Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 68 DPR 445/2000 – Disposizioni per la conservazione degli archivi

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.

3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

In sintesi

  • Il servizio per la gestione documentale deve elaborare e aggiornare un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione dei documenti.
  • Il piano definisce i criteri di organizzazione, di selezione periodica (scarto) e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto della normativa sui beni culturali.
  • Il prelevamento di documenti dagli archivi deve essere tracciato: occorre mantenere evidenza del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
  • Per l'archiviazione di documenti contenenti dati personali si applicano le disposizioni del Codice Privacy e del GDPR.
  • La norma garantisce l'equilibrio tra efficienza gestionale, tutela del patrimonio documentale pubblico e protezione della riservatezza dei dati.
Indice dei contenuti

Il piano di conservazione degli archivi: uno strumento gestionale obbligatorio

L'articolo 68 del DPR 445/2000 disciplina uno degli aspetti fondamentali della gestione documentale nelle pubbliche amministrazioni: la conservazione degli archivi. La norma impone che il servizio competente per la gestione dei flussi documentali elabori e mantenga aggiornato un piano di conservazione, strumento che rappresenta la «costituzione» dell'archivio di ogni ente pubblico.

Il piano di conservazione non è una semplice lista di documenti: è uno strumento integrato con il sistema di classificazione adottato dall'ente (il cosiddetto «titolario di classificazione»). Questa integrazione è essenziale perché il destino di un documento - se conservarlo per sempre, per un certo numero di anni, o se scartarlo - deve essere definito a partire dalla sua natura e dalla classe del titolario in cui rientra.

I tre criteri fondamentali del piano di conservazione

La norma identifica tre finalità che il piano deve perseguire:

  • Organizzazione dell'archivio: come i documenti vengono ordinati e classificati, in modo da garantire la reperibilità nel tempo. Una buona organizzazione archivistica è presupposto indispensabile sia per l'accesso agli atti (L. 241/1990) sia per la tutela del patrimonio documentale.
  • Selezione periodica: identificazione dei documenti che, esaurita la loro utilità amministrativa e giuridica, possono essere scartati (distrutti o comunque eliminati). Lo scarto non è arbitrario: deve avvenire secondo le procedure previste dalla normativa archivistica, con l'approvazione della Soprintendenza archivistica competente. Questa cautela garantisce che documenti di valore storico o giuridico non vengano eliminati per mera convenienza gestionale.
  • Conservazione permanente: identificazione dei documenti destinati alla conservazione illimitata nel tempo perché di rilevanza storica, giuridica o culturale. Questi documenti devono transitare, a loro tempo, negli archivi storici.

Il rispetto della normativa sui beni culturali

Il comma 1 precisa che il piano di conservazione deve essere elaborato «nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali». Il riferimento è al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), che include gli archivi pubblici tra i beni culturali di interesse pubblico (art. 10, comma 2, lett. b) e disciplina le procedure di scarto documentale. In particolare, la distruzione di documenti pubblici è soggetta ad autorizzazione della Soprintendenza archivistica, pena la configurazione di un reato di danno al patrimonio culturale.

La tracciabilità dei movimenti documentali

Il comma 2 introduce un obbligo operativo specifico ma di grande importanza pratica: dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia sia del movimento effettuato sia della richiesta di prelevamento. Questa disposizione ha una doppia funzione:

  • Funzione di garanzia dell'integrità archivistica: se si perde traccia di chi ha prelevato un documento, non è possibile sapere dove si trova, né accertare eventuali manomissioni o sottrazioni. Il registro dei prelevamenti è lo strumento minimo di controllo sulla circolazione dei documenti.
  • Funzione di responsabilizzazione del personale: chi preleva un documento assume una responsabilità documentata sul suo utilizzo e sulla sua restituzione. In caso di smarrimento o danneggiamento, la catena di custodia consente di individuare i responsabili.

Nell'era digitale, questa tracciabilità si realizza attraverso i log dei sistemi di gestione documentale e i metadati associati a ciascun documento, conformemente a quanto previsto dal CAD (D.Lgs. 82/2005) e dalle regole tecniche sulla conservazione dei documenti informatici.

La protezione dei dati personali negli archivi

Il comma 3 stabilisce che per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali si applicano le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza. Oggi il riferimento normativo è il GDPR (Regolamento UE 2016/679) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), nel testo coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 101/2018.

La pubblica amministrazione è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nei propri archivi e deve applicare le misure di sicurezza appropriate (art. 32 GDPR) anche per i documenti conservati negli archivi fisici e digitali. Deve inoltre rispettare i principi di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e) GDPR): i dati personali non possono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario alle finalità per le quali sono trattati.

Questo crea un punto di tensione normativa interessante: le esigenze archivistiche di conservazione permanente (a fini storici o culturali) possono confliggere con il principio di limitazione della conservazione dei dati personali. Il GDPR risolve questa tensione all'art. 89, prevedendo deroghe e misure adeguate per i trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica.

Raccordo con il principio di buon andamento e con la normativa digitale

Il piano di conservazione degli archivi è espressione diretta del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.): un'amministrazione che non gestisce correttamente i propri archivi non può svolgere efficacemente le proprie funzioni, né può essere trasparente nei confronti dei cittadini. Il diritto di accesso agli atti garantito dalla L. 241/1990 presuppone che i documenti siano conservati, ordinati e reperibili.

Con riferimento alla dimensione digitale, le «Regole tecniche in materia di conservazione» adottate ai sensi del CAD hanno sviluppato le previsioni dell'art. 68 per il contesto dei documenti informatici, introducendo il concetto di conservatore accreditato e le specifiche tecniche per la conservazione a lungo termine dei documenti digitali con valore legale probatorio.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cos'è il piano di conservazione degli archivi e chi deve elaborarlo?

È un documento obbligatorio che ogni pubblica amministrazione deve elaborare e mantenere aggiornato, a cura del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi. Definisce i criteri di organizzazione, di selezione periodica (scarto) e di conservazione permanente dei documenti, in coordinamento con il sistema di classificazione (titolario) adottato dall'ente.

La PA può distruggere documenti d'archivio senza autorizzazione?

No. Lo scarto di documenti pubblici è soggetto alle procedure previste dalla normativa sui beni culturali (D.Lgs. 42/2004) e richiede l'approvazione della Soprintendenza archivistica competente. La distruzione non autorizzata di documentazione pubblica può configurare un illecito penale a tutela del patrimonio culturale.

Perché occorre tenere traccia dei prelevamenti di documenti dall'archivio?

Per garantire l'integrità dell'archivio e la responsabilizzazione del personale. Sapere chi ha prelevato un documento, quando e perché consente di localizzarlo in ogni momento, di verificarne l'integrità alla restituzione e di individuare i responsabili in caso di smarrimento o danneggiamento.

Le norme sulla privacy si applicano anche agli archivi fisici cartacei?

Sì. Il comma 3 dell'art. 68 richiama le disposizioni sulla riservatezza dei dati personali senza distinzione tra archivi fisici e digitali. Il GDPR e il Codice Privacy si applicano a qualsiasi modalità di archiviazione e trattamento dei dati personali, anche su supporto cartaceo.

Come si gestisce il conflitto tra obbligo di conservazione permanente e principio di limitazione della conservazione del GDPR?

Il GDPR (art. 89) prevede deroghe specifiche per i trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica. La PA può conservare dati personali oltre i limiti ordinari se adotta misure adeguate a tutela dei diritti degli interessati (pseudonimizzazione, accesso limitato). Il piano di conservazione deve documentare e giustificare queste scelte.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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