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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le pertinenze di servizio (aree di sosta, rifornimento, ristoro) lungo la strada sono parte integrante del progetto stradale e devono rispettare i requisiti di sicurezza e fluidità del traffico, in attuazione dell'art. 24 comma 4 del Codice della Strada.
  • Sulle strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali) e D (urbane di scorrimento) le pertinenze devono essere ubicate su aree apposite con corsie di decelerazione e accelerazione dedicate, separate dalla carreggiata principale.
  • È vietata l'ubicazione in prossimità di intersezioni, fossi, fermate di trasporto pubblico e in curva o a visibilità limitata, per garantire il mutuo avvistamento tra utenti della strada e conducenti in entrata/uscita.
  • Presso le uscite dalle pertinenze sono vietati siepi e cartelli che ostruiscano la visuale di chi si reimmette nel traffico.
  • Criteri dimensionali e qualitativi ulteriori sono stabiliti con decreto ministeriale del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 13 del Codice.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 60 DPR 495/1992 — Ubicazione delle pertinenze di servizio

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell'articolo 24, comma 4, del codice, è parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico. Per le pertinenze che costituiscono aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro, le previsioni progettuali si limitano ad individuarne il numero minimo in relazione alle esigenze, in accordo con i piani regionali di riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

2. Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e D di cui all'articolo 2 del codice, devono essere ubicate su apposite aree…, comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli.

3. Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimità di intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata. L'ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima; presso le uscite sono vietati siepi e cartelli che impediscono la visuale sulla strada ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico.

4. Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio sono fissati dalle norme che il Ministro dei lavori pubblici emana ai sensi dell'articolo 13 del codice, in conformità con le specifiche norme di settore vigenti.

Commento

Inquadramento normativo: l'art. 24 del Codice della Strada

L'art. 60 del DPR 495/1992 attua l'art. 24, comma 4, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che riserva agli enti proprietari la competenza a stabilire le condizioni di accesso e di utilizzo della sede stradale da parte di impianti e pertinenze. Le pertinenze di servizio sono infrastrutture accessorie alla strada — aree di sosta, stazioni di rifornimento carburanti, punti di ristoro, officine — la cui posizione incide direttamente sulla sicurezza della circolazione. Il regolamento fissa i criteri localizzativi minimi che ogni progetto stradale deve rispettare, rimettendo il dettaglio dimensionale e qualitativo a decreti ministeriali successivi.

Integrazione progettuale: le pertinenze come parte del progetto stradale

Il comma 1 stabilisce il principio fondamentale: la localizzazione delle pertinenze non è una decisione autonoma del gestore del distributore o dell'area di sosta, ma è parte integrante del progetto stradale. Ciò significa che l'ubicazione è decisa in sede di progettazione della strada (o di variante), non a posteriori su istanza del privato interessato. Le previsioni progettuali per le aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro si limitano a individuare il numero minimo di tali pertinenze lungo il tracciato, concordato con i piani regionali di riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. In questo modo si raccorda la pianificazione stradale con la pianificazione della rete distributiva regionale, evitando duplicazioni o carenze di servizi.

Requisiti tecnici per strade di tipo A, B e D

Il comma 2 introduce prescrizioni rafforzate per le strade a elevata percorrenza — autostrade (tipo A), strade extraurbane principali (tipo B) e strade urbane di scorrimento (tipo D), tutte classificate ai sensi dell'art. 2 del Codice. Per queste strade le pertinenze devono essere realizzate su aree separate dalla carreggiata principale, dotate di corsie di decelerazione per l'entrata (che consentono al conducente di rallentare fuori dalla corrente di traffico) e di corsie di accelerazione per l'uscita (che consentono di raggiungere la velocità del traffico prima di immettersi). Questa prescrizione è cruciale per la sicurezza: la mancanza di corsie di manovra nelle aree di servizio autostradali è storicamente associata a un elevato rischio di tamponamenti. L'area della pertinenza deve inoltre comprendere spazio idoneo sia per i veicoli in movimento sia per quelli in sosta, affinché le manovre interne non interferiscano con il flusso sulla carreggiata principale.

Divieti localizzativi e requisiti di visibilità

Il comma 3 elenca i luoghi in cui le pertinenze non possono essere collocate, per ragioni di sicurezza della circolazione. Il divieto riguarda:

  • Prossimità di intersezioni: le manovre di entrata/uscita dalla pertinenza non devono sovrapporsi ai movimenti nelle intersezioni, generando conflitti tra correnti di traffico.
  • Fossi e zone di scarsa portanza: la stabilità del terreno è condizione necessaria per il corretto funzionamento dei raccordi di accesso.
  • Fermate di mezzi pubblici: l'arresto degli autobus non deve interferire con le manovre di accesso alle pertinenze e viceversa.
  • Tratti in curva o a visibilità limitata: l'accesso a una pertinenza richiede che il conducente in arrivo possa avvistare tempestivamente l'uscita e frenare con sufficiente anticipo.

Il principio del reciproco tempestivo avvistamento è la chiave di lettura del comma: sia il conducente che percorre la strada sia quello che entra o esce dalla pertinenza devono potersi vedere con anticipo sufficiente per prendere le decisioni di guida appropriate. Conseguentemente, presso le uscite dalle pertinenze è espressamente vietata la collocazione di siepi, alberature, cartelli pubblicitari o qualsivoglia ostacolo che riduca la visuale del conducente che si reimmette nel traffico.

Rinvio ai decreti ministeriali e standards dimensionali

Il comma 4 affida al Ministro dei lavori pubblici — agendo ai sensi dell'art. 13 del Codice — il compito di fissare con decreto ulteriori criteri localizzativi e gli standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio, in conformità con le norme di settore specifiche (ad esempio la disciplina sugli impianti di distribuzione carburanti, le norme antincendio, i regolamenti igienici per le aree di ristoro). Questo meccanismo di delegazione ministeriale consente un aggiornamento tecnico continuo senza modificare il testo del regolamento, adeguando i requisiti dimensionali all'evoluzione dei veicoli pesanti e alle nuove tipologie di servizio (stazioni di ricarica elettrica, aree camper, punti informativi turistici).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Le pertinenze di servizio possono essere costruite su istanza privata lungo qualsiasi strada?

No. La localizzazione delle pertinenze è parte integrante del progetto stradale e deve rispettare i criteri dell'art. 60 del DPR 495/1992. Il privato che intende realizzare una pertinenza deve ottenere l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada, il quale verifica la compatibilità con i requisiti di sicurezza e con i piani regionali di distribuzione carburanti.

Cosa sono le corsie di decelerazione e accelerazione previste per le strade di tipo A, B e D?

Sono corsie aggiuntive, fisicamente separate dalla carreggiata principale, che consentono rispettivamente di rallentare fuori dal flusso di traffico prima di entrare nella pertinenza (decelerazione) e di raggiungere la velocità del traffico prima di reimmettersi sulla carreggiata (accelerazione). La loro presenza è obbligatoria per le strade classificate di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali) e D (urbane di scorrimento).

È vietata qualsiasi pertinenza vicino a una fermata di autobus?

Il divieto riguarda l'ubicazione in prossimità di fermate di mezzi pubblici quando tale prossimità possa creare conflitti tra le manovre di accesso alla pertinenza e l'arresto/ripartenza dei mezzi di trasporto pubblico. La valutazione è caso per caso, tenendo conto delle distanze effettive e della tipologia di strada.

Chi fissa gli standard dimensionali minimi delle aree di servizio?

Il Ministro dei lavori pubblici (oggi delle infrastrutture e dei trasporti), con decreto emanato ai sensi dell'art. 13 del Codice della Strada, fissa gli ulteriori criteri localizzativi e gli standard dimensionali e qualitativi, in conformità con le norme di settore vigenti (distribuzione carburanti, prevenzione incendi, igiene).

Quali obblighi riguardano specificamente le uscite dalle pertinenze stradali?

Presso le uscite è vietato collocare siepi, alberi, cartelli pubblicitari o qualsiasi altro elemento che riduca la visuale del conducente che si reimmette nel traffico. Il principio è il reciproco tempestivo avvistamento: chi esce dalla pertinenza e chi percorre la strada devono potersi vedere con sufficiente anticipo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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