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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa di riconoscimento in alluminio (68×190 mm) con colore di fondo variabile a seconda della destinazione: rosso lacca per trasporto persone, verde per trasporto cose, azzurro per carri agricoli.
  • La targa contiene: destinazione, numero di matricola, Provincia e Comune, nome del proprietario o ditta, contrassegno dello Stato italiano.
  • Le targhe di veicoli merci e carri agricoli devono indicare anche massa complessiva, tara e larghezza dei cerchioni; quelle per trasporto persone il numero massimo di passeggeri.
  • Le incisioni identificative (nominativo, matricola, dati tecnici) devono essere eseguite con pantografo o punzone per garantirne la durabilità.
  • In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa si applica la procedura prevista dall'art. 102 del Codice della Strada.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 222 DPR 495/1992 — Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. La targa di riconoscimento dei veicoli a trazione animale e delle slitte è costituita da un lamierino di alluminio di forma rettangolare dello spessore di 7/10 di mm e delle dimensioni di 68 mm x 190 mm. Detta targa, che agli angoli deve essere provvista di fori per il fissaggio nella parte anteriore destra del veicolo, deve avere il fondo: rosso lacca, se destinata a veicoli per trasporto di persone, verde, se destinata ai veicoli per trasporto di cose, azzurro, se destinata ai carri agricoli. La vernice di fondo deve essere data a fuoco.

2. La targa deve contenere le seguenti indicazioni: a) in alto, a sinistra: la destinazione del veicolo (veicolo per trasporto di persone, veicolo per trasporto di cose, carro agricolo); b) in alto, al centro: numero di matricola del veicolo; c) nel mezzo: l'indicazione della Provincia e del Comune; d) nella parte immediatamente inferiore: il cognome e nome del proprietario del veicolo o la denominazione della ditta; e) in basso, a destra: il contrassegno circolare dello Stato recante il simbolo della Repubblica italiana.

3. Le targhe dei veicoli destinati al trasporto di cose e dei carri agricoli devono contenere nel mezzo, a destra, anche la indicazione della massa complessiva a pieno carico consentita, della tara e della larghezza dei cerchioni. Per i veicoli destinati al trasporto di persone deve essere indicato altresì il numero massimo di persone trasportabili compresi il o i conducenti.

4. Le caratteristiche e le indicazioni delle targhe risultano dalle figure III.1/ a, III.1/ b, III.1/ c, cui devono conformarsi le targhe apposte sui veicoli.

5. L'incisione sulla targa delle indicazioni di cui al comma 2 deve essere eseguita chimicamente, salvo il nominativo del proprietario o della ditta ed il numero di matricola che devono essere incisi con pantografo o con punzone. Analogamente con pantografo o con punzone devono essere incisi la massa complessiva a pieno carico, la tara, la larghezza dei cerchioni e il numero di persone trasportabili.

6. Le indicazioni della targa di riconoscimento di ciascun veicolo a trazione animale devono essere desunte dal registro matricolare per i veicoli a trazione animale tenuto dal Comune. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione delle targhe di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale, si applica l'articolo 102 del codice.

7. Il prezzo di fornitura delle targhe di riconoscimento fissato con il decreto di cui all'articolo 67, comma 3, del codice, può essere aggiornato con cadenza biennale con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

In sintesi

  • I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa di riconoscimento in alluminio (68×190 mm) con colore di fondo variabile a seconda della destinazione: rosso lacca per trasporto persone, verde per trasporto cose, azzurro per carri agricoli.
  • La targa contiene: destinazione, numero di matricola, Provincia e Comune, nome del proprietario o ditta, contrassegno dello Stato italiano.
  • Le targhe di veicoli merci e carri agricoli devono indicare anche massa complessiva, tara e larghezza dei cerchioni; quelle per trasporto persone il numero massimo di passeggeri.
  • Le incisioni identificative (nominativo, matricola, dati tecnici) devono essere eseguite con pantografo o punzone per garantirne la durabilità.
  • In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa si applica la procedura prevista dall'art. 102 del Codice della Strada.
Indice dei contenuti

I veicoli a trazione animale nell'ordinamento stradale

L'articolo 222 del DPR 495/1992 disciplina le targhe di riconoscimento di veicoli che, nel contesto attuale, potrebbero sembrare anacronistici ma che conservano una propria rilevanza giuridica e pratica: i veicoli a trazione animale (carri, carriaggi, calessi, carrozze) e le slitte. Questi mezzi circolano ancora in ambito rurale, in alcune manifestazioni storiche, nei comprensori montani, e devono rispettare le stesse norme di identificazione previste per i veicoli a motore, adattate alle loro caratteristiche.

La targa svolge la funzione identificativa tipica di tutti i veicoli: consente alle autorità di ricondurre il mezzo al suo proprietario o gestore, di accertare la regolarità della circolazione e di procedere in caso di violazioni o incidenti. L'obbligo di targatura per i veicoli a trazione animale rinvia indirettamente all'articolo 67 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplina i veicoli a trazione animale come categoria separata.

Caratteristiche fisiche della targa

La targa è un lamierino di alluminio rettangolare, spesso 7/10 di mm e di dimensioni 68 mm × 190 mm. Le dimensioni ridotte rispetto alle targhe automobilistiche riflettono la natura del veicolo e la velocità di circolazione, decisamente inferiore rispetto agli autoveicoli. Il materiale scelto (alluminio) garantisce leggerezza e resistenza agli agenti atmosferici, in linea con le condizioni d'uso tipiche di questi veicoli (lavoro agricolo, intemperie, strade sterrate).

La targa deve avere i fori negli angoli per il fissaggio nella parte anteriore destra del veicolo, posizione che consente l'identificazione all'atto dei controlli da parte degli agenti di polizia stradale.

Il sistema cromatico come codice di destinazione

Una caratteristica originale della targa dei veicoli a trazione animale è l'uso del colore di fondo come codice di destinazione:

  • Rosso lacca: veicoli destinati al trasporto di persone (calessi, carrozze passeggeri);
  • Verde: veicoli destinati al trasporto di cose (carri merci);
  • Azzurro: carri agricoli.

Questo sistema consente un riconoscimento immediato della destinazione del veicolo, senza necessità di lettura delle indicazioni testuali. La vernice di fondo deve essere data «a fuoco» — ossia applicata con processo di cottura — per garantire la durabilità e la resistenza all'usura.

Il contenuto informativo obbligatorio

Oltre al colore, la targa deve riportare un insieme di informazioni obbligatorie organizzate in posizioni fisse:

  • In alto a sinistra: la destinazione del veicolo (es. «veicolo per trasporto di cose»);
  • In alto al centro: il numero di matricola;
  • Al centro: Provincia e Comune di immatricolazione;
  • Sotto: cognome e nome del proprietario o denominazione della ditta;
  • In basso a destra: il contrassegno circolare dello Stato con il simbolo della Repubblica italiana.

Per i veicoli da trasporto merci e i carri agricoli si aggiunge l'indicazione della massa complessiva a pieno carico, della tara e della larghezza dei cerchioni — dati tecnici essenziali per valutare la compatibilità del carico con le strade percorse. Per i veicoli passeggeri, il numero massimo di persone trasportabili (conducente incluso).

Le modalità di incisione e il registro matricolare

La norma distingue tra le indicazioni incise «chimicamente» (destinazione e dati fissi) e quelle incise con pantografo o punzone (nominativo del proprietario, numero di matricola, dati tecnici variabili). L'uso del pantografo o del punzone garantisce un'incisione resistente alla contraffazione e alle manomissioni, in linea con la funzione identificativa della targa.

I dati da riportare sulla targa devono essere desunti dal registro matricolare dei veicoli a trazione animale tenuto dal Comune: è il Comune, dunque, l'ente che registra questi veicoli, a differenza delle autovetture per le quali è competente il Ministero delle Infrastrutture tramite la Motorizzazione Civile. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa, si applica la procedura dell'articolo 102 del Codice della Strada, che disciplina il rilascio dei duplicati.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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