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Ultimo aggiornamento: 23 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 28, comma 1 del Codice della Strada, l'ente proprietario della strada può imporre ai concessionari di servizi (acqua, gas, telefonia, energia elettrica ecc.) le condizioni necessarie per conservare la sede stradale e garantire la sicurezza della circolazione.
  • Le prescrizioni e i termini per eseguire i lavori vengono comunicati al concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
  • Se il concessionario non rispetta i termini, l'ente può fissare un termine perentorio e poi eseguire direttamente i lavori, addebitandone i costi al concessionario inadempiente.
  • In caso di mancato pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione delle spese sostenute, l'ente può richiedere il decreto ingiuntivo all'autorità competente.
  • L'ente può prevedere penali per il ritardo imputabile al concessionario, ferma restando la possibilità di prorogare i termini su motivata richiesta.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 69 DPR 495/1992 — Obblighi dei concessionari di determinati servizi

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 28, comma 1 del codice, l'ente proprietario indica con proprio atto, comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, ai concessionari indicati, le condizioni e le prescrizioni necessarie per la conservazione della strada e la sicurezza della circolazione. Nello stesso atto sono indicati i termini in cui le predette prescrizioni devono essere eseguite, ed i relativi lavori effettuati, con la eventuale fissazione di penali nell'ipotesi di ritardo imputabile al concessionario, ferma restando la possibilità di prorogare detti termini su motivata richiesta del concessionario stesso. 2. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini e con le modalità indicati dall'ente proprietario, questo ha facoltà, previa fissazione di un termine perentorio entro il quale eseguire detti lavori, di procedere alla esecuzione diretta, comunicando al concessionario, con raccomandata con avviso di ricevimento, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo. Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede all'autorità competente l'emanazione del decreto ingiuntivo, secondo la legislazione vigente.

In sintesi

  • Quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 28, comma 1 del Codice della Strada, l'ente proprietario della strada può imporre ai concessionari di servizi (acqua, gas, telefonia, energia elettrica ecc.) le condizioni necessarie per conservare la sede stradale e garantire la sicurezza della circolazione.
  • Le prescrizioni e i termini per eseguire i lavori vengono comunicati al concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
  • Se il concessionario non rispetta i termini, l'ente può fissare un termine perentorio e poi eseguire direttamente i lavori, addebitandone i costi al concessionario inadempiente.
  • In caso di mancato pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione delle spese sostenute, l'ente può richiedere il decreto ingiuntivo all'autorità competente.
  • L'ente può prevedere penali per il ritardo imputabile al concessionario, ferma restando la possibilità di prorogare i termini su motivata richiesta.
Indice dei contenuti

Il quadro normativo: art. 28 del Codice della Strada e art. 69 del Regolamento

L'art. 69 del DPR 495/1992 costituisce lo strumento attuativo dell'art. 28 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplina le occupazioni e le manomissioni delle strade da parte di soggetti titolari di concessioni di servizi (imprese di distribuzione idrica, gas, energia elettrica, telecomunicazioni, teleriscaldamento e simili). L'art. 28 del Codice — norma primaria — stabilisce il potere dell'ente proprietario di imporre le prescrizioni tecniche necessarie; l'art. 69 del Regolamento ne definisce le modalità procedurali e le conseguenze dell'inadempimento del concessionario.

Il meccanismo serve a risolvere una tensione frequente nella gestione della viabilità: i concessionari di sottoservizi hanno interesse a intervenire sulla sede stradale (scavi, posa di condotte, riparazioni) con i propri ritmi e priorità, mentre l'ente stradale deve garantire che la carreggiata sia ripristinata correttamente e tempestivamente per la sicurezza della circolazione. L'art. 69 conferisce all'ente uno strumento sanzionatorio efficace anche in via autonoma, senza dover attendere i tempi di un giudizio ordinario.

Il procedimento: dalla prescrizione all'esecuzione

La sequenza procedurale si articola in fasi distinte:

  • Primo atto — le prescrizioni: l'ente proprietario emana un atto formale (di norma una diffida o un'ordinanza) con cui indica al concessionario le condizioni tecniche e le prescrizioni da rispettare, i lavori da eseguire e i termini entro cui devono essere completati. La comunicazione avviene obbligatoriamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, così da avere prova certa della data di ricezione, rilevante per il computo dei termini.
  • Eventuale proroga: il concessionario può chiedere motivatamente una proroga dei termini. La norma non pone limiti al numero di proroghe, ma la richiesta deve essere motivata (es. difficoltà tecniche impreviste, indisponibilità di materiali specializzati).
  • Secondo atto — il termine perentorio: se le prescrizioni non vengono rispettate nei termini originari (o prorogati), l'ente non può procedere immediatamente all'esecuzione diretta. Deve prima fissare un termine perentorio con nuova comunicazione raccomandata, indicando anche la data di inizio dei lavori in caso di ulteriore inadempimento.
  • Esecuzione diretta: decorso inutilmente il termine perentorio, l'ente esegue i lavori in proprio (o tramite appalto). Al termine, comunica al concessionario le spese sostenute, le eventuali penali e i danni conseguenti al ritardo.

Il recupero dei costi: decreto ingiuntivo

Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata con il consuntivo dei lavori, l'ente può — senza ulteriori diffide — adire l'autorità competente per ottenere un decreto ingiuntivo. Si tratta di un procedimento monitorio ex artt. 633 e ss. del Codice di Procedura Civile: il decreto viene emesso inaudita altera parte sulla base della documentazione prodotta dall'ente (contratto di concessione, atti del procedimento, fatture dei lavori eseguiti), ed è immediatamente esecutivo in caso di mancata opposizione.

La scelta del legislatore di prevedere espressamente il decreto ingiuntivo — anziché la semplice azione ordinaria — è significativa: riduce i tempi di recupero del credito e rafforza la posizione processuale dell'ente, che agisce sulla base di un titolo esecutivo di formazione rapida.

Le penali per ritardo

L'ente può inserire nell'atto iniziale di prescrizione penali per ogni giorno (o unità di tempo) di ritardo imputabile al concessionario. La norma non fissa un massimale, rimettendo la determinazione alla discrezionalità dell'ente, che dovrà tuttavia rispettare il principio di proporzionalità e i limiti posti dalla normativa in materia di contratti pubblici se il rapporto ha natura concessoria di diritto pubblico. Le penali si aggiungono al rimborso delle spese di esecuzione diretta e al risarcimento dei danni da ritardo.

Raccordo con la disciplina della sicurezza stradale

Le «condizioni di cui all'articolo 28, comma 1 del codice» che attivano il meccanismo dell'art. 69 del Regolamento riguardano tipicamente i casi in cui una manomissione stradale (scavo non ripristinato, condotta sporgente, chiusino instabile) crea un pericolo per la circolazione o deteriora la struttura della pavimentazione. L'intervento dell'ente non è facoltativo in questi casi: l'obbligo di mantenere la strada in condizioni di sicurezza impone di agire, anche sostituendosi al concessionario inadempiente. Il costo dell'esecuzione sostitutiva è strettamente correlato a tale obbligo di garanzia.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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