- Gli elementi dell'equipaggiamento dei veicoli soggetti a controllo tecnico di revisione sono indicati nell'appendice IX al regolamento, distinti per veicoli a revisione annuale e veicoli a revisione biennale.
- La norma si ricollega all'articolo 80, comma 1, del Codice della Strada, che disciplina la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- Le opere di realizzazione degli impianti necessari per le operazioni di revisione effettuate dalla Motorizzazione Civile sono dichiarate di pubblica utilità.
- Il Ministero dei trasporti — tramite la Direzione generale della MCTC — aggiorna la normativa tecnica con propri provvedimenti, in linea con l'evoluzione tecnologica dei veicoli e delle attrezzature di controllo.
- L'appendice IX è il riferimento tecnico operativo per gli enti e i centri di revisione: contiene l'elenco puntuale degli organi e degli impianti da verificare.
Testo dell'articoloVigente
Art. 238 DPR 495/1992 — Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Gli elementi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli, aventi rilevanza ai fini della sicurezza e su cui devono essere effettuati i controlli tecnici di cui all'articolo 80, comma 1, del codice, sono indicati nell'appendice IX al presente titolo rispettivamente per i veicoli soggetti a revisione periodica annuale oppure a revisione periodica biennale.
2. Le opere di realizzazione degli impianti occorrenti per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi effettuate dalla Direzione generale della M.C.T.C sono dichiarate di pubblica utilità.
3. Il Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 238 Cod. Amb. — Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
- Art. 238 D.Lgs. 209/2005 — Esclusività delle procedure di risanamento
- Art. 238 Codice Civile: Irreclamabilità di uno stato di figlio c
- Articolo 238 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 238 C.d.S.: Norme transitorie relative al titolo VI
- Articolo 238 Codice di Procedura Civile: Prestazione
In sintesi
Indice dei contenuti
La revisione periodica dei veicoli: quadro normativo
La revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi è uno degli strumenti fondamentali per garantire che i veicoli circolanti sulle strade pubbliche mantengano nel tempo le caratteristiche di sicurezza con cui sono stati omologati. Il Codice della Strada — all'articolo 80 — obbliga i proprietari di veicoli a motore a sottoporre i propri mezzi a controlli tecnici periodici, con cadenza annuale o biennale in funzione della categoria del veicolo. Sanzioni per la circolazione con revisione scaduta sono previste dal Codice stesso.
L'articolo 238 del DPR 495/1992 costituisce la norma regolamentare di attuazione: in attuazione dell'articolo 80, comma 1, del Codice della Strada, definisce quali elementi dell'equipaggiamento del veicolo devono essere sottoposti a controllo durante la revisione, rinviando all'appendice IX al titolo. La norma non elenca direttamente i componenti da verificare, ma delega questa funzione tecnica all'appendice, che consente un aggiornamento più agevole rispetto alla modifica dell'articolo stesso.
L'appendice IX come strumento tecnico operativo
L'appendice IX al titolo del regolamento contiene l'elenco dettagliato degli elementi oggetto di controllo, suddiviso in due sezioni: una per i veicoli soggetti a revisione periodica annuale (tipicamente i veicoli commerciali, i mezzi pesanti, gli autobus, i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone) e una per i veicoli soggetti a revisione periodica biennale (in genere le autovetture e i motocicli, con le eccezioni stabilite dalla normativa vigente).
La struttura dell'appendice rispecchia l'approccio sistematico della revisione: non si tratta di un generico «controllo» del veicolo, ma di una verifica strutturata e documentata di specifici componenti, ciascuno dei quali è fondamentale per la sicurezza attiva o passiva del mezzo. Freni, sterzo, pneumatici, luci, dispositivi di segnalazione, impianto di scarico, efficienza dei sistemi antipinquamento: questi sono i macro-ambiti tipicamente ricompresi nell'appendice, anche se la norma rinvia al testo integrale di quest'ultima per la lista completa e aggiornata.
Pubblica utilità degli impianti di revisione
Il comma 2 introduce una disposizione di carattere pubblicistico di rilievo: le opere di realizzazione degli impianti necessari per le operazioni di revisione effettuate dalla Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (MCTC) sono dichiarate «di pubblica utilità». Questa qualificazione non è meramente formale: la pubblica utilità è il presupposto giuridico che consente l'applicazione di procedure semplificate o accelerate per l'acquisizione delle aree necessarie alla costruzione degli impianti (come le procedure espropriative), e segnala la rilevanza collettiva del servizio di revisione nell'ambito del sistema di sicurezza stradale.
La scelta del legislatore regolamentare di dichiarare di pubblica utilità gli impianti di revisione riflette la consapevolezza che il sistema delle revisioni non è un semplice adempimento burocratico, ma un servizio di interesse generale che contribuisce direttamente alla sicurezza di tutti gli utenti della strada.
L'aggiornamento tecnico della normativa
Il comma 3 attribuisce al Ministero dei trasporti — attraverso la Direzione generale della MCTC — il potere di aggiornare la normativa tecnica dell'articolo 238 con propri provvedimenti, in relazione all'evolversi della tecnologia dei veicoli e delle strumentazioni necessarie per il loro controllo.
Questo meccanismo di delega all'aggiornamento ministeriale è un esempio paradigmatico di normativa tecnica «a vocazione evolutiva»: il regolamento fissa i principi e il quadro generale, mentre la definizione degli standard tecnici di dettaglio — che devono necessariamente seguire il ritmo dell'innovazione tecnologica nei settori dell'elettronica automobilistica, dei sistemi ADAS, dei propulsori alternativi — è affidata a provvedimenti amministrativi modificabili con procedure più rapide. Questo approccio garantisce che i controlli di revisione siano sempre allineati allo stato dell'arte della tecnologia veicolare, senza dover attendere la modifica del regolamento governativo.
L'aggiornamento della normativa tecnica sui controlli di revisione è particolarmente rilevante alla luce della rapida diffusione dei veicoli elettrici e ibridi, che richiedono specifiche verifiche sugli impianti ad alta tensione, sulle batterie e sui sistemi di gestione dell'energia, non contemplati nelle normative originarie risalenti al 1992.
Coordinamento con la disciplina delle officine autorizzate
Le revisioni periodiche dei veicoli possono essere effettuate non solo dalle strutture della Motorizzazione Civile, ma anche da officine private autorizzate ai sensi del Codice della Strada e del relativo regolamento. In questo contesto, l'articolo 238 e la relativa appendice IX costituiscono il riferimento normativo fondamentale per tutte le strutture abilitate alla revisione, che sono tenute a verificare gli elementi indicati nell'appendice secondo le modalità e con le attrezzature prescritte.
La conformità delle officine di revisione agli standard tecnici prescritti è oggetto di controllo da parte dell'amministrazione competente: le officine che non dispongono delle attrezzature idonee o che non effettuano le verifiche prescritte incorrono in sanzioni amministrative e nella revoca dell'autorizzazione. Il conducente che si affida a un centro di revisione non conforme può non ricevere un'attestazione affidabile dello stato del proprio veicolo, con ricadute sulla sicurezza della circolazione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti