di urbanizzazione primaria. Questo significa che godono di un regime facilitato per la realizzazione su terreni privati e per l'inclusione nelle opere di urbanizzazione a carico dei costruttori. Restano però di proprietà degli operatori, non diventano beni pubblici.
Entro quanto tempo il Comune deve rispondere a una richiesta di installazione di un'antenna?
Sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa. L'art. 43, comma 1, fissa questo termine come perentorio. Decorso senza risposta, si applicano le regole del silenzio-assenso previste dall'art. 44 del Codice. Il Comune può richiedere integrazioni documentali una sola volta entro i primi quindici giorni, e la richiesta sospende il termine.
Un operatore paga l'IMU sugli armadi di rete installati su suolo pubblico?
No. L'art. 43, comma 4, del Codice esclude espressamente che gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (cavi, armadi, permutatori) costituiscano unità immobiliari ai sensi del D.M. 28/1998 o rilevino ai fini della rendita catastale. Non essendo classificati come immobili, non sono soggetti a IMU. Diverso è il caso degli edifici che ospitano i locali tecnici degli operatori, che seguono il regime ordinario.
Le tutele dei beni culturali si applicano anche alle installazioni di reti?
Sì. Il comma 5 dell'art. 43 mantiene espressamente ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004). Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico o culturale, anche le installazioni di reti di comunicazione devono acquisire l'assenso della Soprintendenza, che partecipa alla conferenza di servizi prevista dall'art. 44.
Gli operatori devono notificare ai Comuni l'installazione degli impianti radio?
Sì. Il comma 9 dell'art. 43 impone agli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico di inviare ai Comuni e al Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, secondo la modulistica prevista dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 207/2021. Questa comunicazione garantisce trasparenza e consente il monitoraggio del dispiegamento della rete sul territorio.
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