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Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La pubblicità non luminosa sui veicoli è ammessa senza scopo di lucro e con sporgenze non superiori a 3 cm; sulle auto private è consentito solo il marchio aziendale del proprietario.
  • La pubblicità per conto terzi è consentita sui veicoli di linea e non di linea a condizioni precise: no messaggi variabili, non sulla parte anteriore, entro forme geometriche regolari.
  • Sui taxi la pubblicità per conto terzi è ulteriormente limitata: pannello bifacciale 75×35 cm sopra l'abitacolo oppure pellicola sul lunotto posteriore o sulle fiancate, mai entrambe le prime e l'ultima insieme.
  • Le scritte rifrangenti sui veicoli seguono regole specifiche su classe di rifrangenza, superficie massima, colore bianco e distanza dai dispositivi luminosi.
  • In nessun caso scritte, simboli o colori devono generare confusione con la segnaletica stradale; è vietata qualsiasi insegna luminosa interna visibile al conducente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 57 DPR 495/1992 — Pubblicità sui veicoli

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni: a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi; d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari; e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. 17 3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 times35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili; b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 times12 cm; c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade.

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni: a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1; b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m2; c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie; d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva; e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.

Commento

Il quadro normativo: pubblicità sui veicoli e sicurezza stradale

L'articolo 57 del DPR 495/1992 regola in modo articolato l'apposizione di messaggi pubblicitari sui veicoli, bilanciando le esigenze commerciali dei vettori con la necessità di preservare la chiarezza visiva della circolazione stradale. La norma si inserisce nel solco dell'art. 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplina la pubblicità lungo e sulle strade, e dell'art. 61 del Codice, richiamato espressamente, che fissa i limiti di sagoma dei veicoli. Il regolamento ne declina le regole operative di dettaglio per i diversi tipi di veicolo e di attività pubblicitaria.

Il principio cardine è che la pubblicità non deve mai compromettere la percettibilità dei dispositivi di segnalazione visiva (luci, frecce, stop), non deve occludere targhe o ridurre la visibilità del conducente, e non deve creare confusione con i segnali stradali ufficiali. Questo ultimo divieto — disciplinato al comma 5 — è assoluto: forme di disco o triangolo, simboli simili a quelli di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione sono vietati indipendentemente da ogni altra condizione.

Pubblicità non luminosa senza scopo di lucro e sui veicoli privati aziendali

Il regime base, previsto dal comma 1, riguarda la pubblicità non luminosa che non sia svolta per conto di terzi a titolo oneroso. In questo caso è consentita su qualsiasi veicolo purché le sporgenze non superino 3 cm rispetto alla superficie. Per le autovetture ad uso privato la norma è ancora più restrittiva: è ammessa «unicamente» l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. Questo significa che un'auto di proprietà aziendale può recare il logo dell'azienda, ma non può essere utilizzata come supporto per messaggi pubblicitari di terzi.

La distinzione tra «pubblicità senza scopo di lucro» e «pubblicità per conto terzi a titolo oneroso» è rilevante sul piano applicativo: un'associazione che appone il proprio logo senza corrispettivo ricade nel regime del comma 1; un'impresa che affitta spazi sulle fiancate del proprio veicolo a un inserzionista esterno ricade nel regime più rigido dei commi 2-4.

Pubblicità per conto terzi sui veicoli di trasporto pubblico e privato di linea

Il comma 2 disciplina la pubblicità commerciale (per conto terzi, a titolo oneroso) sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea — autobus, pullman, minibus di servizio collettivo. Le condizioni cumulative sono: (a) nessun messaggio variabile; (b) nessuna esposizione sulla parte anteriore del veicolo; (c) posizionamento che non riduca la visibilità di luci, frecce, stop e targhe; (d) contenimento entro forme geometriche regolari; (e) pannelli aggiuntivi non sporgenti oltre 3 cm dalla superficie. La vietata «parte anteriore» tutela la visione frontale degli altri utenti della strada, che devono essere in grado di leggere immediatamente il numero di linea e la direzione del mezzo.

Le regole speciali per i taxi

Il comma 3 introduce un regime ancora più dettagliato per i veicoli adibiti al servizio taxi, che per la loro presenza capillare nelle aree urbane costituiscono un supporto pubblicitario di particolare visibilità. La norma consente tre modalità alternative e parzialmente escludenti: (a) un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato sopra l'abitacolo e parallelo al senso di marcia, con dimensioni fisse di 75×35 cm e senza messaggi variabili; (b) pellicola sul lunotto posteriore nella misura di 100×12 cm; (c) pellicola sulle fiancate, escluse le superfici vetrate. Le modalità sub (a) e sub (c) sono alternative, non cumulabili. I taxi che recano il pannello sul tetto non possono circolare in autostrada, evidentemente per ragioni di stabilità aerodinamica ad alta velocità.

Pubblicità rifrangente: limiti tecnici

Il comma 4 disciplina specificamente le scritte e i messaggi pubblicitari realizzati con materiali rifrangenti, che possono generare abbagliamento notturno o confusione con la segnaletica rifrangente ufficiale. I requisiti tecnici sono cumulativi: classe di rifrangenza non superiore alla classe 1 (la più bassa); superficie rifrangente non superiore a due terzi della fiancata e comunque non oltre 3 m²; colore bianco contenuto entro un sesto della superficie totale; esposizione solo sui fianchi del veicolo, a non meno di 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva; assenza di messaggi variabili. Il limite di 70 cm di distanza dai dispositivi luminosi è concepito per evitare che l'effetto rifrangente della pubblicità si sovrapponga visivamente alla luce di frenata o alla freccia, compromettendo la leggibilità del segnale da parte degli altri conducenti.

Il divieto assoluto di insegne luminose interne e la deroga sportiva

Il comma 6 stabilisce un divieto assoluto per qualsiasi scritta o insegna luminosa pubblicitaria collocata all'interno del veicolo in posizione visibile — direttamente o indirettamente — dal conducente, o che comunque possa causare abbagliamento o confusione con i dispositivi di illuminazione del veicolo. Si tratta di una norma di sicurezza pura, che non ammette deroghe legate alla dimensione o alla luminosità del messaggio.

Il comma 7 esclude dall'ambito di applicazione dell'intero articolo i veicoli al seguito di competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada. Questi veicoli — spesso rivestiti di grafica totale con sponsorizzazioni di ampio formato — sono soggetti a un regime speciale giustificato dalla loro natura eccezionale e dalla specifica autorizzazione che ne consente la circolazione in contesti controllati.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un'autovettura privata aziendale può esporre pubblicità di prodotti dell'azienda?

Sì, ma solo il marchio e la ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. Non è ammessa pubblicità di prodotti o servizi di terzi né messaggi di tipo promozionale estranei all'identità aziendale del proprietario.

I messaggi pubblicitari variabili (es. display elettronici) sono ammessi sui veicoli?

No. In tutti i casi in cui la pubblicità per conto terzi è consentita — trasporto di linea e non di linea, taxi — la norma richiede espressamente che non sia realizzata mediante messaggi variabili. Solo le forme statiche sono permesse.

Un taxi può avere sia il pannello sul tetto sia la pellicola sulle fiancate?

No: le modalità del pannello sul tetto (lettera a) e della pellicola sulle fiancate (lettera c) sono alternative tra loro. È invece possibile combinare la pellicola sul lunotto posteriore (lettera b) con la pellicola sulle fiancate (lettera c).

Quali forme sono vietate nella pubblicità sui veicoli per evitare confusione con la segnaletica?

Sono vietate forme di disco o di triangolo e qualsiasi disegno confondibile con i simboli segnaletici di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. Il divieto è assoluto e si applica a qualsiasi veicolo, indipendentemente dal tipo di pubblicità.

I veicoli delle gare automobilistiche sono esenti da queste regole?

Sì. Il comma 7 dell'art. 57 esclude espressamente dall'applicazione dell'intero articolo i veicoli al seguito di competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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