- Le macchine agricole semoventi e trainate devono essere equipaggiate con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti dall'art. 12, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 4 maggio 1983.
- Le caratteristiche tecniche dei dispositivi, le quote di montaggio e gli angoli di visibilità sono definiti nell'allegato 12 del DPR 10 febbraio 1981, n. 212.
- Le attrezzature portate o semiportate che occultano i dispositivi luminosi del mezzo semovente devono essere equipaggiate con gli stessi dispositivi occultati, eventualmente su supporto amovibile.
- Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, può stabilire prescrizioni diverse quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano.
Testo dell'articoloVigente
Art. 273 DPR 495/1992 — Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle macchine agricole
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le macchine agricole semoventi e trainate devono essere munite dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 4 maggio
1983. Le caratteristiche di tali dispositivi, le quote di montaggio nonché gli angoli di visibilità devono rispondere alle prescrizioni riportate nell'allegato 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.
2. Le attrezzature agricole portate o semiportate, qualora con la loro sagoma occultino i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione delle macchine agricole semoventi a cui sono collegate, devono essere equipaggiate con i dispositivi che occultano; tali dispositivi possono essere montati su supporto amovibile.
3. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano. Nota all'art. 273: – Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 209.
Stesso numero, altri codici
- Art. 273 Cod. Amb. — grandi impianti di combustione
- Art. 273 D.Lgs. 209/2005 — Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione
- Art. 273 Codice Civile: Azione nell'interesse del minore o
- Articolo 273 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 273 c.p.c.: Riunione di procedimenti relativi alla stessa c
- Art. 273 c.p.p.: Condizioni generali di applicabilità delle misu
In sintesi
Indice dei contenuti
Finalità e ambito di applicazione
L'art. 273 del DPR 495/1992 disciplina i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle macchine agricole — trattori, mietitrebbie, rimorchi agricoli, erpici semoventi e attrezzature portate — quando circolano sulla rete stradale pubblica. Si tratta di un tema di grande rilevanza pratica per la sicurezza stradale nelle aree rurali: le macchine agricole sono veicoli lenti, di grandi dimensioni, spesso poco visibili di notte o nelle ore crepuscolari, e la loro presenza sulle strade statali, provinciali e comunali è fonte di incidenti anche gravi.
La norma rinvia espressamente a due atti normativi tecnici di riferimento:
Questo sistema di rinvii tecnici è tipico della regolamentazione di settore: il Regolamento del Codice fissa il principio (obbligo di illuminazione e segnalazione), mentre le norme tecniche di settore — spesso aggiornate con provvedimenti ministeriali — definiscono i dettagli costruttivi. Il vantaggio è la flessibilità: le specifiche tecniche possono essere aggiornate senza dover modificare il Regolamento principale.
Macchine semoventi e trainate: la distinzione rilevante
La norma si applica a due categorie distinte di macchine agricole:
Per le macchine trainate, l'obbligo di illuminazione è particolarmente critico nelle ore notturne: un rimorchio agricolo privo di luce posteriore su una strada non illuminata è praticamente invisibile per un automobilista che sopraggiunge, con rischio di tamponamento a alta velocità relativa.
Il problema delle attrezzature portate o semiportate
Il comma 2 affronta una situazione tecnica specifica e frequente nella pratica agricola: le attrezzature portate o semiportate — cioè agganciate al trattore e parzialmente o totalmente sollevate da terra — possono, con la propria sagoma, occultare i dispositivi luminosi montati sul retro del trattore o del rimorchio.
Un esempio classico: un trattore con un erpice a dischi portato sul sollevatore posteriore. L'erpice, nella posizione di trasporto, può coprire completamente i fari posteriori e le luci di posizione del trattore, rendendo il mezzo invisibile dal retro nelle ore notturne. In questo caso, la norma impone che l'attrezzatura portata sia equipaggiata con gli stessi dispositivi occultati dal trattore. I dispositivi possono essere montati su supporto amovibile: una soluzione pratica che consente di rimuoverli quando l'attrezzatura non è montata sul trattore e non occultano i fari originali.
Il principio è che la visibilità del mezzo complessivo (trattore + attrezzatura) deve essere garantita in ogni configurazione operativa, non solo quando il trattore circola da solo.
Il potere del Ministro dei trasporti di emanare prescrizioni diverse
Il comma 3 introduce una clausola di flessibilità normativa: il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, può stabilire prescrizioni diverse da quelle dei commi precedenti «quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano». Questa delega ministeriale consente di adattare le regole tecniche a situazioni non previste dal Regolamento originario del 1992 — nuove tipologie di macchine agricole, nuove tecnologie di illuminazione (LED, laser), particolari condizioni operative (zone montane, vendemmia notturna) — senza dover attendere una revisione legislativa.
Raccordo con il Codice della Strada e responsabilità pratiche
Il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) agli artt. 68 e 72 definisce gli obblighi generali relativi all'illuminazione e alla segnalazione dei veicoli; l'art. 104 disciplina in modo specifico le macchine agricole. Le sanzioni per la circolazione con dispositivi di illuminazione mancanti o non funzionanti sono previste nel Codice, non nel Regolamento. Nella pratica, i controlli sulle macchine agricole vengono eseguiti dalla polizia stradale e dalla polizia locale, spesso in concomitanza con i periodi di intenso utilizzo dei mezzi agricoli (primavera-autunno). La mancanza di dispositivi di segnalazione visiva su un rimorchio agricolo che circola di notte è una delle infrazioni più contestate in ambito rurale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti