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Ultimo aggiornamento: 27 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il gruppo sanguigno del titolare della patente può essere annotato nella patente stessa, nell'apposito spazio a pagina 2 del modello IV.2.
  • L'annotazione viene effettuata sulla base di una scheda allegata al certificato medico, in copia autenticata o conforme.
  • Le modalità di determinazione del gruppo sanguigno sono definite con decreto del Ministro della sanità, aggiornabile in base ai progressi scientifici nel campo emotrasfusionale.
  • Il titolare è tenuto a verificare l'esattezza dell'annotazione all'atto del ritiro della patente e a chiedere rettifica in caso di errore all'ufficio MCTC competente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 309 DPR 495/1992 — Annotazione del gruppo sanguigno

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla patente di guida, è riportato nell'apposito spazio a ciò destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2.

2. Gli estremi del gruppo sanguigno… sono rilevati dalla scheda allegata, in copia autenticata (o conforme), al certificato medico relativo al possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.

3. Le modalità di determinazione del gruppo sanguigno di appartenenza, di competenza dei laboratori a ciò preposti, sono def- inite con decreto del Ministro della sanità da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice. Tale decreto può essere aggiornato, a seguito di progressi scientifici nel campo emotrasfusionale.

4. Il titolare è tenuto a verificare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione relativa al gruppo sanguigno, qualora annotato, per lettura diretta della scheda originale in suo possesso ed a chiederne la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio provinciale della M.C.T.C.

Commento

Funzione e contesto dell'annotazione del gruppo sanguigno

L'articolo 309 del DPR 495/1992 disciplina una delle annotazioni facoltative che possono figurare sulla patente di guida italiana: il gruppo sanguigno del titolare. In attuazione delle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) relative al modello e al contenuto della patente, il regolamento stabilisce le condizioni di questa annotazione, la sua fonte documentale e le responsabilità in capo al titolare per la verifica della correttezza del dato.

La ratio di questa previsione è immediatamente comprensibile: la patente di guida è il documento che un conducente porta sempre con sé durante la guida. In caso di incidente stradale grave, con il conducente privo di coscienza e impossibilitato a comunicare, il gruppo sanguigno annotato sulla patente può essere determinante per le prime operazioni di emergenza medica e, in particolare, per decidere rapidamente trasfusioni di sangue compatibile. Si tratta di una misura di sicurezza sanitaria che sfrutta l'ubiquità del documento di guida.

La natura facoltativa dell'annotazione e lo spazio riservato

Il comma 1 precisa che il gruppo sanguigno viene annotato sulla patente «qualora» annotato, evidenziando la natura facoltativa di questa indicazione. Non esiste un obbligo di legge che imponga al titolare di far annotare il proprio gruppo sanguigno sulla patente: si tratta di una facoltà che il titolare può o meno esercitare. Chi decide di farla annotare deve richiedere l'inserimento all'ufficio competente al momento del rilascio della patente o, successivamente, tramite le procedure di aggiornamento del documento.

L'annotazione è collocata in uno spazio specifico a pagina 2 del modello IV.2 della patente, secondo il modello ufficiale stabilito dal regolamento. La collocazione fissa garantisce che il personale di emergenza sappia esattamente dove cercare questa informazione in caso di necessità.

La fonte documentale: il certificato medico e la scheda

Il comma 2 stabilisce che gli estremi del gruppo sanguigno vengono rilevati da una scheda allegata al certificato medico relativo al possesso dei requisiti fisici e psichici per la guida, presentata in copia autenticata o conforme. Il dato del gruppo sanguigno non può essere inserito sulla base di una dichiarazione soggettiva del titolare, ma deve risultare da un documento medico verificato. Questo requisito ha una giustificazione tecnica e di sicurezza: un gruppo sanguigno errato sulla patente potrebbe essere peggiore dell'assenza di qualsiasi annotazione, poiché potrebbe indurre il personale medico a somministrare sangue non compatibile. La catena documentale (laboratorio→scheda→certificato medico→copia autenticata→annotazione in patente) garantisce la tracciabilità e la verificabilità del dato.

Le modalità di determinazione del gruppo sanguigno

Il comma 3 rinvia a un decreto del Ministro della sanità per la definizione delle modalità tecniche di determinazione del gruppo sanguigno, demandate ai «laboratori a ciò preposti». Il decreto, previsto entro il termine dell'articolo 232 del Codice della Strada, può essere aggiornato in base ai progressi scientifici nel campo emotrasfusionale. Questa clausola di aggiornamento è particolarmente avveduta: le tecniche di tipizzazione del sangue (ABO, Rh, sistemi minori) si evolvono nel tempo, e il rinvio al decreto ministeriale consente di adeguare gli standard tecnici senza dover modificare il regolamento. In pratica, la determinazione avviene tramite le analisi del sangue standard effettuate dai laboratori di analisi cliniche, che producono il referto con il sistema ABO (A, B, AB, 0) e il fattore Rh (positivo o negativo).

L'obbligo di verifica del titolare al ritiro della patente

Il comma 4 impone un obbligo specifico in capo al titolare della patente: al momento del ritiro del documento — sia per il primo rilascio che per le ipotesi di estensione (conseguimento di una nuova categoria) o di duplicato — il titolare deve verificare l'esattezza dell'annotazione relativa al gruppo sanguigno, se presente, leggendo direttamente la scheda originale in suo possesso. Se rileva un errore, deve immediatamente richiedere la rettifica all'ufficio provinciale della MCTC (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione, oggi Direzione Generale Territoriale del Ministero delle Infrastrutture).

Questo obbligo di verifica è significativo: trasferisce sul titolare una responsabilità attiva di controllo del documento. L'ufficio che ha redatto la patente risponde degli errori materiali nella trascrizione, ma il titolare che ritira il documento senza verificare il dato e poi subisce un pregiudizio a causa di un'annotazione errata ha quantomeno contribuito alla situazione con la propria inerzia. In termini pratici, la verifica è semplice: basta confrontare il dato sulla patente con quello riportato sul referto delle analisi del sangue.

Considerazioni pratiche: vale la pena annotare il gruppo sanguigno?

Dal punto di vista della sicurezza individuale, l'annotazione del gruppo sanguigno sulla patente può fare la differenza in situazioni di emergenza grave. I soccorritori e il personale medico dei pronto soccorso sono abituati a consultare i documenti di identità del ferito per raccogliere informazioni utili. Tuttavia, occorre tenere presente che:

  • il personale sanitario, prima di trasfondere sangue, effettua comunque una tipizzazione d'urgenza al momento del ricovero; l'annotazione sulla patente costituisce un'indicazione di primo orientamento, non una prescrizione vincolante;
  • l'annotazione rispecchia il gruppo sanguigno al momento della determinazione; non tiene conto di eventuali patologie che potrebbero influire sulla compatibilità emotrasfusionale;
  • la correttezza del dato è quindi critica: un'annotazione errata è potenzialmente più pericolosa dell'assenza di annotazione.

Per questi motivi il sistema normativo ha scelto di rendere l'annotazione facoltativa ma, quando presente, soggetta a un rigoroso controllo documentale e a una responsabilità attiva del titolare per la sua esattezza.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

È obbligatorio annotare il gruppo sanguigno sulla patente di guida?

No, l'annotazione è facoltativa. L'articolo 309 usa l'espressione 'qualora annotato', indicando che il titolare può scegliere liberamente se richiedere o meno l'inserimento del dato sul documento.

Quali documenti servono per far annotare il gruppo sanguigno sulla patente?

Occorre presentare la scheda con il dato del gruppo sanguigno allegata in copia autenticata o conforme al certificato medico relativo all'idoneità psicofisica alla guida. Il semplice referto delle analisi non è sufficiente.

Cosa devo fare se noto che il gruppo sanguigno annotato sulla patente è errato?

L'articolo 309, comma 4, impone di chiedere la rettifica all'ufficio provinciale della Motorizzazione (oggi Direzione Generale Territoriale). La verifica va effettuata al ritiro della patente (primo rilascio, estensione o duplicato) confrontando il dato con la scheda originale.

I medici del pronto soccorso si fidano del gruppo sanguigno annotato sulla patente per trasfondere sangue?

L'annotazione può costituire un orientamento di emergenza, ma il personale sanitario effettua comunque una tipizzazione d'urgenza prima di procedere a trasfusioni. Il dato sulla patente non sostituisce la verifica clinica.

Il gruppo sanguigno sulla patente viene aggiornato automaticamente?

No. L'aggiornamento è a carico del titolare, che deve richiedere la modifica ogni volta che il dato cambi o in caso di errore riscontrato al ritiro della patente. Il sistema non prevede aggiornamenti automatici.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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