- I veicoli per bambini o invalidi devono rispettare precisi limiti dimensionali e di massa: lunghezza max 1,10 m, larghezza max 0,50 m (0,70 m nella zona centrale), altezza max 1,35 m, peso max 40 kg.
- Il motore, se presente, non può superare 1 kW di potenza e la velocità massima è limitata a 6 km/h per costruzione.
- Il sedile è monoposto: il veicolo non può trasportare più di una persona.
- Il superamento anche di un solo limite fa scattare la classificazione come diverso tipo di veicolo con obblighi diversi.
- Il Ministero dei trasporti può stabilire caratteristiche diverse in relazione a esigenze costruttive o alla standardizzazione europea dei veicoli per invalidi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 196 DPR 495/1992 — Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati: a) lunghezza massima 1,10 m; b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m; c) altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo; d) sedile monoposto; e) massa in ordine di marcia 40 kg; f) potenza massima del motore 1 kw; g) velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70 (Più o Meno) 5 kg).
2. Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma comporta l'inclusione della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell'articolo 46, comma
1. 3. In relazione a sopravvenute esigenze costruttive nonché all'unificazione dei veicoli per uso di invalidi, il Ministro dei trasporti e della navigazione può stabilire per tali veicoli caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate al comma 1.
Stesso numero, altri codici
- Art. 196 Cod. Amb. — competenze delle regioni
- Art. 196 D.Lgs. 209/2005 — Modificazioni statutarie
- Art. 196 Codice Civile: Ripetizione del valore in caso di mancanza
- Articolo 196 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 196 Codice della Strada: Principio di solidarietà
- Art. 196 c.p.c.: Rinnovazione delle indagini e sostituzione del
In sintesi
Indice dei contenuti
Finalità e ambito della norma
L'articolo 196 del DPR 495/1992 definisce le caratteristiche costruttive che un veicolo deve possedere per essere classificato come «veicolo per uso di bambini o di invalidi» ai sensi del Codice della Strada. Si tratta di una disposizione di confine: stabilisce dove termina questa categoria speciale e dove inizia quella dei veicoli ordinari soggetti a tutt'altro regime (immatricolazione, revisione, assicurazione, abilitazione alla guida).
La categoria è rilevante perché questi mezzi — carrozzine motorizzate, sedie a rotelle elettriche, piccoli mezzi di mobilità assistita per bambini — godono di uno statuto giuridico semplificato che consente la circolazione senza i requisiti tipici dei veicoli a motore ordinari. In cambio, la norma impone limiti fisici e prestazionali tassativi che garantiscono un livello di rischio compatibile con l'uso in ambienti misti pedoni-veicoli.
I limiti dimensionali: lunghezza, larghezza, altezza
Il comma 1 elenca con precisione metrica i parametri costruttivi massimi. La lunghezza massima è fissata a 1,10 metri: un valore coerente con le dimensioni di una carrozzina o sedia a rotelle di dimensioni standard, ma che esclude qualsiasi mezzo di mobilità più articolato.
La larghezza segue una regola a doppia misura: nella zona perimetrale esterna la larghezza massima è 0,50 m, ma nella fascia centrale (delimitata da due piani verticali distanti 0,60 m simmetricamente rispetto al piano mediano longitudinale) è ammessa una larghezza fino a 0,70 m. Questa geometria riflette la forma tipica di una sedia a rotelle: più stretta alle estremità, più larga nella zona del sedile e della struttura portante principale.
Per l'altezza la norma prevede un andamento variabile: nella zona centrale (dove la larghezza può raggiungere 0,70 m) l'altezza massima è 1,35 m, che diminuisce linearmente fino a 0,80 m verso l'estremità anteriore del veicolo. Questa progressione rispecchia la sagoma tipica di una carrozzina vista di fianco: il sedile e lo schienale sono più alti nella zona occupata dall'utente, mentre la parte anteriore (pedane o strutture ausiliarie) è più bassa.
Massa, sedile e prestazioni motorie
La massa in ordine di marcia — cioè con batterie cariche, liquidi e ogni componente necessario al funzionamento, ma senza l'utente — non può superare i 40 kg. Questo limite distingue le semplici carrozzine elettriche leggere dai mezzi di mobilità assistita più robusti, che per massa rientrano in categorie diverse.
Il sedile monoposto (lettera d del comma 1) è un requisito assoluto: il veicolo è progettato per una sola persona. La presenza di uno sgabello aggiuntivo, anche di emergenza, farebbe uscire il mezzo dalla categoria. Analoga rigidità vale per la potenza del motore, limitata a 1 kW, e per la velocità massima di 6 km/h.
La misurazione della velocità massima è regolata in modo tecnico preciso: si riferisce alla velocità ottenuta per costruzione al massimo numero di giri del motore dichiarato dal costruttore e al rapporto di trasmissione più alto, rilevata su strada piana, in assenza di vento, con il guidatore (massa 70 ± 5 kg) in posizione eretta. Queste condizioni standardizzate rendono la verifica riproducibile e oggettiva, evitando contestazioni basate sulle condizioni ambientali della prova.
Il superamento dei limiti e la reclassificazione
Il comma 2 è la disposizione più rilevante sul piano pratico: il superamento anche di un solo dei limiti elencati al comma 1 comporta automaticamente la reclassificazione del mezzo come veicolo di cui all'art. 46, comma 1, primo periodo, del Codice della Strada. Si tratta della categoria generale dei veicoli a motore non ricompresi in quelle speciali: con conseguente applicazione degli obblighi ordinari in materia di immatricolazione, targatura, assicurazione, revisione e, a seconda della sottocategoria, patente di guida.
Questa regola del «tutto o niente» è giustificata dall'esigenza di certezza normativa: non è possibile applicare il regime semplificato a mezzi che, per dimensioni o prestazioni, si avvicinano ai veicoli ordinari e possono presentare rischi comparabili. Un mezzo di 45 kg con motore da 1,5 kW è già materialmente diverso da una carrozzina e merita un regime di controllo adeguato.
Il potere ministeriale di aggiornamento
Il comma 3 attribuisce al Ministro dei trasporti la facoltà di modificare le caratteristiche costruttive «in relazione a sopravvenute esigenze costruttive nonché all'unificazione dei veicoli per uso di invalidi». Questa clausola di flessibilità risponde a due esigenze: l'evoluzione tecnologica (batterie più efficienti, strutture in materiali compositi più leggeri che consentono prestazioni maggiori a parità di dimensioni) e il processo di standardizzazione europea dei dispositivi di mobilità per persone con disabilità. Il regolamento può dunque essere aggiornato ministerialmente senza necessità di intervento legislativo, il che garantisce un adattamento rapido alle novità del mercato.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti