In sintesi
- Il marchio ufficiale che deve essere presente su ogni tipo di targa veicolare è composto da una stella a cinque punte tra un ramo di olivo e uno di quercia.
- La forma e le dimensioni esatte del marchio sono definite nella figura III.5 del DPR 495/1992.
- Il marchio ha funzione di autenticazione e garantisce che la targa sia stata prodotta e rilasciata secondo i canali ufficiali dello Stato.
- La sua presenza è obbligatoria su tutte le tipologie di targa: ordinaria, prova, speciale, rimorchio, ciclomotore, ecc.
- L'assenza o la contraffazione del marchio rende la targa non conforme e integra violazioni del Codice della Strada, con conseguenze anche penali in caso di falsificazione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 262 DPR 495/1992 — Marchio ufficiale
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il marchio ufficiale, che le targhe di ogni tipo devono portare, è costituito da una stella a cinque punte tra un ramo di olivo ed uno di quercia, della forma e dimensioni di cui alla figura III.5.
Stesso numero, altri codici
- Art. 262 Cod. Amb. — competenza e giurisdizione
- Art. 262 D.Lgs. 209/2005 — Concordato
- Art. 262 Codice Civile: Cognome del figlio nato fuori del matrimonio
- Articolo 262 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 262 Codice di Procedura Civile: Poteri del giudice istruttore
- Art. 262 c.p.p.: Durata del sequestro e restituzione delle cose
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il marchio ufficiale sulle targhe: funzione e valore giuridico
L'art. 262 del DPR 495/1992 disciplina un elemento apparentemente marginale ma di grande importanza pratica e giuridica: il marchio ufficiale che ogni targa veicolare deve obbligatoriamente recare. La norma si inserisce nel più ampio sistema di identificazione dei veicoli disciplinato dagli artt. 99 e seguenti del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che stabilisce l'obbligo di immatricolazione e di apposizione delle targhe come condizione per la circolazione su strada.
Il marchio non è un semplice elemento estetico o tradizionale: è il segno che attesta l'autenticità della targa, cioè la sua provenienza da un sistema di produzione e rilascio ufficialmente autorizzato e controllato dallo Stato. In un sistema in cui le targhe sono documenti a tutti gli effetti (lo attestano i provvedimenti di immatricolazione, i verbali di accertamento delle infrazioni, i registri assicurativi), la loro autenticità è un presupposto fondamentale della certezza giuridica nella circolazione stradale.
Composizione e aspetto del marchio
Il marchio ufficiale è costituito da una stella a cinque punte, simbolo della Repubblica Italiana, affiancata da due rami: uno di olivo (sulla sinistra) e uno di quercia (sulla destra). La forma e le dimensioni esatte sono definite dalla figura III.5 allegata al DPR 495/1992, che costituisce il modello vincolante al quale i produttori autorizzati di targhe devono attenersi.
L'iconografia della stella con i rami di olivo e quercia riprende elementi simbolici tipici dell'araldica statale italiana: l'olivo rappresenta la pace, la quercia la forza e la solidità dell'ordinamento. È un simbolo che richiama le insegne dello Stato, conferendo alla targa un carattere di documento pubblico a tutti gli effetti, non diversamente dai sigilli apposti su atti notarili o su documenti di identità.
Obbligatorietà su tutte le tipologie di targa
L'art. 262 specifica che il marchio deve essere presente su ogni «tipo» di targa. Questo significa che l'obbligo si estende a tutte le categorie di targhe disciplinate dal DPR 495/1992: le targhe ordinarie per autoveicoli, quelle per ciclomotori, quelle per rimorchi, le targhe di prova per la circolazione senza immatricolazione definitiva, le targhe speciali per veicoli diplomatici, militari o delle Forze dell'ordine, e ogni altra categoria prevista dalla normativa tecnica.
L'uniformità dell'obbligo risponde a una logica sistemica: qualunque veicolo circoli su strada deve poter essere identificato attraverso una targa autentica, certificata dalla presenza del marchio ufficiale. Non esistono veicoli «privilegiati» che possano circolare con targhe prive del marchio.
Produzione e rilascio delle targhe: il sistema ufficiale
Il sistema attuale di produzione e rilascio delle targhe prevede che la fabbricazione sia affidata a soggetti privati autorizzati e controllati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i quali sono vincolati a utilizzare materiali, dimensioni, caratteri e — ovviamente — il marchio ufficiale conformi alle specifiche tecniche del DPR 495/1992. Il rilascio avviene attraverso le motorizzazioni civili (o gli sportelli telematici accreditati) contestualmente all'immatricolazione o alla reimmatricolazione del veicolo.
Il marchio ufficiale, impresso sulla targa nel processo produttivo, non può essere aggiunto successivamente né separato dal supporto senza danneggiare visibilmente la targa stessa. Questo aspetto tecnico contribuisce a rendere difficile la contraffazione e a garantire che ogni targa in circolazione provenga dal canale ufficiale.
Conseguenze dell'assenza o della contraffazione del marchio
Una targa priva del marchio ufficiale o con marchio contraffatto non è conforme alle prescrizioni del DPR 495/1992 e del Codice della Strada. La circolazione con una targa non conforme costituisce infrazione amministrativa ai sensi del Codice della Strada, con le sanzioni previste per la violazione delle norme sull'immatricolazione e sull'uso delle targhe.
Nei casi più gravi — ovvero quando la targa risulta interamente contraffatta o clonata — si configurano anche fattispecie di rilevanza penale, in particolare la falsità in atti ex art. 477 del codice penale (falsificazione di sigilli e strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento) e, nelle ipotesi di furto o sostituzione della targa, i reati connessi contro il patrimonio. Le autorità di Polizia stradale pongono particolare attenzione al controllo delle targhe durante i fermi di controllo, anche mediante sistemi di lettura ottica automatica che consentono di verificare la regolarità della targa in tempo reale rispetto alle banche dati ministeriali.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
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Domande frequenti