Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 71 DPR 495/1992 – Canali artificiali e manufatti sui medesimi
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Nelle ipotesi in cui i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi e delle opere indicati dall'articolo 33 del codice non vi ottemperino spontaneamente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contesto normativo: canali artificiali e sicurezza stradale
L'articolo 71 del DPR 495/1992 si inserisce nella disciplina delle proprietà adiacenti alla strada e degli attraversamenti stradali. In attuazione dell'articolo 33 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), il Regolamento definisce gli obblighi gravanti sui soggetti titolari di canali artificiali che attraversano o lambiscono la sede stradale, nonché sui proprietari di manufatti (ponticelli, tombinature, passerelle, guadi artificiali) costruiti su tali canali.
La ratio della norma è chiara: un canale mal mantenuto, o un manufatto che attraversa la carreggiata in condizioni precarie, costituisce un rischio diretto per la sicurezza della circolazione. Il legislatore ha quindi previsto un obbligo di manutenzione in capo al soggetto «privato» responsabile (il titolare della concessione idraulica, il proprietario del fondo, l'ente irriguo, il consorzio di bonifica), con una procedura coattiva in caso di inadempimento.
Il meccanismo del rinvio all'articolo 70
La tecnica normativa utilizzata dall'art. 71 è quella del rinvio recettizio all'articolo 70 del medesimo Regolamento, che disciplina le ipotesi di inadempimento degli obblighi relativi alle opere stradali in senso lato. Questo rinvio produce un effetto di uniformità sistematica: la procedura sostitutiva e coattiva è la medesima per tutti i casi in cui un privato non adempie ai propri obblighi di manutenzione o realizzazione di opere che interferiscono con la viabilità.
In pratica, quando il soggetto tenuto all'adempimento - ad esempio un consorzio di irrigazione che gestisce un canale sotto una strada comunale - non provvede agli interventi richiesti dall'ente proprietario della strada, quest'ultimo può attivare la procedura prevista dall'art. 70: diffida formale, esecuzione d'ufficio con rivalsa dei costi, eventuali sanzioni amministrative.
I soggetti obbligati e la responsabilità dei manufatti
L'identificazione del «soggetto tenuto all'adempimento» non è sempre immediata. Possono essere obbligati:
In caso di contitolarità o incertezza, l'ente proprietario della strada può avviare un procedimento di accertamento della responsabilità prima di procedere all'esecuzione sostitutiva.
Profili pratici: dalla diffida all'esecuzione sostitutiva
Dal punto di vista operativo, la sequenza tipica prevede: (1) accertamento da parte dell'ente gestore della strada dell'inadempimento; (2) diffida al soggetto obbligato con assegnazione di un termine; (3) in caso di persistente inadempimento, esecuzione d'ufficio con addebito dei costi al soggetto inadempiente; (4) eventuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada per la violazione degli obblighi di manutenzione delle opere interferenti con la viabilità.
È importante sottolineare che la norma si applica solo alle ipotesi di mancato adempimento spontaneo: se il soggetto obbligato provvede autonomamente e nei tempi concordati, l'art. 71 non trova applicazione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi è obbligato a mantenere i manufatti sui canali artificiali che attraversano le strade?
L'obbligo grava sul soggetto titolare del canale artificiale o del manufatto: può essere il proprietario del fondo, il concessionario idraulico (spesso un consorzio di bonifica o irrigazione), o il privato che ha realizzato l'attraversamento per accedere alla propria proprietà.
Cosa succede se il soggetto obbligato non interviene sul manufatto?
L'ente proprietario della strada può applicare la procedura prevista dall'art. 70 del DPR 495/1992 (richiamato dall'art. 71): diffida formale, assegnazione di un termine, ed esecuzione d'ufficio con addebito dei costi al soggetto inadempiente.
L'art. 71 si applica anche se il soggetto obbligato provvede spontaneamente?
No. L'articolo 71 si applica solo nelle «ipotesi in cui i soggetti tenuti all'adempimento non vi ottemperino spontaneamente». Se l'intervento avviene nei termini concordati con l'ente stradale, la norma non trova applicazione.
Qual è il collegamento tra l'art. 71 del Regolamento e il Codice della Strada?
L'art. 71 del DPR 495/1992 dà attuazione all'art. 33 del Codice della Strada, che disciplina gli obblighi gravanti sui titolari di canali artificiali e manufatti interferenti con la viabilità pubblica.
Un consorzio di bonifica può essere ritenuto responsabile per i danni causati da una tombinatura inadeguata?
Sì, se il consorzio è il soggetto titolare del canale e del manufatto e non ha adempiuto agli obblighi di manutenzione previsti dall'art. 33 del Codice della Strada. La responsabilità può essere sia amministrativa (procedura dell'art. 71) sia civile per i danni cagionati a terzi.