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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I diritti, le condizioni e le procedure relative alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata.
  • Salvo modifiche minime concordate con il titolare, il Ministero deve comunicare in anticipo l'intenzione di modificare, concedendo almeno quattro settimane per le osservazioni.
  • Le modifiche devono essere pubblicate con i relativi motivi sul sito del Ministero.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 18 D.Lgs. 259/2003 — Modifica dei diritti e degli obblighi

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o ai diritti di installazione delle strutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti d’uso trasferibili dello spettro radio o delle risorse di numerazione.

2. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell’autorizzazione generale, il Ministero, sentita l’Autorità per gli eventuali profili di competenza, comunica l’intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane. Le modifiche sono pubblicate, unitamente ai relativi motivi, sul sito del Ministero. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • I diritti, le condizioni e le procedure relative alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata.
  • Salvo modifiche minime concordate con il titolare, il Ministero deve comunicare in anticipo l'intenzione di modificare, concedendo almeno quattro settimane per le osservazioni.
  • Le modifiche devono essere pubblicate con i relativi motivi sul sito del Ministero.
Indice dei contenuti

La stabilità delle regole come valore per gli investimenti

L'art. 18 disciplina le condizioni in cui i diritti e gli obblighi degli operatori possono essere modificati dalle autorità nel corso del rapporto. La norma tutela la certezza del diritto e la prevedibilità regolatoria, valori fondamentali per le imprese del settore che effettuano investimenti a lungo termine nelle infrastrutture: un operatore che installa una rete in fibra ottica si aspetta che le regole del gioco rimangano stabili per un periodo sufficiente a garantire il ritorno dell'investimento.

Il requisito della giustificazione oggettiva

Il comma 1 stabilisce che i diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti d'uso dello spettro o delle risorse di numerazione, o ai diritti di installazione di strutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. Non è quindi sufficiente la discrezionalità amministrativa: ci deve essere una motivazione obiettiva (ad esempio, un cambiamento normativo europeo, una modifica del quadro tecnico o l'emersione di nuovi bisogni di pubblico interesse). La proporzionalità della modifica rispetto alla giustificazione è un ulteriore parametro di legittimità.

La procedura di consultazione preventiva

Il comma 2 introduce un procedimento garantistico: salvo che le modifiche siano minime e concordate con il titolare dei diritti, il Ministero (sentita AGCOM per i profili di sua competenza) deve comunicare l'intenzione di modificare ai soggetti interessati, inclusi utenti e consumatori, concedendo un periodo di tempo sufficiente per presentare osservazioni. Tale periodo non può essere inferiore a quattro settimane, tranne in casi eccezionali. Le modifiche e i loro motivi devono essere pubblicati sul sito del Ministero. Questa procedura riflette i principi di trasparenza e partecipazione che caratterizzano tutta la disciplina del Codice.

Le modifiche ai diritti d'uso trasferibili dello spettro

Il comma 1 prevede una considerazione specifica per i diritti d'uso trasferibili dello spettro o delle risorse di numerazione: le loro condizioni specifiche devono essere tenute in considerazione nelle decisioni di modifica. Questa previsione è rilevante in un contesto in cui i diritti d'uso dello spettro hanno un valore economico rilevante (come le licenze 5G) e possono essere oggetto di compravendita sul mercato secondario: una modifica retroattiva delle condizioni potrebbe distruggere il valore economico dell'investimento fatto dall'acquirente.

Casi pratici

Caso 1: Il Ministero che vuole modificare la durata delle autorizzazioni

Il Ministero valuta di ridurre la durata massima delle autorizzazioni generali da 20 a 10 anni per favorire la revisione periodica del mercato. Prima di adottare la misura, deve rispettare la procedura dell'art. 18, comma 2: comunicare l'intenzione di modificare, concedere almeno quattro settimane per le osservazioni degli operatori e degli utenti, e pubblicare le modifiche con i relativi motivi. Gli operatori possono presentare osservazioni e, se la modifica è adottata senza adeguata motivazione obiettiva, impugnarla davanti al TAR.

Caso 2: La modifica concordata tra Ministero e operatore

Tizio, titolare di un'autorizzazione generale per servizi di comunicazione satellite, concorda con il Ministero una modifica delle condizioni dell'autorizzazione per aggiornare i parametri tecnici delle frequenze utilizzate, a seguito di nuovi standard internazionali. Essendo una modifica minima e concordata con il titolare, il comma 2 dell'art. 18 non richiede la procedura di consultazione pubblica preventiva. La modifica può essere formalizzata con un accordo diretto tra il titolare e il Ministero.

Caso 3: L'operatore che si oppone a una modifica retroattiva dei diritti d'uso 5G

Alfa S.p.A. ha acquistato diritti d'uso di frequenze 5G per 20 anni a seguito di una gara pubblica. Il Ministero propone di modificare le condizioni d'uso riducendo la banda assegnata a causa di nuovi obblighi di condivisione dello spettro. Alfa S.p.A. contesta che la modifica non sia obiettivamente giustificata in misura proporzionata e che non tenga conto delle condizioni specifiche dei diritti d'uso trasferibili, come richiede l'art. 18, comma 1. L'operatore presenta osservazioni nel periodo di consultazione e, se la modifica viene comunque adottata, la impugna davanti al TAR.

Domande frequenti

Quanto tempo ha un operatore per presentare osservazioni su una modifica proposta?

Il comma 2 dell'art. 18 prevede un periodo non inferiore a quattro settimane, tranne in casi eccezionali. Il Ministero deve tenere conto della complessità della questione nel determinare il periodo di consultazione: per modifiche di grande impatto economico o tecnico, un periodo di quattro settimane potrebbe non essere sufficiente e le autorità sono invitate a concedere più tempo.

Cosa significa che le modifiche devono essere 'obiettivamente giustificate'?

Significa che ci deve essere una ragione oggettiva, verificabile e non meramente discrezionale per la modifica. Esempi di giustificazioni obiettive: un cambiamento normativo europeo che richiede l'adeguamento delle condizioni, una modifica del quadro tecnico che rende obsolete le condizioni esistenti, o la necessità di liberare frequenze per un nuovo servizio di interesse pubblico. Non è sufficiente la semplice opportunità politica o la preferenza dell'amministrazione.

Le modifiche ai diritti d'uso dello spettro radio possono avvenire retroattivamente?

In linea di principio no, o almeno non senza compensazione e proporzionalità. Il comma 1 prevede che le modifiche dei diritti d'uso siano operate 'tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti d'uso trasferibili dello spettro o delle risorse di numerazione'. L'art. 19 prevede poi specifiche garanzie contro la limitazione o la revoca anticipata dei diritti d'uso, inclusa la previsione di un 'congruo indennizzo' in caso di revoca anticipata.

La procedura dell'art. 18 si applica anche a AGCOM per le proprie delibere?

Il comma 2 fa riferimento al Ministero, sentita l'Autorità per gli eventuali profili di competenza. AGCOM ha procedure proprie di consultazione pubblica prima dell'adozione di delibere regolatorie (artt. 23 e 24), che perseguono finalità analoghe di partecipazione e trasparenza. Le delibere di AGCOM che modificano obblighi specifici imposti alle imprese seguono le procedure di consultazione previste dall'art. 23 e, per le misure che influenzano gli scambi tra Stati UE, le procedure di notifica alla Commissione degli artt. 33 e 34.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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