- Le dimensioni e le masse dei carrelli-appendice variano in tre fasce in base alla massa a vuoto dell'autoveicolo trattore: fino a 1000 kg, oltre 1000 kg, e autobus oltre 2500 kg.
- La larghezza del carrello non può mai superare quella del veicolo trattore, e l'altezza massima è fissata a 2,50 metri.
- I carrelli a una ruota devono avere organi di traino con due attacchi, la cui idoneità è verificata in sede di visita e prova; quelli a due ruote seguono le norme dei rimorchi di corrispondente massa.
- Ogni carrello-appendice deve recare un numero progressivo di costruzione punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura del costruttore.
- Sulla carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati i dati del carrello ammesso al traino: numero telaio, dimensioni, carrozzeria, massa e tipo di dispositivo di frenatura.
Testo dell'articoloVigente
Art. 205 DPR 495/1992 — Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli-appendice
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli- appendice in relazione alla massa a vuoto dell'autoveicolo trattore sono: a) per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico; b) per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico; c) per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2000 kg di massa complessiva a pieno carico.
2. La larghezza del carrello-appendice non deve comunque superare quella dell'autoveicolo trattore e l'altezza massima non deve essere superiore a 2,50 m.
3. I carrelli-appendice a una ruota devono avere gli organi di traino muniti di due attacchi, la cui idoneità deve essere accertata in sede di visita e prova, in conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C. Per gli occhioni ed i timoni dei carrelli appendice a due ruote si applicano le stesse norme valide per i rimorchi di corrispondente massa complessiva.
4. Ogni carrello-appendice deve essere individuato con un numero progressivo di costruzione punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura della fabbrica costruttrice.
5. Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati il numero del telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di dispositivo di frenatura del carrello appendice di cui è ammesso il traino.
Stesso numero, altri codici
- Art. 205 Cod. Amb. — misure per incrementare la raccolta differenziata
- Art. 205 D.Lgs. 209/2005 — Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri
- Art. 205 Codice Civile: Divieto ai creditori della moglie di chiedere
- Articolo 205 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 205 C.d.S.: Opposizione innanzi all’autorità giudiziaria
- Art. 205 c.p.c.: Risoluzione degli incidenti relativi alla prova
Commento
Cosa è un carrello-appendice e in quale contesto si inserisce
Il carrello-appendice è un piccolo rimorchio sprovvisto di motore e privo di pianale di carico di tipo convenzionale, progettato per essere trainato da un autoveicolo e destinato a trasportare oggetti o carichi che non trovano posto nel vano del veicolo trattore. Si distingue dal rimorchio vero e proprio per le dimensioni più contenute e per la massa ridotta. Il termine tecnico è usato dall'art. 205 del DPR 495/1992, che ne definisce in dettaglio le caratteristiche costruttive ammissibili in funzione del veicolo trattore.
La disciplina dei carrelli-appendice si inserisce nel quadro più ampio della normativa sui veicoli trainati, che è oggetto delle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e del Regolamento. I limiti dimensionali e di massa fissati dall'art. 205 non sono arbitrari: rispondono all'esigenza di garantire che il complesso trattore-carrello rimanga stabile e manovrabile in condizioni di guida normali e di frenata di emergenza.
Le tre fasce dimensionali in base alla massa del trattore
La norma articola i limiti dimensionali e di massa del carrello in tre categorie, che dipendono dalla massa a vuoto del veicolo trattore — e non dalla massa complessiva o dalla potenza:
Categoria a) — Trattore fino a 1000 kg di massa a vuoto: il carrello-appendice non può superare 2 metri di lunghezza (compresi gli organi di traino), 1,20 metri di larghezza e 300 kg di massa complessiva a pieno carico. Si tratta di autovetture utilitarie di piccola cilindrata: il carrello ammesso è proporzionalmente ridotto, perché un carico eccessivo rispetto alla massa del trattore comprometterebbe la stabilità del complesso.
Categoria b) — Trattore con massa a vuoto superiore a 1000 kg: i limiti salgono a 2,50 metri di lunghezza, 1,50 metri di larghezza e 600 kg di massa complessiva a pieno carico. Questa categoria copre la gran parte delle autovetture medie e grandi, dei SUV e delle monovolume di uso comune.
Categoria c) — Autobus con massa a vuoto superiore a 2500 kg: i limiti sono significativamente più ampi — 4,10 metri di lunghezza, 1,80 metri di larghezza e 2000 kg di massa complessiva a pieno carico — in ragione della maggiore potenza e stabilità del veicolo trattore. Si tratta di una categoria residuale, rilevante soprattutto per gli operatori del trasporto collettivo.
Vincoli trasversali di larghezza e altezza
Indipendentemente dalla categoria, la norma impone due vincoli assoluti: la larghezza del carrello non deve superare quella del veicolo trattore, e l'altezza massima non deve essere superiore a 2,50 metri. Il vincolo di larghezza è di natura essenzialmente aerodinamica e di sicurezza passiva: un carrello più largo del trattore riduce la visibilità nel sorpasso, espone i bordi laterali del carrello a urti e rende più difficoltoso il traffico nelle strade strette. Il limite di altezza è correlato alla stabilità del carrello in curva e alla possibilità di transitare sotto i manufatti (ponti, gallerie, cavalcavia) senza problemi.
Organi di traino: regole per i carrelli a una e a due ruote
L'art. 205 distingue tra carrelli-appendice a una ruota e a due ruote per quanto riguarda gli organi di traino. I carrelli a una ruota — che per loro natura richiedono che il veicolo trattore fornisca sostegno laterale attraverso il dispositivo di aggancio — devono avere organi di traino con due attacchi, la cui idoneità deve essere accertata in sede di visita e prova, in conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero dei trasporti (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - MCTC). Il doppio attacco garantisce la stabilità del carrello monoruota in manovra e in frenata.
Per i carrelli-appendice a due ruote, la norma rinvia alle norme sui rimorchi «di corrispondente massa complessiva» per quanto riguarda occhioni e timoni. Il principio è che i dispositivi di aggancio devono essere dimensionati in funzione delle forze in gioco — proporzionali alla massa del rimorchio — e non in funzione delle dimensioni complessive del carrello.
Identificazione e documentazione: il numero di costruzione e la carta di circolazione
L'art. 205 prevede due strumenti fondamentali di identificazione del carrello-appendice. Il primo è il numero progressivo di costruzione: ogni carrello deve recare, punzonato anteriormente sul lato destro del telaio, un numero progressivo apposto a cura del costruttore. Questo numero assolve una funzione analoga al numero di telaio dei veicoli a motore: consente l'identificazione univoca del singolo carrello in caso di controllo, furto o incidente, e costituisce il riferimento per le annotazioni sulla carta di circolazione del trattore.
Il secondo strumento è la carta di circolazione del veicolo trattore, che deve riportare i dati essenziali del carrello ammesso al traino: numero del telaio, dimensioni, carrozzeria, massa complessiva e tipo di dispositivo di frenatura. Questa annotazione è fondamentale: significa che il titolare della carta di circolazione non può trainare qualsiasi carrello, ma solo quello (o quelli) per cui il veicolo è specificamente omologato. In caso di controllo, l'agente verificherà la corrispondenza tra i dati del carrello agganciato e quelli annotati sulla carta di circolazione del trattore.
Aspetti pratici per l'automobilista
Per chi intende acquistare o usare un carrello-appendice, i punti operativi da tenere presenti sono: (1) verificare la massa a vuoto del proprio veicolo nel libretto di circolazione, per determinare la categoria ammessa; (2) assicurarsi che il carrello scelto rientri nei limiti dimensionali e di massa della categoria; (3) verificare che i dati del carrello siano annotati sulla carta di circolazione del veicolo trattore — operazione che si effettua presso la Motorizzazione Civile; (4) assicurarsi che l'impianto di aggancio del veicolo sia omologato per il traino e compatibile con il tipo di carrello. Il mancato rispetto di questi adempimenti espone alla sanzione prevista dall'art. 78 del Codice della Strada per uso di un veicolo con caratteristiche diverse da quelle risultanti dalla carta di circolazione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Come faccio a sapere quale carrello-appendice posso trainare?
Devi verificare la «massa a vuoto» del tuo veicolo riportata nella carta di circolazione (libretto). Se è fino a 1000 kg, il carrello non può superare 300 kg di massa complessiva a pieno carico. Se è oltre 1000 kg, il limite sale a 600 kg. In ogni caso, la larghezza del carrello non può superare quella del tuo veicolo.
Il carrello deve essere annotato sulla mia carta di circolazione?
Sì. I dati del carrello-appendice (numero telaio, dimensioni, massa complessiva e tipo di frenatura) devono essere annotati sulla carta di circolazione del veicolo trattore. Questa operazione si effettua presso la Motorizzazione Civile. Trainare un carrello non annotato espone alla sanzione per uso di veicolo con caratteristiche non corrispondenti al libretto.
Il carrello-appendice ha bisogno di immatricolazione propria?
No, il carrello-appendice non è immatricolato autonomamente ma viene identificato attraverso il numero progressivo punzonato dal costruttore sul telaio e annotato sulla carta di circolazione del veicolo trattore. Questo lo distingue dai rimorchi veri e propri, che richiedono immatricolazione separata.
Posso trainare un carrello-appendice con la patente B?
In linea generale sì, se il peso complessivo del carrello non supera determinate soglie previste dal Codice della Strada all'art. 116. Per i dettagli precisi sulle soglie di massa che richiedono patenti di categoria superiore (BE, C, ecc.) è necessario fare riferimento alla normativa sulle patenti e ai dati specifici del veicolo e del carrello.
Cosa succede se carico il carrello oltre la massa ammessa?
Il superamento della massa massima annotata sulla carta di circolazione costituisce violazione dell'art. 78 del Codice della Strada. Oltre alla sanzione amministrativa, un carico eccessivo rispetto alla massa del trattore pregiudica la stabilità del complesso veicolare, aumenta gli spazi di frenata e può causare sbandate pericolose, con responsabilità del conducente in caso di incidente.
Vedi anche