In sintesi
- La massa massima su ciascun asse non può superare né il valore dell'art. 62 del Codice della Strada né il valore limite riconosciuto ammissibile dal costruttore del veicolo.
- In caso di inosservanza si applicano le sanzioni dell'art. 62, comma 7, del Codice della Strada.
- Il rispetto del limite del costruttore è vincolante anche quando i valori di omologazione sono più restrittivi di quelli del Codice.
- Il veicolo deve quindi rispettare il limite più basso tra quello normativo e quello del costruttore.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 218 DPR 495/1992 — Massa limite sugli assi
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 62 del codice, la massa massima gravante su ciascun asse di un veicolo non può eccedere il valore limite riconosciuto ammissibile dalla casa costruttrice del veicolo stesso. Nel caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dall'articolo 62, comma 7, del codice.
Stesso numero, altri codici
- Art. 218 Cod. Amb. — definizioni
- Art. 218 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 218 Codice Civile: Obbligazioni del coniuge che gode dei beni
- Articolo 218 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 218 C.d.S.: Sanzione accessoria della sospensione della pat
- Art. 218 c.p.c.: Scritture di comparazione presso depositari
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione e collocazione sistematica della norma
L'art. 218 del DPR 495/1992 si innesta direttamente sull'art. 62 del Codice della Strada, che fissa i limiti generali di massa totale a pieno carico e la distribuzione del carico sugli assi per le diverse categorie di veicoli. L'espressione «fermo restando quanto prescritto dall'art. 62 del codice» con cui si apre la norma chiarisce il rapporto di complementarità: il Regolamento non sostituisce la norma primaria ma la integra con un vincolo tecnico aggiuntivo.
Tale vincolo aggiuntivo è il riferimento alla massa massima per asse riconosciuta ammissibile dalla casa costruttrice. Si tratta di un limite che emerge dalla documentazione tecnica del veicolo (libretto di omologazione, schede tecniche, manuale del costruttore) e che può risultare più restrittivo di quello stabilito dal Codice per la categoria di appartenenza del mezzo.
La logica del «limite più restrittivo»
Il meccanismo normativo introdotto dall'art. 218 implica che il conducente e il vettore debbano rispettare il limite più basso tra i due valori applicabili:
Questa doppia soglia risponde a una ragione tecnica precisa: i limiti dell'art. 62 sono parametri massimi stabiliti per classi omogenee di veicoli, ma ogni singolo veicolo è progettato con una propria capacità portante degli assi che può essere inferiore a tale massimale. Richiedere il rispetto del solo limite normativo, senza considerare le specifiche del costruttore, esporrebbe al rischio di danni meccanici ai ponti posteriori, alle sospensioni e ai pneumatici, con conseguente perdita di controllo del mezzo e pericolo per la circolazione.
Rilevanza pratica per il trasporto merci
Nel trasporto professionale di merci, la corretta distribuzione del carico sugli assi è un'operazione tecnica non banale. Un vettore che carica un rimorchio o un semirimorchio deve conoscere non solo la massa totale a pieno carico ammessa, ma anche la massa massima per asse prevista dal costruttore per quel telaio. La violazione può avvenire anche con carichi totali entro i limiti legali, se la distribuzione è sbilanciata e un singolo asse sopporta più del previsto.
Le conseguenze pratiche riguardano più piani:
Accertamento e strumenti di controllo
L'accertamento del rispetto dei limiti per asse avviene mediante pese stradali (fisse o mobili), che misurano la massa su ciascun asse separatamente. Le pattuglie della Polizia Stradale e degli organi di polizia locale sono equipaggiate di strumenti che consentono la pesatura per asse in situazione di controllo dinamico.
Ai fini della verifica del limite del costruttore, gli organi accertatori possono fare riferimento alla documentazione tecnica del veicolo; in caso di contestazione, spetta al conducente o al proprietario dimostrare che la massa per asse rispetta le specifiche del costruttore. Il libretto di circolazione riporta solitamente il dato rilevante, ma in caso di incertezza si fa riferimento alle specifiche tecniche ufficiali del modello.
Raccordo con le sanzioni dell'art. 62 del Codice della Strada
Il Regolamento non definisce proprie sanzioni, ma rinvia espressamente all'art. 62, comma 7, del Codice della Strada per le violazioni della disciplina sulla massa per asse. Le sanzioni del Codice sono graduate in funzione dell'entità del superamento e possono comportare anche la fermata del veicolo fino alla riduzione del carico nei limiti consentiti. Per gli importi esatti e le decurtazioni di punti applicabili, si rinvia al testo aggiornato dell'art. 62 del Codice, poiché i valori monetari delle sanzioni sono soggetti a rivalutazione periodica.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
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Domande frequenti