- L'ufficio provinciale M.C.T.C. competente per l'immatricolazione della macchina agricola è quello della circoscrizione dove si trova l'azienda agricola, l'impresa agromeccanica o l'ente proprietario del mezzo.
- L'immatricolazione avviene a nome di chi dichiara di essere proprietario e produce la dichiarazione di titolarità rilasciata dalla Regione (o Province autonome di Trento e Bolzano).
- La dichiarazione di titolarità attesta che il richiedente è titolare di azienda agricola, di impresa agromeccanica o di impresa che esercita la locazione di macchine agricole ai sensi dell'art. 110, comma 2, del Codice.
- Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole (art. 57 del Codice) può avvenire solo a favore di soggetti in possesso della dichiarazione di titolarità e viene annotato nei registri M.C.T.C.
- Per enti e consorzi pubblici, la dichiarazione di titolarità è rilasciata dagli stessi interessati e deve assicurare l'uso esclusivo del mezzo per lavorazioni agricole, forestali o di manutenzione di parchi e giardini pubblici.
Testo dell'articoloVigente
Art. 294 DPR 495/1992 — Immatricolazione, rilascio della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, trasferimento di proprietà delle macchine agricole
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente al rilascio della carta di circolazione, ovvero del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è quello nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola o forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la sede dell'impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine agricole ovvero la sede degli enti o consorzi pubblici proprietari della macchina agricola. Nel caso di reimmatricolazione, il predetto ufficio provvede alla trascrizione dei dati di proprietà sulla carta di circolazione della macchina agricola interessata.
2. L'ufficio indicato al comma 1, ove il caso ricorra, provvede all'immatricolazione della macchina agricola a nome di colui che dichiari di esserne proprietario e che sia in possesso della dichiarazione di titolarità di cui al comma 3, ovvero a nome del presidente pro-tempore dell'ente o consorzio pubblico. 3. La dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole di cui all'articolo 110, comma 2, del codice, è rilasciata dal competente assessorato delle regioni, ovvero delle province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso di enti o consorzi pubblici, la dichiarazione di titolarità è rilasciata dagli stessi interessati ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e deve assicurare l'esclusivo uso della macchina che si intende immatricolare, volto a lavorazioni agricole o forestali o di manutenzione di parchi e giardini pubblici. In ambedue i casi, la dichiarazione di assunzione di responsabilità, prevista dall'articolo 110, comma 3 del codice, può essere omessa quando dalla documentazione presentata già risulti la proprietà della macchina agricola da parte di colui che ne richiede il trasferimento di proprietà.
4. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, può avvenire solo a favore dei soggetti in possesso della dichiarazione citata al comma 3 e viene annotato sugli appositi registri della Direzione generale della M.C.T.C., secondo le procedure dalla stessa stabilite.
Stesso numero, altri codici
- Art. 294 Cod. Amb. — Prescrizioni per il rendimento di combustione
- Art. 294 D.Lgs. 209/2005 — Esercizio dell'azione di risarcimento
- Art. 294 Codice Civile: Pluralità di adottati o di adottanti
- Articolo 294 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 294 Codice di Procedura Civile: Rimessione in termini
- Art. 294 c.p.p.: Interrogatorio della persona sottoposta a misur
In sintesi
Indice dei contenuti
Le macchine agricole nel sistema del Codice della Strada: inquadramento normativo
L'art. 294 del DPR 495/1992 attua l'art. 110 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) in tema di macchine agricole, disciplinando le procedure amministrative per l'immatricolazione, il rilascio dei documenti di circolazione e il trasferimento di proprietà. Le macchine agricole godono di un regime speciale rispetto agli altri veicoli: non sono soggette alla medesima procedura di immatricolazione degli autoveicoli ordinari, ma possono essere dotate di carta di circolazione oppure, in determinati casi, di un semplice certificato di idoneità tecnica alla circolazione, strumento più agile e di competenza dell'ufficio provinciale. La specialità del regime riflette la natura strumentale di questi mezzi rispetto all'attività agricola, che giustifica un sistema di accesso semplificato ma comunque controllato dalla Pubblica Amministrazione.
La competenza territoriale dell'ufficio M.C.T.C.
Il comma 1 stabilisce il criterio di competenza territoriale dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. abilitato al rilascio della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica. Il criterio è quello del luogo dove si trova: (a) l'azienda agricola o forestale alla quale è destinata la macchina; (b) la sede dell'impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o che esercita la locazione di macchine agricole; (c) la sede degli enti o consorzi pubblici proprietari della macchina. Questa competenza per zona segue la logica di radicare il controllo amministrativo nel territorio di effettivo utilizzo del mezzo, favorendo i controlli e riducendo i fenomeni di immatricolazione strumentale in circoscrizioni diverse da quella di uso. In caso di reimmatricolazione, il medesimo ufficio provvede alla trascrizione dei nuovi dati di proprietà sulla carta di circolazione esistente.
La dichiarazione di titolarità: chi la rilascia e cosa certifica
L'elemento centrale del sistema è la dichiarazione di titolarità, che il richiedente deve produrre per accedere all'immatricolazione. Il comma 3 ne definisce il contenuto e i soggetti legittimati al rilascio. Per le aziende agricole private e le imprese agromeccaniche, la dichiarazione è rilasciata dal competente assessorato della Regione (o delle Province autonome di Trento e Bolzano). La dichiarazione attesta che il richiedente è titolare di un'azienda agricola, di un'impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole ai sensi dell'art. 110, comma 2, del Codice. Per gli enti e consorzi pubblici, invece, la dichiarazione è rilasciata dagli stessi interessati mediante autocertificazione ai sensi della L. 15/1968 (oggi DPR 445/2000), con la quale si assicura l'uso esclusivo della macchina per lavorazioni agricole, forestali o di manutenzione di parchi e giardini pubblici: questo perché gli enti pubblici hanno già in sé un livello di affidabilità che giustifica l'autocertificazione. La norma prevede altresì che la dichiarazione di responsabilità di cui all'art. 110, comma 3, del Codice possa essere omessa quando dalla documentazione presentata già risulti la proprietà della macchina da parte di chi ne richiede il trasferimento.
Il trasferimento di proprietà: vincoli e procedure
Il comma 4 disciplina il trasferimento di proprietà delle macchine agricole in attuazione dell'art. 57 del Codice, che regola in generale le variazioni dei dati sui veicoli a motore. La norma introduce un importante vincolo soggettivo: il trasferimento può avvenire solo a favore di soggetti in possesso della dichiarazione di titolarità di cui al comma 3. Ciò significa che una macchina agricola non può essere venduta a chiunque: l'acquirente deve dimostrare di essere un agricoltore, un imprenditore agromeccanico, un'impresa di locazione di macchine agricole o un ente pubblico con le caratteristiche descritte. Il trasferimento è annotato sugli appositi registri della Direzione generale della M.C.T.C. secondo le procedure da essa stabilite. Questo sistema di controllo serve a evitare che le agevolazioni normative e fiscali riservate alle macchine agricole vengano estese a soggetti che non hanno un rapporto professionale con l'agricoltura.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti