- Le macchine agricole semoventi possono trasportare accompagnatori su sedili conformi alle prescrizioni del DPR 212/1981, applicabili integralmente alle trattrici agricole.
- I rimorchi agricoli adibiti al trasporto di persone devono essere omologati, almeno a due assi, dotati di freni continui e automatici e di idonee sospensioni.
- I sedili sul pianale del rimorchio devono essere fissati solidamente alla struttura portante con elementi in ferro e bulloni, ogni due posti al massimo.
- Ogni sedile deve avere larghezza minima di 500 mm, profondità minima di 300 mm, spalliera di almeno 300 mm e braccioli laterali di almeno 200 mm.
- Il numero massimo di persone trasportabili non può superare i 20 occupanti né eccedere la massa a pieno carico omologata del rimorchio.
- Il rimorchio deve essere equipaggiato con centine e telone o sponde alte almeno 900 mm e munito di scala amovibile.
Testo dell'articoloVigente
Art. 209 DPR 495/1992 — Equipaggiamento ed attrezzatura delle macchine agricole semoventi per il trasporto di persone
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole semoventi, devono rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212; dette prescrizioni si applicano integralmente per le trattrici agricole e, per quanto possibile, per le altre macchine agricole semoventi.
2. I rimorchi agricoli, per effettuare il trasporto di persone, devono essere di tipo omologato, almeno a due assi, equipaggiati con dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico oppure misto ed automatico; devono, inoltre, essere muniti di idonee sospensioni.
3. I sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il trasporto delle persone, devono essere fissati solidamente, sia dalla parte anteriore che da quella posteriore ed in corrispondenza di intervalli non superiori a due posti, con elementi in ferro e bulloni direttamente alla struttura portante del veicolo.
4. Sono vietati l'attacco dei sedili alle sponde del rimorchio e la possibilità di appoggio delle persone alle sponde stesse; i sedili devono essere muniti di spalliera dell'altezza di almeno 300 mm e di braccioli, alle estremità laterali, alti almeno 200 mm.
5. La larghezza del sedile per ciascun posto non dovrà essere inferiore a 500 mm, la profondità non inferiore a 300 mm, la distanza tra gli schienali di due file parallele di sedili non inferiore a 800 mm.
6. La corsia longitudinale non dovrà essere inferiore a 400 mm, misurata all'altezza del piano del sedile.
7. Il rimorchio, durante il trasporto delle persone, deve essere equipaggiato con centine e telone per tutta la sua lunghezza, oppure con sponde alte non meno di 900 mm, e munito di scala amovibile.
8. Il numero delle persone trasportabili è commisurato al numero dei posti a sedere e, comunque, mai superiore a
20. Inoltre la somma della massa delle persone trasportate, determinata assumendo convenzionalmente la massa di ciascuna persona pari a 70 kg più 10 kg di bagagli o attrezzi, e della tara del rimorchio attrezzato, non deve superare la massa complessiva a pieno carico assegnata al rimorchio stesso in sede di omologazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 209 Cod. Amb. — rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
- Art. 209 D.Lgs. 209/2005 — Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie
- Art. 209 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione
- Articolo 209 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 209 Codice della Strada: Prescrizione
- Articolo 209 Codice di Procedura Civile: Chiusura dell’assunzione
In sintesi
Indice dei contenuti
Il trasporto di persone su macchine agricole: contesto normativo e finalità
Il trasporto di lavoratori agricoli su rimorchi trainati da trattrici è una pratica storicamente radicata nell'agricoltura italiana, in particolare per lo spostamento delle squadre di raccolta tra campi, aziende e abitati rurali. Si tratta di un'attività che ha causato nel corso degli anni numerosi incidenti gravi, spesso per la mancanza di adeguate protezioni, per il sovraccarico del rimorchio o per la scarsa stabilità dei sedili.
L'art. 209 del DPR 495/1992 risponde a questa esigenza di sicurezza dettando norme tecniche precise sull'equipaggiamento delle macchine agricole semoventi e, in particolare, dei rimorchi agricoli quando vengono destinati al trasporto di persone. La norma non vieta tale trasporto, ma lo sottopone a condizioni tecniche tassative che rendono accettabile il livello di rischio rispetto alle esigenze operative del settore. Il riferimento normativo esterno è il DPR 10 febbraio 1981, n. 212, che disciplina i sedili per accompagnatori sulle trattrici, e che l'art. 209 richiama espressamente come standard tecnico applicabile.
I sedili per accompagnatori sulle macchine semoventi
Il comma 1 disciplina la categoria più semplice: i sedili per accompagnatori montati direttamente sulla macchina agricola semovente (tipicamente una trattrice). Per questi sedili valgono le prescrizioni dell'allegato 7 del DPR 212/1981, che fissa i requisiti costruttivi e di resistenza degli accorgimenti di sicurezza. Le prescrizioni si applicano integralmente alle trattrici agricole; per le altre macchine agricole semoventi (mietitrebbie, vendemmiatrici, ecc.) si applicano «per quanto possibile», tenendo conto delle specificità strutturali di ciascun tipo di macchina.
Il principio sotteso è quello dell'equiparazione progressiva tra trattrice e veicolo adibito al trasporto persone: la seduta dell'accompagnatore deve garantire un livello minimo di sicurezza analogo a quello dei passeggeri di un veicolo ordinario, nei limiti consentiti dalla natura speciale del mezzo.
I rimorchi agricoli per il trasporto di persone: requisiti strutturali
Il comma 2 stabilisce i requisiti strutturali fondamentali per i rimorchi agricoli destinati al trasporto di persone. Non tutti i rimorchi possono essere utilizzati a questo scopo: devono essere omologati specificamente per il trasporto di persone (il che esclude i rimorchi per il solo trasporto di merci o materiali), devono avere almeno due assi (per garantire una sufficiente stabilità), devono essere equipaggiati con sistemi frenanti di tipo continuo e automatico (o misto e automatico) e devono avere idonee sospensioni.
Il requisito della frenatura continua e automatica è di particolare importanza: significa che il sistema frenante del rimorchio deve attivarsi in modo sincronizzato con quello della trattrice trainante, e deve agire automaticamente in caso di sganciamento accidentale del rimorchio. Questo requisito è direttamente legato alla prevenzione degli incidenti più gravi, che spesso avvengono proprio per la perdita di controllo del rimorchio durante le frenate brusche o i percorsi in discesa.
Il fissaggio dei sedili e le dimensioni minime
I commi 3 e 4 dettano regole precise sul fissaggio dei sedili al pianale del rimorchio. I sedili devono essere fissati solidamente alla struttura portante del rimorchio mediante elementi in ferro e bulloni, sia nella parte anteriore sia in quella posteriore, con punti di ancoraggio ad intervalli non superiori a due posti. È espressamente vietato il fissaggio alle sponde del rimorchio (struttura non portante e facilmente cedevole) e qualsiasi possibilità di appoggio delle persone alle sponde stesse.
Le dimensioni minime dei sedili fissate dal comma 5 sono: larghezza per posto non inferiore a 500 mm, profondità non inferiore a 300 mm, distanza tra gli schienali di due file parallele non inferiore a 800 mm. La spalliera deve avere un'altezza minima di 300 mm (per sostenere la schiena e prevenire cadute posteriori) e i braccioli alle estremità laterali devono essere alti almeno 200 mm (per impedire scivolamenti laterali). Queste misure garantiscono un minimum di comfort e sicurezza per i passeggeri, soprattutto in percorsi su strade sconnesse tipiche delle aree agricole.
La corsia longitudinale, la protezione e la scala di accesso
Il comma 6 prescrive che la corsia longitudinale tra le file di sedili non sia inferiore a 400 mm (misurata all'altezza del piano del sedile), per consentire movimenti di emergenza senza rischio di caduta. Il comma 7 impone che il rimorchio, durante il trasporto delle persone, sia coperto con centine e telone per tutta la lunghezza oppure con sponde alte almeno 900 mm: questo per proteggere i passeggeri dalle intemperie e, soprattutto, per impedire cadute accidentali. La scala amovibile è obbligatoria per consentire la salita e la discesa in sicurezza, data l'altezza del pianale dei rimorchi agricoli rispetto al suolo.
Il limite di capienza e il calcolo della massa
Il comma 8 stabilisce una doppia limitazione alla capienza del rimorchio. Il numero delle persone trasportabili è determinato dal numero dei posti a sedere disponibili, con un limite assoluto di 20 persone. Ma a questa limitazione numerica si aggiunge un vincolo ponderale: la somma tra la massa delle persone trasportate (calcolata convenzionalmente in 80 kg per persona, comprensivi di 10 kg di bagagli o attrezzi) e la tara del rimorchio attrezzato non deve superare la massa complessiva a pieno carico omologata del rimorchio. Nella pratica, questo vincolo ponderale può essere più restrittivo di quello numerico: su rimorchi di portata limitata, il limite di 20 persone potrebbe non essere raggiungibile senza superare la massa omologata.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti