Testo dell'articoloVigente
Art. 68 DPR 445/2000 – Disposizioni per la conservazione degli archivi
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il piano di conservazione degli archivi: uno strumento gestionale obbligatorio
L'articolo 68 del DPR 445/2000 disciplina uno degli aspetti fondamentali della gestione documentale nelle pubbliche amministrazioni: la conservazione degli archivi. La norma impone che il servizio competente per la gestione dei flussi documentali elabori e mantenga aggiornato un piano di conservazione, strumento che rappresenta la «costituzione» dell'archivio di ogni ente pubblico.
Il piano di conservazione non è una semplice lista di documenti: è uno strumento integrato con il sistema di classificazione adottato dall'ente (il cosiddetto «titolario di classificazione»). Questa integrazione è essenziale perché il destino di un documento - se conservarlo per sempre, per un certo numero di anni, o se scartarlo - deve essere definito a partire dalla sua natura e dalla classe del titolario in cui rientra.
I tre criteri fondamentali del piano di conservazione
La norma identifica tre finalità che il piano deve perseguire:
Il rispetto della normativa sui beni culturali
Il comma 1 precisa che il piano di conservazione deve essere elaborato «nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali». Il riferimento è al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), che include gli archivi pubblici tra i beni culturali di interesse pubblico (art. 10, comma 2, lett. b) e disciplina le procedure di scarto documentale. In particolare, la distruzione di documenti pubblici è soggetta ad autorizzazione della Soprintendenza archivistica, pena la configurazione di un reato di danno al patrimonio culturale.
La tracciabilità dei movimenti documentali
Il comma 2 introduce un obbligo operativo specifico ma di grande importanza pratica: dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia sia del movimento effettuato sia della richiesta di prelevamento. Questa disposizione ha una doppia funzione:
Nell'era digitale, questa tracciabilità si realizza attraverso i log dei sistemi di gestione documentale e i metadati associati a ciascun documento, conformemente a quanto previsto dal CAD (D.Lgs. 82/2005) e dalle regole tecniche sulla conservazione dei documenti informatici.
La protezione dei dati personali negli archivi
Il comma 3 stabilisce che per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali si applicano le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza. Oggi il riferimento normativo è il GDPR (Regolamento UE 2016/679) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), nel testo coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 101/2018.
La pubblica amministrazione è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nei propri archivi e deve applicare le misure di sicurezza appropriate (art. 32 GDPR) anche per i documenti conservati negli archivi fisici e digitali. Deve inoltre rispettare i principi di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e) GDPR): i dati personali non possono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario alle finalità per le quali sono trattati.
Questo crea un punto di tensione normativa interessante: le esigenze archivistiche di conservazione permanente (a fini storici o culturali) possono confliggere con il principio di limitazione della conservazione dei dati personali. Il GDPR risolve questa tensione all'art. 89, prevedendo deroghe e misure adeguate per i trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica.
Raccordo con il principio di buon andamento e con la normativa digitale
Il piano di conservazione degli archivi è espressione diretta del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.): un'amministrazione che non gestisce correttamente i propri archivi non può svolgere efficacemente le proprie funzioni, né può essere trasparente nei confronti dei cittadini. Il diritto di accesso agli atti garantito dalla L. 241/1990 presuppone che i documenti siano conservati, ordinati e reperibili.
Con riferimento alla dimensione digitale, le «Regole tecniche in materia di conservazione» adottate ai sensi del CAD hanno sviluppato le previsioni dell'art. 68 per il contesto dei documenti informatici, introducendo il concetto di conservatore accreditato e le specifiche tecniche per la conservazione a lungo termine dei documenti digitali con valore legale probatorio.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cos'è il piano di conservazione degli archivi e chi deve elaborarlo?
È un documento obbligatorio che ogni pubblica amministrazione deve elaborare e mantenere aggiornato, a cura del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi. Definisce i criteri di organizzazione, di selezione periodica (scarto) e di conservazione permanente dei documenti, in coordinamento con il sistema di classificazione (titolario) adottato dall'ente.
La PA può distruggere documenti d'archivio senza autorizzazione?
No. Lo scarto di documenti pubblici è soggetto alle procedure previste dalla normativa sui beni culturali (D.Lgs. 42/2004) e richiede l'approvazione della Soprintendenza archivistica competente. La distruzione non autorizzata di documentazione pubblica può configurare un illecito penale a tutela del patrimonio culturale.
Perché occorre tenere traccia dei prelevamenti di documenti dall'archivio?
Per garantire l'integrità dell'archivio e la responsabilizzazione del personale. Sapere chi ha prelevato un documento, quando e perché consente di localizzarlo in ogni momento, di verificarne l'integrità alla restituzione e di individuare i responsabili in caso di smarrimento o danneggiamento.
Le norme sulla privacy si applicano anche agli archivi fisici cartacei?
Sì. Il comma 3 dell'art. 68 richiama le disposizioni sulla riservatezza dei dati personali senza distinzione tra archivi fisici e digitali. Il GDPR e il Codice Privacy si applicano a qualsiasi modalità di archiviazione e trattamento dei dati personali, anche su supporto cartaceo.
Come si gestisce il conflitto tra obbligo di conservazione permanente e principio di limitazione della conservazione del GDPR?
Il GDPR (art. 89) prevede deroghe specifiche per i trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica. La PA può conservare dati personali oltre i limiti ordinari se adotta misure adeguate a tutela dei diritti degli interessati (pseudonimizzazione, accesso limitato). Il piano di conservazione deve documentare e giustificare queste scelte.