In sintesi
- L'articolo 71 del DPR 495/1992 disciplina le conseguenze dell'inadempimento degli obblighi relativi ai canali artificiali e ai manufatti posti su di essi, in attuazione dell'art. 33 del Codice della Strada.
- Quando i soggetti obbligati non adempiono spontaneamente agli interventi richiesti, si applicano le stesse procedure sostitutive e coattive previste dall'articolo 70 del Regolamento.
- Il rinvio all'art. 70 garantisce uniformità nel sistema sanzionatorio e procedurale per tutti i casi di inadempimento riguardanti le opere sulla strada o in prossimità di essa.
- La norma tutela la sicurezza stradale imponendo che le infrastrutture idrauliche interferenti con la viabilità siano mantenute in condizioni di sicurezza dai soggetti responsabili.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 71 DPR 495/1992 — Canali artificiali e manufatti sui medesimi
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Nelle ipotesi in cui i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi e delle opere indicati dall'articolo 33 del codice non vi ottemperino spontaneamente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 71 L. 184/1983: Affidamento illecito e mediazione vietata
- Art. 71 Reg. (UE) 2024/1689 — Banca dati dell'UE per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III
- Art. 71 Cod. Amb. — attuazione degli interventi
- Art. 71 D.Lgs. 159/2011 — Circostanza aggravante
- Art. 71 D.Lgs. 209/2005 — Richiesta di informazioni
- Art. 71 D.Lgs. 42/2004 — Attestato di circolazione temporanea
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contesto normativo: canali artificiali e sicurezza stradale
L'articolo 71 del DPR 495/1992 si inserisce nella disciplina delle proprietà adiacenti alla strada e degli attraversamenti stradali. In attuazione dell'articolo 33 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), il Regolamento definisce gli obblighi gravanti sui soggetti titolari di canali artificiali che attraversano o lambiscono la sede stradale, nonché sui proprietari di manufatti (ponticelli, tombinature, passerelle, guadi artificiali) costruiti su tali canali.
La ratio della norma è chiara: un canale mal mantenuto, o un manufatto che attraversa la carreggiata in condizioni precarie, costituisce un rischio diretto per la sicurezza della circolazione. Il legislatore ha quindi previsto un obbligo di manutenzione in capo al soggetto «privato» responsabile (il titolare della concessione idraulica, il proprietario del fondo, l'ente irriguo, il consorzio di bonifica), con una procedura coattiva in caso di inadempimento.
Il meccanismo del rinvio all'articolo 70
La tecnica normativa utilizzata dall'art. 71 è quella del rinvio recettizio all'articolo 70 del medesimo Regolamento, che disciplina le ipotesi di inadempimento degli obblighi relativi alle opere stradali in senso lato. Questo rinvio produce un effetto di uniformità sistematica: la procedura sostitutiva e coattiva è la medesima per tutti i casi in cui un privato non adempie ai propri obblighi di manutenzione o realizzazione di opere che interferiscono con la viabilità.
In pratica, quando il soggetto tenuto all'adempimento — ad esempio un consorzio di irrigazione che gestisce un canale sotto una strada comunale — non provvede agli interventi richiesti dall'ente proprietario della strada, quest'ultimo può attivare la procedura prevista dall'art. 70: diffida formale, esecuzione d'ufficio con rivalsa dei costi, eventuali sanzioni amministrative.
I soggetti obbligati e la responsabilità dei manufatti
L'identificazione del «soggetto tenuto all'adempimento» non è sempre immediata. Possono essere obbligati:
In caso di contitolarità o incertezza, l'ente proprietario della strada può avviare un procedimento di accertamento della responsabilità prima di procedere all'esecuzione sostitutiva.
Profili pratici: dalla diffida all'esecuzione sostitutiva
Dal punto di vista operativo, la sequenza tipica prevede: (1) accertamento da parte dell'ente gestore della strada dell'inadempimento; (2) diffida al soggetto obbligato con assegnazione di un termine; (3) in caso di persistente inadempimento, esecuzione d'ufficio con addebito dei costi al soggetto inadempiente; (4) eventuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada per la violazione degli obblighi di manutenzione delle opere interferenti con la viabilità.
È importante sottolineare che la norma si applica solo alle ipotesi di mancato adempimento spontaneo: se il soggetto obbligato provvede autonomamente e nei tempi concordati, l'art. 71 non trova applicazione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti