- Chiunque operi in prossimità di cantieri o sia esposto al traffico durante l'attività lavorativa deve indossare indumenti fluorescenti e rifrangenti, visibili sia di giorno che di notte.
- Il tessuto di base deve essere fluorescente di colore arancio, giallo o rosso, con fasce rifrangenti bianco-argento applicate.
- Per interventi di breve durata è sufficiente una bretella con materiale fluororifrangente di colore arancio.
- Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei materiali sono definite da un apposito disciplinare tecnico approvato con decreto ministeriale e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
- La norma tutela la sicurezza dei lavoratori stradali garantendo la loro riconoscibilità in qualsiasi condizione di luce.
Testo dell'articoloVigente
Art. 37 DPR 495/1992 — Persone al lavoro
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti.
2. Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento.
3. In caso di interventi di breve durata può essere utilizzata una bretella realizzata con materiale sia fluorescente che rifrangente di colore arancio.
4. Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Stesso numero, altri codici
- Art. 37 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni particolari per il vino
- Articolo 37 L. 184/1983: Informazioni sull'origine del minore adottato internazionalmente
- Art. 37 Reg. (UE) 2024/1689 — Contestazione della competenza degli organismi notificati
- Art. 37 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 37 D.Lgs. 148/2015 — Requisiti di competenza e assenza di conflitto di interesse
- Art. 37 D.Lgs. 159/2011 — Compiti dell'amministratore giudiziario
Commento
Finalità e ambito di applicazione
L'articolo 37 del DPR 495/1992 disciplina le dotazioni di sicurezza personale obbligatorie per coloro che svolgono la propria attività lavorativa in prossimità della viabilità ordinaria o in aree dove l'esposizione al traffico veicolare costituisce un rischio concreto. La disposizione rispecchia un principio fondamentale di tutela preventiva: i lavoratori stradali — operai di cantiere, addetti alla manutenzione, personale di supporto alla circolazione, tecnici delle reti sottoservizi — devono essere immediatamente percettibili dai conducenti in transito, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e di illuminazione.
L'ambito soggettivo è ampio: non si limita agli operai che lavorano fisicamente all'interno della delimitazione di un cantiere, ma abbraccia chiunque sia «comunque esposto al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa». Ciò include, ad esempio, il personale di assistenza ai veicoli in avaria, i rilevatori di traffico, i tecnici del verde pubblico che operano sulle banchine, i cantonieri stradali.
Caratteristiche tecniche degli indumenti
Il secondo comma definisce le caratteristiche cromatiche essenziali: il tessuto di base deve essere di colore fluorescente — arancio, giallo o rosso — con applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco-argento. La combinazione di fluorescenza e rifrangenza risponde a esigenze distinte: la fluorescenza garantisce visibilità diurna anche in condizioni di scarsa luminosità (nebbia, cielo coperto, albe e tramonti), mentre la proprietà rifrangente consente la restituzione della luce dei fari nelle ore notturne, rendendo il lavoratore visibile a distanza di sicurezza dai conducenti in avvicinamento.
Questa doppia funzione è alla base degli standard internazionali di sicurezza per il lavoro su strada. La scelta di tre colori ammessi — arancio, giallo, rosso — privilegia le tonalità ad alto contrasto percettivo, che si distinguono nettamente dallo sfondo dell'ambiente stradale (asfalto grigio, verde della vegetazione, cielo). Il bianco-argento delle fasce rifrangenti completa il sistema, conferendo al capo la caratteristica «striscia luminosa» visibile anche di notte.
Deroga per interventi di breve durata
Il terzo comma introduce una deroga pragmatica per le situazioni operative di brevità: quando l'intervento è di «breve durata», è consentito sostituire il completo indumento di protezione con una semplice bretella realizzata in materiale fluororifrangente di colore arancio. La bretella, pur costituendo una dotazione minima, mantiene la funzione essenziale di segnalazione visiva, risultando allo stesso tempo più maneggevole e rapida da indossare per interventi urgenti o di routine limitati nel tempo.
La norma non specifica una durata oraria precisa dell'«intervento breve», lasciando un margine di discrezionalità tecnica. In ogni caso, la brevità deve essere valutata in funzione del rischio: anche un intervento di pochi minuti su una corsia autostradale ad alta velocità richiede un livello di protezione massimo, mentre un rapido controllo su una strada locale a bassa intensità di traffico può giustificare l'uso della sola bretella.
Disciplinare tecnico ministeriale
Il quarto comma rinvia a un disciplinare tecnico ministeriale — approvato dal Ministro dei lavori pubblici e pubblicato in Gazzetta Ufficiale — per la definizione puntuale delle tipologie degli indumenti e delle caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti. Questo meccanismo di rinvio è tipico della normativa tecnica di sicurezza: la norma primaria o regolamentare fissa i principi e i criteri generali, affidando la determinazione degli standard tecnici di dettaglio a provvedimenti amministrativi aggiornabili con maggiore agilità, in linea con l'evoluzione delle tecnologie dei materiali tessili.
Nel panorama normativo complessivo, la disciplina si raccorda con le norme di sicurezza sul lavoro in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI), segnatamente con le prescrizioni europee sull'alta visibilità (EN ISO 20471). La coerenza tra la normativa stradale e quella lavoristica rafforza il sistema di protezione dei lavoratori esposti al traffico, riducendo il rischio di incidenti da investimento — una delle cause principali di infortuni mortali nel settore delle costruzioni stradali e della manutenzione delle infrastrutture.
Profili sanzionatori e responsabilità
Il mancato uso degli indumenti prescritta non è sanzionato direttamente dall'articolo 37 del regolamento, che ha natura tecnico-descrittiva. Le conseguenze per l'inosservanza ricadono prevalentemente sul piano della sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro che non fornisce i DPI adeguati — o non ne impone l'uso — risponde ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), con sanzioni amministrative e penali proporzionate alla gravità dell'inadempimento. L'ente appaltante e il direttore dei lavori possono anch'essi essere chiamati a rispondere qualora l'organizzazione del cantiere non abbia garantito le dotazioni di sicurezza previste.
Dal punto di vista civilistico, il mancato rispetto degli standard di visibilità può incidere sulla determinazione della responsabilità in caso di investimento: se il lavoratore non indossava l'abbigliamento ad alta visibilità prescritto, il concorso di colpa può essere valutato dal giudice nella liquidazione del danno.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi è obbligato a indossare indumenti ad alta visibilità sulle strade?
Tutti coloro che lavorano in prossimità di cantieri stradali o che comunque svolgono attività lavorativa con esposizione al traffico veicolare: operai stradali, manutentori, tecnici, cantonieri, addetti ai segnali. L'obbligo vale sia di giorno che di notte.
Quali colori sono ammessi per gli indumenti fluorescenti?
Il tessuto di base deve essere di colore fluorescente arancio, giallo o rosso. A questi colori si aggiungono obbligatoriamente le fasce rifrangenti di colore bianco-argento, che garantiscono la visibilità notturna alla luce dei fari.
Quando è sufficiente la sola bretella al posto del giubbotto completo?
La bretella fluororifrangente di colore arancio è ammessa in sostituzione dell'indumento completo solo per interventi di breve durata. La brevità va valutata anche in funzione del tipo di strada e dell'intensità del traffico: su arterie ad alta velocità anche un intervento breve può richiedere la dotazione completa.
Chi stabilisce le caratteristiche tecniche precise degli indumenti?
Un apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Questo strumento consente di aggiornare gli standard tecnici in linea con l'evoluzione dei materiali, senza dover modificare il regolamento stesso.
Quali conseguenze ha il mancato uso degli indumenti prescritti?
Il mancato rispetto delle prescrizioni ricade principalmente sul piano della sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro può incorrere in sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per non aver fornito o imposto l'uso dei DPI. In caso di incidente, il mancato uso degli indumenti ad alta visibilità può influire sulla valutazione del concorso di colpa del lavoratore investito.
Vedi anche