- Fuori dai centri abitati i cartelli pubblicitari e le insegne non possono superare 6 m² di superficie, salvo le insegne parallele al senso di marcia o in aderenza a fabbricati (fino a 20 m², con possibile incremento fino a 50 m² per edifici con facciata superiore a 100 m²).
- All'interno dei centri abitati le dimensioni di cartelli e insegne sono disciplinate dai regolamenti comunali, che dunque costituiscono la fonte normativa di riferimento locale.
- Le preinsegne — segnali stradali che annunciano l'avvicinarsi a un'attività — hanno forma rettangolare con misure comprese tra 1 m × 0,20 m e 1,50 m × 0,30 m.
- Su una stessa struttura di sostegno è ammesso abbinare al massimo sei preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che abbiano le stesse dimensioni e siano coperte da un'unica autorizzazione.
- L'articolo si colloca nell'attuazione dell'art. 23 del Codice della Strada, che disciplina la pubblicità sulle strade e vieta impianti che possano distrarre i conducenti o creare pericolo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 48 DPR 495/1992 — Dimensioni
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m2, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m2; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m2, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m2, fino al limite di 50 m2.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.
3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 48 D.Lgs. 504/1995 — Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa
- Articolo 48 L. 184/1983: Responsabilità genitoriale e amministrazione dei beni nell'adozione
- Art. 48 Reg. (UE) 2024/1689 — Marcatura CE
- Art. 48 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 48 D.Lgs. 159/2011 — Destinazione dei beni e delle somme
- Art. 48 D.Lgs. 209/2005 — Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
Commento
Il quadro normativo: art. 23 del Codice della Strada e il regolamento
L'art. 48 del DPR 495/1992 rappresenta la norma tecnica di dettaglio emanata in attuazione dell'art. 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che fissa il principio generale: lungo le strade e in prossimità di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti o altri mezzi pubblicitari che possano distogliere l'attenzione dei conducenti o ridurre la visibilità della segnaletica stradale ufficiale. Il legislatore ha dunque delegato al regolamento il compito di tradurre quel principio in misure geometriche precise, differenziate a seconda del contesto stradale — extraurbano o urbano — e della tipologia di installazione.
Il rapporto tra norma primaria e regolamento è di tipo integrativo: l'art. 23 CdS stabilisce il divieto e il regime autorizzatorio, l'art. 48 del regolamento fornisce i parametri dimensionali entro i quali l'installazione è considerata compatibile con la sicurezza stradale. Chi non rispetta tali limiti si espone alle sanzioni previste dal Codice della Strada per la violazione dell'art. 23.
I limiti dimensionali fuori dai centri abitati
Il comma 1 introduce la regola fondamentale per le strade extraurbane: la superficie massima di un cartello pubblicitario o di un altro mezzo pubblicitario (come definito dall'art. 47 del regolamento) è di 6 m². Si tratta di una soglia calibrata per ridurre il potere distraente dell'installazione rispetto alla guida su strade dove la velocità è maggiore e la capacità di elaborare stimoli visivi del conducente è più impegnata.
Il regolamento prevede due eccezioni significative per le insegne di esercizio — ovvero quelle che identificano un'attività commerciale fisicamente ubicata nelle vicinanze:
Questa modulazione risponde a una logica proporzionale: un'insegna aderente all'edificio è meno distraente di un cartello isolato lungo la carreggiata, e un'attività con ampia facciata ha legittimamente bisogno di una segnalazione più visibile per essere individuata dai potenziali clienti in transito.
Il regime nei centri abitati e il ruolo dei comuni
All'interno dei centri abitati il comma 2 rimette la disciplina dimensionale ai regolamenti comunali. La scelta è coerente con il principio di sussidiarietà: il tessuto urbano presenta una varietà di contesti — strade strette del centro storico, viali a scorrimento veloce, zone commerciali — che richiedono regole di prossimità elaborate dall'ente che meglio conosce il territorio. I comuni, nell'esercizio di tale potestà regolamentare, devono comunque rispettare i principi generali posti dal Codice della Strada e non possono autorizzare installazioni che compromettano la sicurezza della circolazione.
Per l'operatore commerciale ciò significa che, prima di installare un'insegna in area urbana, è indispensabile verificare il regolamento comunale di riferimento (spesso denominato «regolamento per l'installazione di insegne e pubblicità»), che può prevedere limitazioni più restrittive rispetto al contesto extraurbano, nonché norme su colori, illuminazione e distanza dalla segnaletica verticale ufficiale.
Le preinsegne: caratteristiche e abbinamento
Il comma 3 disciplina le preinsegne, una categoria specifica di segnaletica privata consistente in cartelli rettangolari che avvisano i conducenti dell'avvicinarsi a un'attività commerciale prima che questa sia visibile. La norma fissa un range dimensionale obbligatorio:
Le misure ridotte riflettono la funzione meramente orientativa delle preinsegne: non devono «parlare» al conducente come un cartellone pubblicitario, ma fornire una semplice indicazione direzionale. La forma esclusivamente rettangolare esclude sagome fantasiose che potrebbero confondersi con la segnaletica ufficiale.
L'abbinamento di più preinsegne sulla stessa struttura è ammesso entro un massimo di sei per ogni senso di marcia. La condizione è duplice: tutte le preinsegne abbinate devono avere le stesse dimensioni e devono essere oggetto di un'unica autorizzazione. Il requisito dell'autorizzazione unitaria evita il frazionamento fraudolento che aggiramento i limiti numerici, mentre l'uniformità dimensionale garantisce una presentazione ordinata che non generi confusione visiva per il conducente.
Il procedimento autorizzatorio e le conseguenze delle violazioni
L'installazione di cartelli, insegne e preinsegne lungo le strade richiede una specifica autorizzazione dell'ente proprietario della strada (Comune, Provincia, ANAS a seconda della classificazione stradale), rilasciata ai sensi dell'art. 23 CdS e delle relative norme regolamentari. La domanda deve indicare le caratteristiche dimensionali dell'installazione, in modo che l'ente verificante possa accertare la conformità ai limiti dell'art. 48.
Le violazioni dei limiti dimensionali o dell'obbligo di autorizzazione sono sanzionate ai sensi dell'art. 23 CdS. Il Codice prevede, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la rimozione dell'impianto a spese del trasgressore e, nei casi più gravi, la sanzione accessoria. È importante distinguere: il regolamento definisce i requisiti tecnici, ma le conseguenze sanzionatorie trovano la loro base giuridica nel Codice della Strada, non nel regolamento di esecuzione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la differenza tra un cartello pubblicitario e un'insegna di esercizio ai fini dei limiti dimensionali?
Il cartello pubblicitario promuove un prodotto o servizio generico, mentre l'insegna di esercizio identifica un'attività commerciale fisicamente presente nelle vicinanze. Questa distinzione è rilevante perché l'art. 48 del regolamento attribuisce alle insegne di esercizio limiti dimensionali più ampi (fino a 20 m², con possibilità di arrivare a 50 m² per facciate grandi) rispetto ai cartelli generici (6 m² fuori dai centri abitati).
Un Comune può imporre limiti dimensionali più restrittivi rispetto a quelli dell'art. 48?
Sì. Il comma 2 dell'art. 48 rimette la disciplina all'interno dei centri abitati ai regolamenti comunali. I Comuni hanno ampio margine per stabilire limiti più severi in funzione delle caratteristiche urbane, del contesto storico-artistico o delle esigenze di sicurezza della circolazione locale.
È possibile installare una preinsegna senza autorizzazione?
No. Qualsiasi installazione pubblicitaria lungo le strade, comprese le preinsegne, richiede l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada. L'assenza di autorizzazione espone il trasgressore alle sanzioni previste dal Codice, oltre alla rimozione coatta dell'impianto.
Come si calcola l'incremento consentito per le insegne di esercizio su edifici con facciata superiore a 100 m²?
L'art. 48 co. 1 prevede che la superficie dell'insegna possa essere incrementata del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 m², fino al limite massimo assoluto di 50 m². Esempio: facciata di 200 m² → eccedenza = 100 m² → incremento possibile = 10 m² → superficie massima = 20 m² + 10 m² = 30 m².
Le preinsegne possono avere forma diversa da quella rettangolare?
No. L'art. 48 co. 3 prescrive espressamente la forma rettangolare per le preinsegne. Forme diverse non sono ammesse, sia per ragioni di uniformità visiva sia per evitare possibili confusioni con la segnaletica stradale ufficiale, che ha forme codificate (triangolare per i pericoli, circolare per gli obblighi e i divieti, rettangolare per le indicazioni).
Vedi anche