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Ultimo aggiornamento: 2 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare senza oneri per lo Stato le procedure di rilascio targhe e certificati di circolazione dei ciclomotori agli studi di consulenza automobilistica abilitati.
  • Possono accedere all'affidamento solo i soggetti titolari di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (L. 264/1991) abilitati al collegamento telematico con il CED del Dipartimento per i trasporti terrestri.
  • I soggetti abilitati devono esporre all'esterno della propria sede l'insegna standard indicata nella figura III 3/a del regolamento.
  • L'affidamento avviene senza oneri per lo Stato: i costi operativi restano a carico degli studi di consulenza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 251 DPR 495/1992 — Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, sono disciplinate le modalità di affidamento, senza oneri per lo Stato, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, ai soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che ne facciano richiesta.

2. I soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai sensi del comma 1, espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, l'insegna indicata nella figura III 3/a.

In sintesi

  • Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare senza oneri per lo Stato le procedure di rilascio targhe e certificati di circolazione dei ciclomotori agli studi di consulenza automobilistica abilitati.
  • Possono accedere all'affidamento solo i soggetti titolari di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (L. 264/1991) abilitati al collegamento telematico con il CED del Dipartimento per i trasporti terrestri.
  • I soggetti abilitati devono esporre all'esterno della propria sede l'insegna standard indicata nella figura III 3/a del regolamento.
  • L'affidamento avviene senza oneri per lo Stato: i costi operativi restano a carico degli studi di consulenza.
Indice dei contenuti

Il sistema di affidamento: logica e finalità

L'art. 251 del DPR 495/1992 introduce uno strumento di decentramento amministrativo che consente di delegare, in via convenzionale, a soggetti privati qualificati alcune procedure burocratiche connesse all'immatricolazione dei ciclomotori: il rilascio delle targhe e il rilascio e aggiornamento dei certificati di circolazione. La norma si inserisce nel processo di semplificazione avviato negli anni Novanta per ridurre i tempi di attesa agli sportelli pubblici della Motorizzazione Civile e per valorizzare la rete già esistente degli studi di consulenza automobilistica, che per legge assistono i cittadini in tutte le pratiche di immatricolazione e trasferimento dei veicoli.

L'«affidamento senza oneri per lo Stato» significa che il Ministero non paga per il servizio reso dai consulenti: questi vengono compensati dai diritti di agenzia che già applicano agli utenti per le pratiche di loro competenza. L'amministrazione pubblica, in sostanza, esternalizza un'attività di sportello senza costi aggiuntivi per le casse pubbliche, ottenendo in cambio una distribuzione territoriale capillare del servizio.

I soggetti abilitati: i consulenti per la circolazione

La norma individua con precisione i destinatari dell'affidamento. Non si tratta di qualsiasi operatore commerciale, ma esclusivamente dei soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264. Questa legge istituisce la figura professionale del «consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto» e disciplina i requisiti per l'iscrizione ai relativi ruoli camerali: onorabilità, idoneità tecnica accertata con esame e iscrizione alla camera di commercio competente per territorio.

I consulenti iscritti — comunemente noti come «agenzie pratiche auto» o «uffici consulenza targhe» — gestiscono in via ordinaria le pratiche di immatricolazione, passaggio di proprietà, rinnovo della revisione, annotazione di variazioni tecniche, e così via. L'art. 251 estende le loro attribuzioni al rilascio diretto delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori, rimuovendo la necessità per il cittadino di recarsi fisicamente alla Motorizzazione.

Il requisito del collegamento telematico con il CED

Condizione indispensabile per l'affidamento è l'abilitazione al collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il CED è la banca dati centralizzata che raccoglie tutte le informazioni sui veicoli immatricolati in Italia: targhe, proprietari, massa, revisioni, annotazioni. L'accesso telematico al CED è riservato a soggetti che abbiano superato una verifica tecnica e di affidabilità, sottoscrivendo apposite convenzioni con il Ministero e rispettando le norme sulla sicurezza informatica dei dati.

Il collegamento telematico è fondamentale per garantire che l'operazione di rilascio targa e certificato sia registrata in tempo reale nella banca dati nazionale, evitando possibili duplicazioni, irregolarità o ritardi nell'aggiornamento dell'archivio. Questo requisito rappresenta anche un filtro qualitativo: non tutti i consulenti sono automaticamente abilitati, ma solo quelli che abbiano investito nell'infrastruttura informatica necessaria e che abbiano ottenuto l'accreditamento ministeriale.

L'insegna obbligatoria

Il comma 2 impone un obbligo di trasparenza nei confronti del pubblico: i soggetti abilitati al rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori devono esporre all'esterno della propria sede l'insegna standard illustrata nella figura III 3/a allegata al regolamento. L'insegna ha una funzione informativa duplice: da un lato segnala all'utente che presso quello studio può ottenere direttamente il rilascio di targa e certificato senza doversi recare allo sportello della Motorizzazione; dall'altro rende trasparente la qualifica del soggetto abilitato, evitando confusione con studi non accreditati che possano millantare capacità non possedute.

La presenza dell'insegna è verificabile dall'utente e, in sede di vigilanza, dalla Motorizzazione Civile e dalle autorità camerali. Un consulente che si presenti come abilitato senza esporre l'insegna, o che esponga l'insegna senza essere abilitato, viola la norma e rischia la revoca dell'abilitazione oltre alle eventuali conseguenze amministrative e penali per attività svolta senza titolo.

Ambito: solo i ciclomotori

Va sottolineato che l'art. 251 riguarda esclusivamente le procedure relative ai ciclomotori, non all'intera categoria dei veicoli a motore. I ciclomotori — veicoli con motore di cilindrata non superiore a 50 cm³ e velocità non superiore a 45 km/h — hanno un sistema di immatricolazione storicamente distinto dagli autoveicoli, con targhe proprie rilasciate dal Dipartimento per i trasporti terrestri. L'art. 251 ha quindi l'obiettivo di semplificare specificamente questo segmento, che coinvolge un numero elevato di pratiche con procedure relativamente standardizzate, rendendo più efficiente l'intera filiera attraverso la rete capillare degli studi di consulenza.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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