← Torna a Codice delle comunicazioni elettroniche
Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Entro il 21 dicembre 2024, Ministero e AGCOM dovevano realizzare mappature geografiche della copertura delle reti di comunicazione elettronica a larga banda, da aggiornare almeno annualmente.
  • AGCOM mappa la copertura corrente e il grado di utilizzo delle reti a banda larga, pubblicando le informazioni in formati aperti accessibili anche tramite la PDND a Regioni e enti locali.
  • Il Ministero realizza la mappatura previsionale delle reti ad altissima capacità (incluse le pianificate) e può designare aree dove nessun operatore prevede di investire, aprendole a manifestazioni di interesse.
  • Le dichiarazioni vincolanti degli operatori sui piani di installazione implicano obblighi di reporting e, in caso di mancata attuazione, l'applicazione di sanzioni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 22 D.Lgs. 259/2003 — Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell’offerta di servizi di connettività

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Entro il 21 dicembre 2024, il Ministero e l’Autorità realizzano, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalità istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni anno. Le informazioni raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e sui relativi parametri e sono trattate conformemente all’articolo 20 comma 3.

2. La mappatura dell’Autorità riporta la copertura geografica corrente e il relativo grado di utilizzo delle reti a banda larga all’interno del territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ed anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del presente decreto.

3. All’esito dell’attività di mappatura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 2, l’Autorità pubblica informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti, in conformità con i criteri e le finalità definite dall’articolo 98-quindecies, comma 2, anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali, volte a consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di sviluppo dell’offerta di servizi di connettività al singolo indirizzo, anche al fine di effettuare valutazioni comparative sulle diverse offerte disponibili dei diversi operatori. L’Autorità adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente comma.

4. Il Ministero, anche tenendo conto dell’attività svolta dall’Autorità ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e delle relative informazioni, realizza una mappatura geografica che include le informazioni di previsione sulla copertura delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacità, all’interno del territorio nazionale, relative a un arco temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai fini dell’accertamento degli elementi istruttori necessari per la definizione e adozione di interventi di politica industriale di settore, comprese le indagini richieste per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tale mappatura di previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle sulle installazioni pianificate, dalle imprese o dalle autorità pubbliche, di reti ad altissima capacità e di importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocità di download di almeno 300 Mbps. L’Autorità decide, in relazione ai compiti ad essa attribuiti ai sensi del presente decreto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,, la misura in cui è opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nell’ambito di tale previsione. 4-bis. Nella fase di mappatura di cui al comma 4, le informazioni rilasciate dalle imprese sui piani di installazione delle reti hanno natura di dichiarazioni vincolanti ed implicano l’obbligo per le imprese di riferire al Ministero e all’Autorità, secondo le tempistiche predefinite dal Ministero, in merito allo stato di implementazione dei piani di installazione delle reti oggetto di dichiarazione. Al termine dell’arco temporale predefinito dal Ministero, l’Autorità, in contraddittorio con l’impresa interessata, verifica il rispetto delle dichiarazioni vincolanti e in caso di mancata attuazione, previa contestazione e valutate eventuali cause di giustificazione, applica la sanzione di cui all’articolo 30, comma 2.

5. Il Ministero, sulla base delle informazioni raccolte e delle previsioni acquisite a norma del comma 1 e del comma 4, può designare aree con confini territoriali definiti in cui abbia accertato che nessuna impresa o autorità pubblica abbia installato o intenda installare una rete ad altissima capacità o realizzare importanti aggiornamenti o estensioni della rete che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali.

6. Nell’ambito dell’area designata, il Ministero può invitare le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare l’intenzione di installare reti ad altissima capacità sulla base delle previsioni acquisite a norma del comma 4. A seguito di tale invito, il Ministero può chiedere ad altre imprese ed autorità pubbliche di dichiarare l’intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps nella medesima area. Il Ministero indica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire un livello di dettaglio analogo a quello contenuto nelle previsioni di cui ai commi 1 e 4. Il Ministero rende noto alle imprese o alle autorità pubbliche che manifestano interesse se l’area designata è coperta o sarà coperta da una rete d’accesso di prossima generazione con velocità di download inferiore a 300 Mbps sulla base delle informazioni raccolte ai sensi del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa aprioristicamente.

7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinchè i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200 per consentirne il riutilizzo anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della PDND, resi accessibili a Regioni ed enti locali. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, mettono a disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio.

8. Il Ministero e l’Autorità, definiscono, mediante protocollo d’intesa, le modalità di collaborazione ai fini dell’attuazione del presente articolo, con specifico riferimento allo scambio e condivisione di informazioni, le tempistiche e le metodologie di mappatura, con riferimento alla PDND e a standard aperti e di interoperabilità di base dati. In tale protocollo di intesa, il Ministero e l’Autorità concordano un approccio alla mappatura che consenta coerenza, uniformità ed accessibilità dei dati e delle informazioni e che minimizzi l’onere informativo per le imprese, per le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni interessate. articolo precedente articolo successivo

Commento

La mappatura geografica come fondamento delle politiche di banda ultralarga

L'art. 22 è la norma di riferimento per la mappatura geografica delle infrastrutture di comunicazione elettronica in Italia. Si tratta di uno strumento cruciale per le politiche pubbliche di sviluppo della banda ultralarga: senza una mappa accurata di dove esistono (e dove non esistono) reti a banda larga, è impossibile indirizzare gli investimenti pubblici verso le aree più carenti, applicare correttamente le norme sugli aiuti di Stato e garantire agli utenti informazioni attendibili sull'offerta di connettività disponibile al proprio indirizzo.

Le due mappature distinte: AGCOM e Ministero

Il comma 1 stabilisce l'obbligo generale di mappatura per entrambe le autorità, da realizzare entro il 21 dicembre 2024 e da aggiornare almeno annualmente. I commi successivi specificano le caratteristiche delle due mappature. La mappatura di AGCOM (commi 2 e 3) si concentra sulla copertura geografica corrente e sul grado di utilizzo delle reti a banda larga, orientata ai fini della regolamentazione della concorrenza. I risultati devono essere pubblicati in formati aperti, standardizzati e interoperabili, accessibili tramite la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) anche a Regioni ed enti locali. La mappatura del Ministero (comma 4) è di tipo previsionale: include le informazioni sui piani di installazione delle reti ad altissima capacità in un arco temporale predefinito, nonché gli aggiornamenti o estensioni delle reti fino alla velocità di download di almeno 300 Mbps. Questa mappatura serve principalmente per le politiche industriali e per la gestione degli aiuti di Stato.

Le dichiarazioni vincolanti dei piani di installazione (comma 4-bis)

Il comma 4-bis introduce una disposizione particolarmente rilevante: le informazioni rilasciate dalle imprese sui piani di installazione delle reti hanno natura di dichiarazioni vincolanti. Le imprese che dichiarano di voler investire in una certa area sono tenute a riferire al Ministero e ad AGCOM sullo stato di implementazione, e al termine del periodo previsto, AGCOM verifica il rispetto delle dichiarazioni. In caso di mancata attuazione, previa contestazione e valutate eventuali cause di giustificazione, si applica la sanzione del comma 2 dell'art. 30 (da 50.000 a 1.000.000 di euro). Questa disposizione serve a combattere il fenomeno del blocking: la pratica di alcuni operatori dominanti di dichiarare piani di investimento nelle aree a fallimento di mercato solo per bloccare gli investimenti pubblici, senza poi realizzarli.

La designazione delle aree senza investimenti (commi 5 e 6)

Il Ministero può designare aree con confini definiti dove ha accertato che nessuna impresa o autorità pubblica abbia installato o intenda installare una rete ad altissima capacità o effettuare aggiornamenti significativi con velocità di almeno 300 Mbps. Le aree designate sono pubblicate in formati aperti. Successivamente, il Ministero può invitare le imprese a dichiarare l'intenzione di investire in queste aree (primo round), e poi chiedere anche ad altri soggetti di manifestare interesse (secondo round). Questa procedura è funzionale all'applicazione degli aiuti di Stato in banda larga: solo nelle aree dove nessun operatore privato intende investire è giustificato l'intervento pubblico.

Casi pratici

Caso 1: Il cittadino che vuole sapere se è raggiungibile dalla fibra

Tizio abita in un comune di 3.000 abitanti e non sa se è raggiungibile dalla fibra ottica o se è in una zona a fallimento di mercato. L'art. 22, comma 3, prevede che AGCOM pubblichi informazioni adeguate e aggiornate che consentano agli utenti finali di analizzare lo stato di sviluppo dell'offerta di servizi di connettività al singolo indirizzo e di confrontare le diverse offerte disponibili. Tizio può consultare il portale di AGCOM dedicato alla mappatura della copertura per verificare la situazione al proprio indirizzo.

Caso 2: L'operatore che blocca gli investimenti pubblici con false dichiarazioni

Beta S.p.A., operatore dominante, dichiara al Ministero nella mappatura previsionale di voler coprire con la fibra 50 comuni montani entro tre anni. Il Ministero, ritenendo l'area coperta dall'iniziativa privata, non la include nelle zone per l'intervento pubblico. Dopo tre anni, Beta S.p.A. non ha posato un solo metro di fibra. Il comma 4-bis dell'art. 22 prevede che queste dichiarazioni abbiano natura vincolante: AGCOM avvia la verifica e, accertata la mancata attuazione senza giustificazione, applica la sanzione del comma 2 dell'art. 30.

Caso 3: La Regione che usa i dati di mappatura per pianificare i propri investimenti

L'assessore allo sviluppo digitale di una Regione vuole pianificare un intervento di cofinanziamento della fibra nei comuni rurali del proprio territorio. L'art. 22, comma 3, prevede che i dati di mappatura siano resi accessibili a Regioni ed enti locali tramite la PDND in formati aperti e interoperabili. La Regione può quindi scaricare i dati di copertura della propria area e identificare i comuni dove nessun operatore privato ha rete o piani di investimento, focalizzando le risorse pubbliche sulle aree più carenti.

Domande frequenti

Cosa succede se un operatore non rispetta i piani di installazione dichiarati?

Il comma 4-bis dell'art. 22 prevede che le dichiarazioni sui piani di installazione abbiano natura vincolante. L'operatore deve riferire periodicamente sullo stato di implementazione. Al termine del periodo, AGCOM verifica il rispetto delle dichiarazioni in contraddittorio con l'impresa. Se la mancata attuazione non è giustificata, si applica la sanzione del comma 2 dell'art. 30: da 50.000 a 1.000.000 di euro.

Cosa si intende per area 'bianca', 'grigia' e 'nera' nella mappatura della banda larga?

Le designazioni europee distinguono le aree in base al numero di operatori che offrono o pianificano reti ad altissima capacità. Le aree bianche sono quelle senza reti ad altissima capacità, dove è ammesso l'intervento pubblico per la banda larga. Le aree grigie hanno un solo operatore (potenziale fallimento di mercato). Le aree nere hanno almeno due operatori con reti concorrenti. La mappatura del Ministero ai sensi dell'art. 22 è lo strumento che consente di identificare queste aree in Italia.

La mappatura geografica è accessibile ai privati?

Sì, in parte. L'art. 22, comma 3, prevede che AGCOM pubblichi informazioni adeguate che consentano agli utenti finali di analizzare la connettività al proprio indirizzo. Il comma 7 prevede che i dati non soggetti a riservatezza commerciale siano direttamente accessibili in formati aperti. I dati soggetti a riservatezza commerciale sono invece condivisibili solo tra le autorità competenti.

Come vengono coordinate le due mappature di AGCOM e del Ministero?

Il comma 8 prevede che Ministero e AGCOM definiscano, mediante protocollo d'intesa, le modalità di collaborazione, con specifico riferimento allo scambio e condivisione di informazioni, alle tempistiche e metodologie di mappatura, e all'utilizzo della PDND. Il protocollo deve garantire coerenza, uniformità e accessibilità dei dati, minimizzando l'onere informativo per le imprese, le Regioni e le altre PA.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.