- Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature per attività agricole, forestali e di manutenzione del territorio, agganciate alla macchina tramite appositi attacchi.
- Si distinguono in portate (trasmettono tutta la loro massa alla strada tramite la macchina) e semiportate (trasmettono la massa parzialmente tramite proprie ruote).
- Le macchine agricole attrezzate per la manutenzione del territorio rispettano i limiti dimensionali e di massa previsti dall'articolo 104, comma 7, del Codice della Strada.
- Le attrezzature semiportate devono avere attacchi che consentano oscillazione verticale, per adattarsi alle irregolarità del terreno durante la marcia.
- Restano applicabili le disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 572 sulla sicurezza delle macchine agricole.
Testo dell'articoloVigente
Art. 206 DPR 495/1992 — Attrezzature delle macchine agricole
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attività agricole e forestali di cui all'articolo 57, comma 1, del codice e per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio. 1-bis. Le macchine agricole attrezzate per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio rispettano le prescrizioni dell'articolo 104, comma 7, del codice.
2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di cui al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e semiportate; entrambi i tipi di attrezzature sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola.
3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola.
4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione dell'attrezzatura sul piano verticale.
5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572 e successive modificazioni.
Stesso numero, altri codici
- Art. 206 Cod. Amb. — Accordi, contratti di programma, incentivi
- Art. 206 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 206 Codice Civile: Azioni concesse ai creditori del marito
- Articolo 206 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 206 C.d.S.: Riscossione dei proventi delle sanzioni amminis
- Art. 206 c.p.c.: Assistenza delle parti all’assunzione
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento e contesto normativo
L'articolo 206 del DPR 495/1992 si inserisce nel quadro normativo dedicato alle macchine agricole, categoria di veicoli disciplinata dall'articolo 57 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). In attuazione di quella norma primaria, il regolamento fornisce le definizioni operative necessarie per classificare le attrezzature che le macchine agricole possono portare in circolazione stradale. Si tratta di una disciplina tecnica ma con importanti risvolti pratici per gli agricoltori e per chiunque transiti su strade dove circolano mezzi agricoli con attrezzi agganciati.
Il Codice della Strada, all'articolo 57, comma 1, definisce le macchine agricole come veicoli a motore e loro rimorchi destinati alle attività agricole e forestali. Il regolamento estende la definizione alle attività di manutenzione e tutela del territorio — una categoria più ampia che comprende, ad esempio, le operazioni di sfalcio delle scarpate stradali, il disboscamento selettivo, la manutenzione dei fossi irrigui e le lavorazioni dei bordi stradali. Questa estensione è rilevante perché consente di impiegare macchine agricole con attrezzature specializzate anche al di fuori del contesto agricolo stretto, purché nel rispetto dei limiti dimensionali del Codice.
La classificazione delle attrezzature: portate e semiportate
Il comma 2 introduce la distinzione fondamentale tra due tipologie di attrezzature ai fini della circolazione stradale:
Attrezzature portate (comma 3): sono quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada per il tramite della macchina agricola. In pratica, l'attrezzatura non ha ruote proprie che tocchino il suolo: tutto il suo peso viene sostenuto dagli assi e dalle ruote del trattore. Esempi tipici sono l'aratro portato, la seminatrice portata, la fresa per la lavorazione del suolo. Quando queste attrezzature sono in posizione di lavoro o di trasporto stradale, il loro peso agisce direttamente sul carico per asse del trattore, con conseguenze sulla aderenza, sulla frenatura e sull'usura delle ruote.
Attrezzature semiportate (comma 4): sono quelle la cui massa viene solo parzialmente trasmessa alla strada tramite la macchina, perché l'attrezzatura è dotata di una o più ruote proprie che poggiano sul suolo. Il peso viene quindi ripartito tra le ruote proprie dell'attrezzatura e il punto di aggancio sul trattore. Esempi tipici sono le erpici a dischi semiportati, le seminatrici pneumatiche di grandi dimensioni, le atomizzatrici con serbatoio da 2.000 litri. Per questa tipologia il comma 4 richiede che gli attacchi consentano un'oscillazione sul piano verticale, in modo che le ruote dell'attrezzatura possano adattarsi alle irregolarità del piano stradale senza trasmettere sollecitazioni rigide al telaio del trattore.
I requisiti per le macchine adibite alla manutenzione del territorio
Il comma 1-bis (aggiunto in un successivo intervento di modifica) affronta specificamente le macchine agricole attrezzate per le attività di manutenzione e tutela del territorio. Queste macchine devono rispettare le prescrizioni dell'articolo 104, comma 7, del Codice della Strada, che fissa i limiti dimensionali e di massa per le macchine d'opera che circolano su strada. Il richiamo a questa norma — tipicamente destinata alle macchine stradali da lavoro — segnala che le macchine agricole impiegate per il taglio di vegetazione lungo le strade, per lo scavo di fossi o per operazioni analoghe devono rispettare i medesimi standard di sicurezza previsti per i mezzi stradali da lavoro, anche se tecnicamente classificate come macchine agricole.
Il rinvio alla legge 572/1977 e i profili di sicurezza
Il comma 5 mantiene in vigore le disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 572 e successive modificazioni, nella misura in cui applicabili. Questa legge regola la sicurezza delle macchine agricole, con particolare riferimento alla protezione dei lavoratori agricoli dagli infortuni. I dispositivi di protezione obbligatori per le prese di forza, i carter di copertura degli organi in movimento, le protezioni anticapovolgimento (ROPS) e i sistemi di aggancio sicuri rientrano in questo quadro normativo. Il rinvio operato dall'articolo 206 assicura che le attrezzature rispettino non solo i requisiti di circolazione stradale del regolamento CdS, ma anche quelli di sicurezza del lavoro previsti dalla legislazione speciale di settore.
Rilevanza pratica per la circolazione stradale
La distinzione tra attrezzature portate e semiportate ha conseguenze dirette sulla circolazione stradale. Il peso complessivo del trattore con attrezzatura portata si concentra sugli assi del trattore: se la somma supera i limiti di massa per asse previsti dall'articolo 62 del Codice della Strada, il veicolo non è ammesso alla circolazione ordinaria su strade pubbliche senza autorizzazione speciale. Per le attrezzature semiportate, la massa è ripartita, ma occorre verificare che ciascuna delle ruote dell'attrezzatura rispetti i carichi ammissibili per il tipo di strada percorsa. In entrambi i casi, le macchine agricole in circolazione stradale devono essere dotate della segnaletica di ingombro prevista dal regolamento (pannelli rifrangenti, luci di posizione, segnali di veicolo lento) quando le dimensioni o le condizioni di circolazione lo richiedono.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti