- Le amministrazioni certificanti — cioè le PA che detengono i dati da verificare — devono individuare un ufficio responsabile per la gestione, la garanzia e la verifica della trasmissione dei dati alle PA procedenti.
- L'ufficio responsabile pubblica sul sito istituzionale le misure organizzative adottate per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per i controlli, nonché le modalità operative di esecuzione.
- La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e ha rilevanza diretta ai fini della valutazione della performance individuale dei responsabili.
- La norma chiude il sistema dei controlli introdotto dagli artt. 43 e 71 DPR 445/2000, attribuendo responsabilità precise agli enti certificanti e non solo alle PA procedenti.
- Il raccordo con l'art. 97 Cost. (buon andamento) è diretto: la PA che non risponde alle richieste di verifica lede il principio di efficienza dell'azione amministrativa e i diritti del dichiarante.
Testo dell'articoloVigente
Art. 72 DPR 445/2000 — Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 … , le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 72 L. 184/1983: Introduzione illecita di minori stranieri
- Art. 72 Reg. (UE) 2024/1689 — Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato effettuato dai fornitori e piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per i sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 72 Cod. Amb. — finanziamento
- Art. 72 D.Lgs. 159/2011 — Reati concernenti le armi e gli esplosivi
- Art. 72 D.Lgs. 209/2005 — Nozione di controllo
- Art. 72 D.Lgs. 42/2004 — Ingresso nel territorio nazionale
Commento
Il ruolo dell'ufficio responsabile nelle amministrazioni certificanti
L'articolo 72 del DPR 445/2000 rappresenta il lato istituzionale del sistema dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive. Se l'art. 71 disciplina come le amministrazioni procedenti effettuano i controlli, l'art. 72 disciplina chi, nelle amministrazioni certificanti (quelle che detengono i dati da verificare), è responsabile di rispondere a queste richieste.
La distinzione tra amministrazione procedente e amministrazione certificante è centrale nell'architettura del DPR 445/2000. La PA procedente è quella che riceve la dichiarazione sostitutiva del privato e deve controllarne la veridicità. La PA certificante è quella che possiede i dati originali (es. il Comune per la residenza, l'INPS per i contributi, il MIUR per i titoli di studio) e che deve rispondere alle richieste di verifica della PA procedente. L'art. 72 obbliga ogni PA certificante a organizzarsi per rispondere efficacemente a queste richieste.
Istituzione dell'ufficio responsabile
Il comma 1 prevede che le amministrazioni certificanti individuino un ufficio responsabile per tutte le attività volte a:
L'individuazione di un ufficio responsabile non è facoltativa: è un obbligo organizzativo. Ogni PA che detenga dati potenzialmente oggetto di dichiarazioni sostitutive deve dotarsi di questo presidio organizzativo. In mancanza, la PA è inadempiente rispetto agli obblighi di cooperazione amministrativa derivanti dagli artt. 43 e 71 DPR 445/2000 e dall'art. 18 L. 241/1990.
Pubblicità delle misure organizzative
Il comma 2 introduce un obbligo di trasparenza organizzativa: le misure adottate per garantire l'efficiente acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli, nonché le modalità di esecuzione, devono essere rese pubbliche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
Questa previsione ha un duplice valore: da un lato rende conoscibili alle PA procedenti le procedure da seguire per presentare le richieste di verifica; dall'altro sottopone l'amministrazione certificante a un controllo diffuso sulla propria organizzazione. Un'amministrazione che non pubblica queste informazioni non solo viola il comma 2, ma segnala indirettamente che il proprio ufficio responsabile non è operativo.
L'obbligo di pubblicazione si inserisce nel quadro del principio di trasparenza amministrativa, rafforzato dal D.Lgs. 33/2013 (Codice della trasparenza), che impone la pubblicazione di dati e documenti che consentano ai cittadini e alle altre PA di verificare l'effettivo esercizio delle funzioni istituzionali.
La sanzione della mancata risposta entro trenta giorni
Il comma 3 è la norma più incisiva dell'art. 72: la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene presa in considerazione ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.
Il termine di trenta giorni è perentorio. L'ufficio responsabile dell'amministrazione certificante non può ignorare o ritardare sine die le richieste di verifica: ha un obbligo di risposta tempestiva che, se disatteso, produce conseguenze disciplinari e valutative concrete. La norma è stata pensata per combattere il fenomeno, diffuso prima della digitalizzazione, per cui le richieste di verifica intraPA restavano senza risposta per mesi o anni, rendendo di fatto inoperante il sistema dei controlli.
La rilevanza delle omissioni nella valutazione della performance individuale si collega al D.Lgs. 150/2009 (riforma Brunetta) e alle successive modifiche in materia di misurazione della performance della PA: la risposta tempestiva alle richieste di controllo è un indicatore di qualità dell'azione amministrativa, e il responsabile che sistematicamente omette di rispondere ne risponde nella propria scheda di valutazione.
Il sistema integrato dei controlli: artt. 43, 71 e 72
L'art. 72 non può essere letto in isolamento: forma con gli artt. 43 e 71 un sistema integrato di controlli sulle dichiarazioni sostitutive. L'art. 43 obbliga la PA procedente ad acquisire d'ufficio i documenti necessari al procedimento (senza chiederli al privato). L'art. 71 disciplina i controlli a campione e i controlli su specifiche dichiarazioni. L'art. 72 impone alle PA certificanti di organizzarsi per rispondere alle richieste degli artt. 43 e 71.
Questo sistema rispecchia il principio di decertificazione (art. 40 DPR 445 e art. 15 L. 183/2011) e il principio di cooperazione amministrativa (art. 18 L. 241/1990): la PA non deve chiedere al privato ciò che può ottenere da altre amministrazioni, ma questo è possibile solo se le PA certificanti rispondono tempestivamente alle richieste.
Il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) è il fondamento costituzionale di tutto il sistema: un'amministrazione che non coopera con le altre PA per la verifica delle dichiarazioni dei cittadini non è efficiente né imparziale.
Implicazioni pratiche per i responsabili
Per i dirigenti e i responsabili degli uffici delle PA certificanti, l'art. 72 impone un piano operativo: identificare formalmente l'ufficio responsabile, definire procedure interne per la gestione delle richieste di verifica, assicurare che il personale sia formato per rispettare il termine di trenta giorni, pubblicare le misure sul sito istituzionale. La violazione di questi obblighi, oltre alle conseguenze disciplinari e valutative, può essere rilevante in sede di responsabilità erariale se l'inadempienza della PA certificante causa danni a procedimenti della PA procedente o a diritti dei privati coinvolti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa sono le 'amministrazioni certificanti' nell'art. 72 DPR 445?
Sono le PA che detengono i dati originali potenzialmente oggetto di autocertificazione da parte dei privati (es. Comuni per residenza e stato civile, INPS per i contributi, MIUR per i titoli di studio). Devono individuare un ufficio responsabile per rispondere alle richieste di verifica delle PA procedenti.
Entro quanto tempo la PA certificante deve rispondere alle richieste di controllo?
Entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 72, comma 3 DPR 445/2000. Il mancato rispetto di questo termine costituisce violazione dei doveri d'ufficio e ha rilevanza nella valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.
Dove posso trovare le procedure per richiedere la verifica di una dichiarazione a un'altra PA?
Le amministrazioni certificanti sono obbligate a pubblicare sul proprio sito istituzionale le misure organizzative adottate per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per i controlli (art. 72, comma 2 DPR 445). Se non trovate queste informazioni, l'amministrazione è inadempiente rispetto all'obbligo di trasparenza.
Cosa succede se la PA certificante non risponde e il controllo rimane sospeso?
La PA procedente può sollecitare la risposta e, in caso di persistente inerzia, segnalare l'inadempienza agli organi di controllo interno (OIV, Corte dei conti). I responsabili dell'omissione rispondono disciplinarmente e la mancata cooperazione può avere rilevanza erariale se causa danni a procedimenti in corso o a diritti dei privati.
La mancata risposta della PA certificante può bloccare un procedimento?
Nei casi in cui il controllo è obbligatorio (es. acquisizione d'ufficio di dati essenziali ex art. 43), il ritardo della PA certificante può causare un rallentamento del procedimento della PA procedente. Quest'ultima, tuttavia, non può imputare il ritardo al privato dichiarante: l'inerzia della PA certificante è una disfunzione interna alla PA, non una responsabilità del dichiarante.
Vedi anche