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Ultimo aggiornamento: 1 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Se la Commissione europea notifica i propri dubbi sulla compatibilità di un progetto di misura correttiva (imposizione, modifica o revoca di un obbligo a un'impresa) entro un mese dalla notifica ex art. 33, l'adozione è sospesa per ulteriori tre mesi.
  • Nel periodo di sospensione, AGCOM coopera con la Commissione e il BEREC per trovare la misura più idonea agli obiettivi del Codice.
  • Entro un mese dalla raccomandazione della Commissione, AGCOM comunica la misura finale adottata e motiva eventuali scostamenti dalla raccomandazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 34 D.Lgs. 259/2003 — Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Quando la misura prevista dall’articolo 33, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un’impresa in applicazione dell’articolo 72 o 78, in combinato disposto con gli articoli da 80 a 87 e l’articolo 93, e la Commissione europea entro il termine di un mese di cui all’ articolo 32, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, notifica all’Autorità i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o per cui dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell’Unione, l’adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla predetta notifica della Commissione medesima. In assenza di una notifica in tal senso, l’Autorità può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da un’altra autorità nazionale di regolamentazione.

2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, l’Autorità coopera strettamente con la Commissione europea e con il BEREC allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti dall’articolo 4, comma 1, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.

3. L’Autorità coopera strettamente con il BEREC allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace se il BEREC nel proprio parere di cui all’ articolo 33, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, condivide i seri dubbi della Commissione europea.

4. Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1, l’Autorità può, alternativamente: a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1, nonché il parere del BEREC; b) mantenere il suo progetto di misura.

5. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi dell’ articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, o di ritiro delle riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, l’Autorità comunica alla Commissione europea e al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo può essere prorogato per consentire all’Autorità di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 23.

6. L’Autorità motiva la decisione di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui all’ articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972.

7. L’Autorità può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura. articolo precedente articolo successivo

Commento

Il meccanismo di coerenza applicativa per le misure correttive

L'art. 34 disciplina la fase successiva alla sospensione bimestrale prevista dall'art. 33, comma 4: quando la Commissione europea notifica i propri dubbi su una misura correttiva entro il termine di un mese dalla notifica del progetto, si attiva una procedura specifica di tre mesi aggiuntivi in cui AGCOM coopera strettamente con la Commissione e il BEREC per individuare la misura più efficace. Questa procedura è riservata ai casi più delicati: la misura correttiva che impone, modifica o revoca un obbligo a un'impresa con significativo potere di mercato in applicazione degli artt. 72 e 78.

L'ulteriore sospensione triennale (comma 1)

Il comma 1 prevede che, quando la Commissione notifica ad AGCOM i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto UE, l'adozione del progetto venga sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione. Durante questo periodo, AGCOM non può adottare la misura. In assenza di notifica entro il primo mese, AGCOM può adottare il progetto tenendo nella massima considerazione le osservazioni ricevute (comma 1, ultima parte).

La cooperazione con Commissione e BEREC (commi 2 e 3)

Il comma 2 prevede che nel periodo di tre mesi AGCOM cooperi strettamente con la Commissione e il BEREC per individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi dell'art. 4, tenendo conto del parere dei partecipanti al mercato e della necessità di una pratica regolamentare coerente. Il comma 3 prevede una cooperazione rafforzata con il BEREC se quest'ultimo, nel proprio parere, condivide i seri dubbi della Commissione.

Le opzioni di AGCOM al termine del periodo di sospensione (commi 4 e 5)

Il comma 4 elenca le due alternative che AGCOM ha al termine del periodo: modificare o ritirare il progetto tenendo conto della notifica della Commissione e del parere BEREC, oppure mantenere il progetto. In ogni caso, entro un mese dalla raccomandazione della Commissione (ex art. 33, par. 5, lett. a) della Direttiva) o dal ritiro delle riserve, AGCOM comunica la misura finale adottata alla Commissione e al BEREC. Se decide di non modificare il progetto, deve motivare la decisione (comma 6). AGCOM può ritirare il progetto in qualsiasi fase (comma 7). La previsione del comma 5 chiarisce che il periodo di un mese per la comunicazione della misura finale può essere prorogato per consentire ad AGCOM di avviare una consultazione pubblica ex art. 23: questa flessibilità è importante quando la modifica del progetto a seguito delle osservazioni della Commissione è sostanziale e richiede un nuovo confronto con il mercato prima dell'adozione definitiva. La procedura complessiva degli artt. 33-34 riflette il modello di governance multilivello che caratterizza il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche: le decisioni nazionali rimangono competenza delle autorità nazionali, ma sono soggette a un meccanismo di verifica e coordinamento europeo che ne assicura la coerenza con il mercato unico.

Casi pratici

Caso 1: Il progetto di delibera AGCOM sospeso per tre mesi dalla Commissione

AGCOM notifica alla Commissione un progetto di delibera che intende designare un operatore come SMP in un mercato rilevante non incluso nella Raccomandazione della Commissione. La Commissione, entro il mese previsto dall'art. 33, notifica ad AGCOM i motivi per cui dubita della compatibilità del progetto con il diritto UE. Si attiva la procedura dell'art. 34, comma 1: il progetto è sospeso per tre mesi. Durante questo periodo, AGCOM coopera con la Commissione e il BEREC per ridefinire la perimetrazione del mercato rilevante in modo compatibile con il diritto UE.

Caso 2: AGCOM che mantiene il progetto nonostante la raccomandazione della Commissione

Dopo il periodo di cooperazione dell'art. 34, la Commissione raccomanda ad AGCOM di modificare il progetto di misura correttiva in un senso specifico. AGCOM ritiene che la raccomandazione non tenga conto adeguatamente delle specificità del mercato italiano e decide di mantenere il progetto originale. Ai sensi del comma 6, AGCOM deve motivare la propria decisione di non modificare il progetto sulla base della raccomandazione della Commissione. Il provvedimento finale sarà comunicato alla Commissione e al BEREC entro un mese.

Caso 3: Il progetto ritirato da AGCOM nel corso della procedura

Nel corso del periodo di cooperazione ex art. 34, AGCOM e la Commissione si confrontano e AGCOM si convinces che il progetto originale era effettivamente incompatibile con il diritto UE. Anziché modificarlo, AGCOM ritira il progetto (comma 7). AGCOM avvierà una nuova analisi di mercato e un nuovo processo decisionale, questa volta in modo più coordinato con la Commissione e il BEREC sin dall'inizio, per evitare un nuovo ciclo di sospensione e contestazione.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra la procedura dell'art. 33 e quella dell'art. 34?

L'art. 33 disciplina la procedura generale di notifica e sospensione (un mese + eventuale due mesi) per tutte le misure che influenzano gli scambi UE negli artt. 72, 75, 78, 79 e 93. L'art. 34 si applica specificamente alle misure correttive (imposizione, modifica o revoca di obblighi alle imprese) ex artt. 72 e 78, quando la Commissione solleva seri dubbi entro il primo mese: in questo caso si attiva una sospensione aggiuntiva di tre mesi con una procedura di cooperazione rafforzata.

La Commissione europea può imporre ad AGCOM di adottare una specifica misura?

No direttamente. Il meccanismo degli artt. 33-34 si basa sulla cooperazione e sulla 'massima considerazione' delle osservazioni della Commissione. La Commissione può adottare una decisione che richiede ad AGCOM di ritirare il progetto (se incompatibile con il diritto UE), ma non può imporre il contenuto della misura che AGCOM deve adottare in sua vece. AGCOM mantiene un margine di discrezionalità nella definizione delle misure correttive, nel rispetto dei principi del diritto UE.

Quanto tempo complessivo può richiedere l'adozione di una misura correttiva con la procedura degli artt. 33-34?

Il processo può durare molti mesi. Alla consultazione pubblica ex art. 23 (almeno un mese) si aggiunge il periodo di notifica all'UE: un mese per la notifica base, più due mesi in caso di sospensione estesa ex art. 33, comma 4, più eventualmente tre mesi di cooperazione ex art. 34. Il totale può arrivare a sei-sette mesi dalla notifica, a cui va aggiunto il tempo della consultazione pubblica e dell'istruttoria interna. Questo spiega perché le analisi di mercato e le delibere sugli obblighi SMP richiedono tipicamente anni.

La procedura degli artt. 33-34 si applica anche alle delibere AGCOM sulla tutela degli utenti?

No. La procedura degli artt. 33-34 si applica specificamente alle misure che rientrano negli artt. 72, 75, 78, 79 o 93 (analisi di mercato, obblighi asimmetrici sulle imprese SMP, separazione funzionale). Le delibere sulla tutela degli utenti finali, sui contratti, sul roaming e sulla portabilità del numero non rientrano in questa procedura, anche se devono rispettare i principi generali del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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