In sintesi
- Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate con attrezzature tra loro diversificate, cioè con configurazioni operative differenti montabili sullo stesso veicolo base.
- La condizione è che il sistema di lavoro non subisca variazioni non previste: le prescrizioni tecniche specifiche sono demandate a decreto del Ministro dei trasporti.
- L'articolo regola l'omologazione multi-configurazione delle macchine operatrici, strumento fondamentale per i mezzi da cantiere che cambiano attrezzatura in funzione delle diverse lavorazioni.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 212 DPR 495/1992 — Attrezzature delle macchine operatrici
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate con attrezzature tra loro diversificate, a condizione che il sistema di lavoro non subisca variazioni secondo le prescrizioni dettate in merito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.
Stesso numero, altri codici
- Art. 212 Cod. Amb. — Albo nazionale gestori ambientali
- Art. 212 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 212 Codice Civile: Amministrazione e godimento dei beni
- Articolo 212 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 212 C.d.S.: Sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere
- Art. 212 c.p.c.: Esibizione di copia del documento e dei libri d
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Cosa sono le macchine operatrici e perché la norma è rilevante
Le macchine operatrici sono veicoli costruiti e attrezzati per svolgere lavori specifici — tipicamente in cantieri stradali, edilizi, estrattivi o agricoli-industriali — e non per il trasporto di persone o cose. Il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) le definisce all'art. 58: si tratta di macchine che, per la loro funzione, percorrono la strada ma non sono destinate al trasporto in senso stretto. Esempi tipici sono le gru semoventi, gli escavatori cingolati e gommati, le ruspe, le pale caricatrici, le frese stradali, gli autocarri con attrezzatura scarrabile.
L'art. 212 del DPR 495/1992 affronta una questione tecnico-amministrativa molto pratica: cosa succede quando una macchina operatrice può montare attrezzature diverse — una benna, un martello idraulico, una pinza, una testa fresante — sullo stesso telaio portante? L'omologazione del veicolo deve coprire tutte queste configurazioni oppure occorre una omologazione separata per ciascuna?
L'omologazione multi-configurazione
La norma stabilisce che l'approvazione (nei sistemi nazionali) od omologazione (per i tipi UE) può essere concessa in modo unitario, coprendo più attrezzature intercambiabili, purché il sistema di lavoro non subisca variazioni rispetto alle prescrizioni tecniche stabilite con decreto ministeriale.
Questo significa che il costruttore o l'importatore può presentare un'unica domanda di omologazione per una macchina operatrice nella sua configurazione «base» più l'elenco delle attrezzature approvate come varianti. Il verbale di omologazione e la carta di circolazione del veicolo conterranno l'elenco delle configurazioni autorizzate. Il proprietario o il gestore della macchina può così cambiare l'attrezzatura di lavoro senza dover tornare dal Ministero o dalla Motorizzazione per una nuova omologazione, a condizione di montare soltanto le attrezzature già incluse nel provvedimento.
Il decreto ministeriale di dettaglio
Le prescrizioni tecniche specifiche — cosa si intende per «variazione del sistema di lavoro», quali caratteristiche devono avere le attrezzature intercambiabili, come deve essere documentata la conformità — sono demandate a un decreto del Ministro dei trasporti. Questo schema normativo (norma-quadro nel regolamento + decreto tecnico di dettaglio) è tipico della materia delle omologazioni dei veicoli: consente di aggiornare le specifiche tecniche con uno strumento più agile del regolamento, man mano che evolvono le tecnologie e i tipi di macchine in uso.
Implicazioni pratiche per i cantieri e la circolazione stradale
Per l'operatore di macchine da cantiere e per il responsabile della sicurezza in cantiere, la norma ha un'implicazione pratica diretta: prima di montare un'attrezzatura diversa da quella standard su una macchina operatrice, occorre verificare che la variante sia inclusa nell'omologazione del mezzo. Se la macchina circola su strada pubblica con un'attrezzatura non approvata, o con una combinazione che non è stata oggetto di omologazione, il mezzo può essere considerato non regolarmente omologato.
In sede di controllo della Polizia Stradale, la carta di circolazione e la documentazione tecnica del veicolo devono evidenziare le attrezzature ammesse. L'art. 75 del Codice della Strada, che disciplina l'approvazione dei veicoli e le conseguenze della circolazione di veicoli non conformi all'omologazione, costituisce il riferimento sanzionatorio primario per chi viola queste prescrizioni.
Casi pratici
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Domande frequenti