- Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in circolazione sono indicate nell'Appendice VIII al Titolo III del Regolamento.
- Le prescrizioni dell'Appendice VIII sono sostituite, per i veicoli che vi rientrano, dalle corrispondenti norme di recepimento delle direttive comunitarie (regolamenti UE di omologazione).
- In assenza di direttive o regolamenti internazionali, il Ministro dei trasporti può stabilire prescrizioni aggiuntive o modificative, tenendo conto delle esigenze di sicurezza, rumorosità ed emissioni inquinanti.
- Le prescrizioni su rumorosità ed emissioni inquinanti sono fissate dal Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità, sulla base dei valori limite stabiliti dalla L. 3 marzo 1987, n. 59.
Testo dell'articoloVigente
Art. 237 DPR 495/1992 — Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in circolazione sono indicate nell'appendice VIII al presente titolo.
2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta appendice VIII sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie.
3. In assenza delle direttive comunitarie o in assenza dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il Ministro dei trasporti può stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta o modificative di quelle di cui alla suddetta appendice VIII, avuto riguardo alle esigenze della sicurezza, della rumorosità e delle emissioni inquinanti prospettate in ambito comunitario o internazionale. Le prescrizioni tecniche relative alla rumorosità ed alle emissioni inquinanti sono stabilite sulla base dei valori limite fissati, ai sensi della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità. Nota all'art. 237: – Per la legge 3 marzo 1987, n. 59, si veda in nota all'art. 227.
Stesso numero, altri codici
- Art. 237 Cod. Amb. — Criteri direttivi dei sistemi di gestione
- Art. 237 D.Lgs. 209/2005 — Adempimenti in materia di pubblicità
- Art. 237 Codice Civile: Fatti costitutivi del possesso di stato
- Articolo 237 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 237 C.d.S.: Norme transitorie relative al titolo V
- Art. 237 c.p.c.: Risoluzione delle contestazioni
Commento
Contesto normativo: il sistema di requisiti tecnici per i veicoli in circolazione
L'articolo 237 del DPR 495/1992 costituisce la norma di riferimento del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada per le prescrizioni tecniche di efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi già in circolazione. Si distingue dalle norme di omologazione — che fissano i requisiti per l'immissione di nuovi tipi di veicoli sul mercato — perché riguarda le condizioni che i veicoli già circolanti devono continuamente soddisfare per poter legalmente transitare su strada.
La norma opera in stretta connessione con il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che all'art. 80 e seguenti disciplina la revisione periodica dei veicoli e le relative sanzioni per chi circola con un veicolo non in regola con i requisiti tecnici. Il Regolamento ne specifica il contenuto tecnico, rinviando all'Appendice VIII per il catalogo dettagliato delle prescrizioni.
L'Appendice VIII: il catalogo tecnico dei requisiti di efficienza
Il comma 1 rinvia all'Appendice VIII al Titolo III del Regolamento, che contiene il catalogo dettagliato delle prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in circolazione. Si tratta di un documento tecnico che copre tutte le categorie di dispositivi rilevanti per la sicurezza stradale e ambientale: impianto frenante, sterzo, illuminazione e segnalazione visiva, pneumatici, dispositivi retrovisori, impianto di scarico, livello di rumorosità, emissioni inquinanti, cinture di sicurezza, dispositivi di ritenuta per bambini, e così via.
L'Appendice VIII ha una funzione residuale: si applica ai veicoli e ai dispositivi per i quali non esistono ancora direttive comunitarie o regolamenti internazionali di riferimento, oppure nella parte in cui tali fonti sovranazionali non hanno ancora sostituito integralmente la normativa nazionale.
Il primato del diritto dell'Unione Europea: sostituzione automatica delle prescrizioni nazionali
Il comma 2 introduce un principio fondamentale nel sistema delle fonti: le prescrizioni dell'Appendice VIII sono automaticamente sostituite dalle corrispondenti prescrizioni contenute nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie. Questo meccanismo riflette il principio di primato del diritto dell'Unione Europea sul diritto nazionale.
In pratica, ogni volta che l'Unione Europea adotta un regolamento o una direttiva sulle caratteristiche tecniche dei veicoli — e la normativa UE in questo settore è amplissima, spaziando dai regolamenti di omologazione ai requisiti di sicurezza attiva e passiva — le corrispondenti prescrizioni dell'Appendice VIII cessano di applicarsi, sostituite automaticamente dalla fonte comunitaria.
Questo sistema è coerente con l'architettura del mercato unico europeo: i requisiti tecnici dei veicoli devono essere uniformi in tutta l'UE per consentire la libera circolazione delle merci e dei veicoli stessi. Un'autovettura omologata in Germania deve poter circolare in Italia rispettando gli stessi standard tecnici che rispetta nel paese di immatricolazione.
Oggi il quadro normativo europeo in materia di omologazione e requisiti tecnici dei veicoli è molto evoluto: si pensi al Regolamento (UE) 2018/858 sull'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che ha sostituito le precedenti direttive quadro. I requisiti tecnici specifici per le diverse categorie di dispositivi (freni, emissioni, rumore, sicurezza) sono contenuti in una serie di regolamenti delegati e atti esecutivi della Commissione.
Il potere del Ministro dei trasporti: prescrizioni integrative o modificative
Il comma 3 prevede una clausola di flessibilità ministeriale: in assenza di direttive comunitarie o di regolamenti e raccomandazioni internazionali applicabili, il Ministro dei trasporti può stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta o modificative di quelle dell'Appendice VIII. Questo potere normativo residuale serve a colmare i vuoti regolatori in settori tecnici non ancora coperti dalla normativa europea o internazionale.
I presupposti per l'esercizio di questo potere sono le esigenze della sicurezza stradale, della rumorosità e delle emissioni inquinanti «prospettate in ambito comunitario o internazionale»: il riferimento all'ambito comunitario o internazionale serve a evitare che le prescrizioni nazionali si discostino troppo dalle tendenze regolatorie europee, creando barriere tecniche al mercato.
Per le prescrizioni su rumorosità ed emissioni inquinanti, il comma 3 introduce un regime di competenza condivisa: i valori limite sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità, sulla base della legge 3 marzo 1987, n. 59. Questo meccanismo di concerto ministeriale garantisce che le esigenze ambientali e sanitarie siano bilanciate con quelle della mobilità e dell'industria automobilistica.
Implicazioni pratiche: revisione periodica e controlli su strada
Il sistema delle prescrizioni tecniche di efficienza trova il suo principale momento applicativo nella revisione periodica dei veicoli (art. 80 CdS), effettuata in Italia presso la Motorizzazione Civile (MIT) o le officine autorizzate. Durante la revisione, il veicolo viene verificato rispetto a tutti i requisiti tecnici applicabili: quelli dell'Appendice VIII dove ancora in vigore, e quelli derivanti dalla normativa UE per le parti coperte da regolamenti comunitari.
Le prescrizioni si applicano anche ai controlli su strada effettuati dalla polizia stradale: un agente può verificare che il veicolo rispetti i requisiti di efficienza (ad esempio il corretto funzionamento dei freni, lo stato dei pneumatici, il funzionamento delle luci) e, in caso di gravi irregolarità, impedire la circolazione del veicolo fino al ripristino della conformità. Le sanzioni sono previste dal Codice della Strada.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa contiene l'Appendice VIII al Titolo III del Regolamento CdS?
L'Appendice VIII elenca le prescrizioni tecniche sulle caratteristiche funzionali e sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione. Si applica in via residuale, cioè nei settori non ancora coperti dalla normativa UE o internazionale di riferimento.
Le direttive europee sostituiscono automaticamente le prescrizioni tecniche nazionali sui veicoli?
Sì. Il comma 2 dell'art. 237 stabilisce che le prescrizioni dell'Appendice VIII sono sostituite dalle corrispondenti norme di recepimento delle direttive comunitarie. Un veicolo conforme alla normativa UE di omologazione è automaticamente conforme anche alle prescrizioni nazionali per i profili coperti da quella normativa.
Il Ministero dei trasporti può imporre requisiti tecnici aggiuntivi rispetto alla normativa UE?
Solo in assenza di direttive comunitarie o di regolamenti e raccomandazioni internazionali applicabili. In questi casi il Ministro dei trasporti può stabilire prescrizioni tecniche aggiuntive o modificative, tenendo conto delle esigenze di sicurezza, rumorosità ed emissioni prospettate in ambito comunitario o internazionale.
Chi fissa i limiti di rumorosità ed emissioni inquinanti per i veicoli in Italia?
Secondo il comma 3 dell'art. 237, i valori limite sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità, sulla base della legge 3 marzo 1987, n. 59. Questo meccanismo di concerto garantisce il bilanciamento tra esigenze ambientali, sanitarie e di mobilità.
Dove si verifica la conformità dei veicoli alle prescrizioni tecniche dell'art. 237?
Il principale momento di verifica è la revisione periodica prevista dall'art. 80 del Codice della Strada, effettuata presso la Motorizzazione Civile o le officine autorizzate. Le prescrizioni si applicano anche ai controlli su strada effettuati dalla polizia stradale, che può verificare l'efficienza del veicolo e, in caso di gravi irregolarità, vietarne la circolazione.
Vedi anche